L’IA non cancella il lavoro, ma modifica le competenze. E le aziende si devono preparare – L’articolo a firma di Ugo Di Stefano su la Repubblica

Su la Repubblica, un articolo di Ugo Ettore Di Stefano analizza un tema molto discusso ma spesso raccontato in modo superficiale: il vero impatto dell’Intelligenza Artificiale sul lavoro.

In particolare, l’articolo commenta i dati dell’International Labour Organization (ILO), che smentiscono l’idea di un’automazione di massa capace di “cancellare” i posti di lavoro. Secondo l’ILO, meno del 5% dei posti è a rischio di automazione completa, ma il 60% delle mansioni sarà trasformato in modo significativo.

La domanda a cui si risponde nel testo è cruciale: l’IA distruggerà davvero il lavoro, o trasformerà le competenze di cui avremo bisogno?

L’analisi mostra come il problema non sia la scomparsa del lavoro, ma la qualità della transizione: servono formazione, strategia industriale e governance partecipata per non lasciare indietro nessuno e trasformare l’IA in un fattore di benessere e produttività.

Per saperne di più, leggi l’articolo qui.

Posted in Senza categoria

Rinnovo CCNL chimico farmaceutico: una questione di materia e di metodo

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Chimico Farmaceutico per gli anni 2025-2028, non è solo un aggiornamento normativo, ma un vero e proprio cambio di paradigma che unisce tutela, innovazione e partecipazione.

✅ Due i pilastri fondamentali:

1. La materia:
Si rafforza il principio di sicurezza (art. 2087 c.c.), promuovendo un modello partecipato in cui il lavoratore è protagonista della propria tutela: si predilige dunque un modello ispirato all’organizzazione e alla partecipazione.

2. Il metodo:
Diventa centrale la contrattazione aziendale di secondo livello, con responsabilità condivise tra imprese e rappresentanze.

Viene inoltre conferito rilievo al ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA), figura chiave nei processi di sicurezza, anche per i neoassunti.

🔁 Un contratto che costruisce un’industria più responsabile, sostenibile e umana, dove tecnologia, benessere e crescita vanno di pari passo.

Su QuotidianoPiù di Lefebvre Giuffrè sono disponibili due contenuti che analizzano tutti i punti cruciali del nuovo contratto: un’interessante intervista doppia a Fabio Amodio e Nicola D’Erario e un articolo a firma dei nostri Giulietta Bergamaschi e Marco Sartori che, in particolare, analizzano come le linee direttrici dell’accordo di rinnovo e la adattabilità del metodo applicativo (la contrattazione aziendale), possano essere di ispirazione in tutti i settori, non solo quello chimico-farmaceutico.

Per leggere l’articolo completo, ascoltare la versione audio o vedere l’intervista video cliccare qui


Cambio di sede di lavoro: il datore può decidere da solo? E quali sono i diritti del lavoratore?

Trasferte, distacchi, trasferimenti: sembrano simili, ma hanno implicazioni molto diverse per lavoratori e aziende, soprattutto quando si opera a livello internazionale.
Le regole cambiano da Paese a Paese: in alcuni casi il datore può decidere in autonomia, in altri è necessario il consenso del dipendente.
 
📌 In un interessante articolo pubblicato su Ellint, la nostra Chiara Maria Ramella e Teodora Paunescu (Suciu – Employment and Data Privacy Lawyers) analizzano le differenze normative tra Italia e Romania, chiarendo diritti e limiti per entrambe le parti.
 
➡️ Leggi l’articolo qui

Trasparenza salariale: perché le imprese devono agire ora – L’articolo a firma di Giulietta Bergamaschi su QuotidianoPiù

La Direttiva (UE) 2023/970, pubblicata il 10 maggio 2023, rappresenta un passo decisivo dell’Unione Europea per trasformare il principio di parità retributiva tra donne e uomini in un obbligo giuridico, concreto e misurabile.

Le imprese saranno chiamate a garantire maggiore trasparenza fin dagli annunci di lavoro, a evitare domande sulle retribuzioni pregresse, a monitorare i salari per genere e ad avviare un confronto strutturato con le rappresentanze sindacali. Sono previste sanzioni significative e l’inversione dell’onere della prova nei contenziosi.

Il termine per l’adozione formale delle misure è fissato al 7 giugno 2026, ma attendere può rivelarsi rischioso: solo le aziende che avvieranno per tempo mappature retributive, aggiornamenti delle policy interne e percorsi di formazione saranno davvero pronte ad affrontare il cambiamento e a coglierne le opportunità.

Lexellent, a tal proposito, ha creato un gruppo di lavoro, composto da Marco Chiesara, Giulia Leardi, Chiara D’Angelo, Chiara Maria Ramella e Benedetta Zanetti, dedicato a supportare le imprese in questo percorso.

Ne parla Giulietta Bergamaschi in un articolo a firma su QuotidianoPiù, disponibile per gli abbonati qui.

Posted in Senza categoria

Segnalazioni di illeciti, a che punto sono dopo il decreto legislativo – Marco Chiesara intervistata da Avvenire

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24/2023, che disciplina la protezione dei segnalanti di illeciti, il tema del whistleblowing ha acquisito in Italia una grande rilevanza. Transparency International Italia ha recentemente pubblicato il suo Report Whistleblowing 2024, che analizza 179 enti pubblici e le 50 maggiori aziende italiane per numero di dipendenti. Ne emerge una fotografia utile a comprendere progressi, lacune e sfide ancora aperte.

Avvenire ha intervistato Marco Chiesara per approfondire i risultati e ragionare su quanto sia stato fatto — e su cosa manchi ancora — per trasformare il whistleblowing in uno strumento davvero efficace, analizzando come il settore pubblico e quello privato stiano recependo la normativa:
Nel settore pubblico l’84% degli enti monitorati ha adottato una piattaforma digitale per la gestione delle segnalazioni e l’82% presenta una sezione dedicata al whistleblowing all’interno del sito istituzionale. Tuttavia, nel 23% dei casi emergono irregolarità, legate soprattutto alla scarsa visibilità o alla non conformità dei canali indicati. […] Nel settore privato l’analisi evidenzia che gran parte delle imprese ha adottato procedure di whistleblowing coerenti con la normativa“.

Per saperne di più, l’articolo completo è disponibile qui.

Posted in Senza categoria

Gender Pay Gap: quali novità per le relazioni con i rappresentanti dei lavoratori?- L’articolo a firma di Chiara D’Angelo

Le azioni dirette alla trasparenza e all’equità retributive, per come concepite dalla Direttiva, prevedono molteplici momenti di confronto tra imprese e rappresentanti dei lavoratori.

Ritroviamo le ragioni di tale coinvolgimento nel considerando n. 24 della Direttiva: “Al fine di proteggere i lavoratori e affrontarne i timori di vittimizzazione nell’applicazione del principio della parità di retribuzione, i lavoratori dovrebbero poter essere rappresentati da un rappresentante. Potrebbe trattarsi dei sindacati o di altri rappresentanti dei lavoratori. In assenza di rappresentanti dei lavoratori, questi ultimi dovrebbero poter essere rappresentati da un rappresentante a loro scelta*. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di tener conto delle loro circostanze nazionali e dei diversi ruoli in materia di rappresentanza dei lavoratori.”

*N.B. A ben vedere, la Direttiva dà anche rilievo (specie ai fini della tutela in giudizio del diritto all’equità e alla trasparenza retributiva) agli organismi per la parità (in Italia, per esempio, la Consigliera di parità), nonché ad associazioni, organizzazioni ed entità giuridiche interessate a garantire la parità di genere (cfr. considerando n. 47). Pertanto, tali soggetti potrebbero essere eventualmente individuati come rappresentanti dei lavoratori in base al principio di scelta stabilito dal considerando n. 24.

*

Entrando più nel dettaglio delle relazioni sindacali, la Direttiva non detta una definizione di “rappresentanti dei lavoratori” (sul punto, è probabile che l’Italia, in sede di recepimento, offrirà indicazioni più precise), né si rivolge univocamente soltanto ai sindacati.

Ad ogni modo, calando la disciplina dell’UE nell’ambito del nostro ordinamento, gli interlocutori da coinvolgere saranno, con ogni probabilità:

  1. le RSA/RSU
  2. in caso di inesistenza delle prime, le OO.SS. territoriali

*

Secondo la Direttiva, in particolare, i rappresentanti dei lavoratori dovranno partecipare ai fini della trasparenza retributiva e della parità di retribuzione per:

  1. la definizione dei criteri per definire il lavoro “di pari valore” (art. 4)
  2. l’accesso alle informazioni retributive (art. 7)
  3. la c.d. “valutazione congiunta” del gap retributivo (art. 10)

*

  1. DEFINIZIONE DEL LAVORO “DI PARI VALORE” (ART. 4)

Le imprese dovranno concordare con le rappresentanze dei lavoratori i criteri in base ai quali due posizioni lavorative non identiche potranno essere ritenute “di pari valore” e dunque meritevoli di pari retribuzione (fatte salve eventuali differenziazioni economiche, che rimarranno possibili purché non concretizzino una discriminazione di genere)

Tali criteri includono le competenze, l’impegno, la responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

La Direttiva, quindi, utilizzando il termine “concordare”, sembra riferirsi a un accordo di II livello (territoriale, aziendale) che imprese e sindacati dovranno stipulare per determinare i criteri del “lavoro di pari valore” (a tal proposito, l’art. 13 della Direttiva, infatti, incoraggia espressamente il ricorso alla contrattazione collettiva quale strumento di contrasto alla discriminazione retributiva)

In tale contesto, naturalmente, occorrerà tenere conto della classificazione prevista dalla contrattazione nazionale.

Non a caso, l’art. 19 della Direttiva prevede che, nel determinare due attività lavorative “di pari valore”, la valutazione è estesa alla “fonte unica” (in Italia, il CCNL) che stabilisce gli elementi retributivi utili al confronto tra lavoratori.

*

  • ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RETRIBUTIVE (ART. 7)

I rappresentanti dei lavoratori (oltre a questi ultimi, individualmente) potranno chiedere ai datori di lavoro di ricevere per iscritto le informazioni sui livelli retributivi (individuali e medi).

Tali dati dovranno essere forniti dalle imprese entro un termine ragionevole, e comunque entro 2 mesi dalla domanda.

In caso di incompletezza delle informazioni ricevute, i rappresentanti dei lavoratori potranno chiedere anche chiarimenti e avranno diritto di ricevere sul punto una risposta motivata.

*

  • LA “VALUTAZIONE CONGIUNTA” DEL GAP RETRIBUTIVO (ART. 10)

E’ prevista una valutazione congiunta sulle retribuzioni tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori se ricorrono queste condizioni:

  1. dall’informativa periodica (annuale o triennale, a seconda delle dimensioni aziendali) emerge (in una qualsiasi categoria di lavoratori) un divario retributivo di genere pari ad almeno il 5%;
  2. il datore di lavoro non ha motivato tale divario sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
  3. il datore di lavoro non ha corretto tale divario retributivo entro sei mesi dalla data della comunicazione dell’informativa.

La valutazione congiunta ha lo scopo di individuare le misure correttive del gap, che verranno applicate dai datori di lavoro “in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori” (art. 10, par. 4); dunque, i sindacati andranno coinvolti anche nell’attuazione delle azioni necessarie a colmare il divario retributivo.

*

ALTRI RIFERIMENTI

Ancora, la Direttiva si riferisce ai rappresentanti dei lavoratori in merito ad altri aspetti della disciplina:

  1. protezione dei dati: gli SM potranno stabilire che, qualora l’informativa della società sui livelli retributivi comporti la divulgazione della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori possano avere accesso a tali dati (art. 12);
  2. procedure per conto o a sostegno dei lavoratori: gli SM provvedono affinché ai sindacati (oltre che ad associazioni, organizzazioni e organismi per la parità) sia riconosciuta la legittimazione a promuovere un procedimento amministrativo o giudiziario relativo a presunte violazioni di diritti od obblighi in tema di parità retributiva (art. 15);
  3. estensione del divieto di ritorsione: i rappresentanti dei lavoratori (oltre ai lavoratori stessi) non possono subire trattamenti peggiorativi per il fatto di aver esercitato i diritti in tema di parità retributiva (art. 25).

*

CONCLUSIONI

A fronte dei riferimenti della Direttiva e di ciò che possiamo immaginare quanto alla disciplina interna di recepimento, sono già in atto cambiamenti rilevanti nelle modalità di svolgimento delle relazioni con i sindacati e/o con gli altri rappresentanti dei lavoratori: è, infatti, evidente il ruolo riconosciuto a questi ultimi quali attori in prima linea a tutela del principio di parità salariale tra uomini e donne, in fase sia di prima attuazione che di monitoraggio in itinere.

Gli adempimenti per le imprese non saranno pochi e, quanto al coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, dovranno prevedere almeno:

  1. la creazione di un Comitato per la valutazione del gender pay gap, in cui sarebbe auspicabile la presenza anche di un rappresentante dei lavoratori;
  2. un tavolo di confronto per concordare i criteri per definire il “lavoro di pari valore” (verosimilmente, tramite un contratto aziendale);
  3. una procedura aziendale per disciplinare le modalità con cui i rappresentanti dei lavoratori potranno chiedere l’accesso ai dati retributivi;
  4. una procedura aziendale per regolamentare le modalità di svolgimento della “valutazione congiunta”.

A cura di Chiara D’Angelo

Le componenti retributive e la direttiva sul Gender Pay Gap – L’articolo a firma di Chiara Maria Ramella

La normativa italiana non fornisce una definizione di retribuzione, di conseguenza è necessario fare riferimento a quella elaborata dalla giurisprudenza secondo cui la retribuzione consiste in tutto quanto il lavoratore riceve dal datore di lavoro in cambio della sua prestazione e a causa della sua soggezione personale nel rapporto (Cass. SU 13/2/1984, n. 1069).

La retribuzione è pertanto costituita da elementi di base, tra cui spicca il minimo contrattuale, ossia la retribuzione minima dovuta al lavoratore, la cui entità è fissata dai CCNL di categoria in relazione a ciascuna qualifica contrattuale, e da elementi accessori eventuali e variabili come il Superminimo e i piani di incentivazione previsti per alcuni dipendenti.

Il Superminimo è un elemento accessorio della retribuzione che si pone al di sopra del minimo tabellare la cui fonte istitutiva può essere rinvenuta o nella contrattazione collettiva (normalmente aziendale) oppure nel contratto individuale. Esso può costituire un incentivo o una remunerazione per una prestazione particolarmente diligente (intuitus personae) ovvero espressione della differenza rispetto al valore standardizzato di una specifica prestazione.

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2023/970 sulla parità salariale, prevista per il 7 giugno 2026, le aziende saranno obbligate a creare tipologie standard contraddistinte dalla massima trasparenza, aventi ad oggetto anche le modalità di calcolo delle retribuzioni (fisse e variabili). Particolare cura dovrà dunque essere posta da parte delle Società nell’individuazione e nell’erogazione dei Superminimi.

Nel contesto delle moderne politiche retributive, la componente variabile della retribuzione rappresenta uno strumento strategico sempre più diffuso, volto a incentivare le performance individuali e collettive dei lavoratori. A differenza della retribuzione fissa, che garantisce una stabilità economica indipendentemente dai risultati, la parte variabile è legata al raggiungimento di obiettivi specifici, spesso misurabili in termini di produttività, efficienza o risultati economici dell’impresa.

Questa componente può assumere forme diverse, tra cui bonus annuali, premi di risultato, incentivi a breve o lungo termine, stock options ed ESPP (Employee Stock Purchase Plan), a seconda della posizione ricoperta e del settore di riferimento. L’obiettivo è duplice: da un lato, stimolare l’impegno del dipendente orientandolo verso i risultati attesi; dall’altro, garantire all’azienda una maggiore flessibilità nei costi del personale, correlando parte della spesa alla performance effettiva.

Anche la componente variabile, nelle diverse forme summenzionate, sarà probabilmente ricompresa nei nuovi obblighi di monitoraggio delle retribuzioni previsti dalla Direttiva (art. 9).

In particolare, secondo il disposto della Direttiva, tali obblighi prevedono che ciascuna società sia tenuta a comunicare all’autorità incaricata della pubblicazione e pubblicazione delle seguenti informazioni:

– Divario retributivo di genere
– Divario nelle componenti complementari o variabili (Stock Options, ESPP, bonus)
– Divario retributivo mediano di genere
– Divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili
– Percentuale di donne/uomini che ricevono componenti complementari o variabili
– Percentuale di lavoratori per genere nei quartili retributivi
– Divario di genere per categoria di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

Il datore di lavoro ha la facoltà di rendere pubblici i dati rilevanti, ad esempio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web. I lavoratori, i loro rappresentanti, gli ispettorati del lavoro e gli organismi preposti alla parità di trattamento hanno il diritto di richiedere chiarimenti in merito a qualsiasi informazione trasmessa. A fronte di tali richieste, i datori di lavoro sono tenuti a fornire una risposta entro un termine ragionevole, motivando adeguatamente le proprie risposte. Qualora emergano differenze retributive o di trattamento che non risultino oggettivamente giustificate, il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire per correggere la situazione. Questo intervento deve avvenire in tempi congrui e in collaborazione con le parti interessate, quali i rappresentanti dei lavoratori, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e/o l’organismo per la parità.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Direttiva 2023/970 interverrà in maniera pervasiva anche nella determinazione della retribuzione variabile di ogni singolo lavoratore, tuttavia, nonostante tali interventi, la garanzia della trasparenza non limiterà del tutto il potere contrattuale del datore di lavoro o del lavoratore di negoziare la retribuzione anche al di fuori della fascia indicata, purché tali criteri siano oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, garantendo la sussistenza di un minimo di discrezionalità.

Le imprese, in vista dell’entrata in vigore della Direttiva, saranno quindi tenute a procedere con l’analisi dei dati in loro possesso verificando se sussistono differenze retributive o di trattamento che non risultino oggettivamente giustificate ed in tal caso intervenendo per correggere la situazione, allo scopo di adeguarsi al dettato normativo europeo in tempo utile.

A cura di Chiara Maria Ramella, Avvocata presso Lexellent

Panoramica sulla privacy

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito web utilizza Google Analytics a fini statistici (cookie di misurazione dell'audience). Consentono di sapere quante volte una determinata pagina è stata consultata. Utilizziamo queste informazioni solo per migliorare il contenuto del nostro sito web.

Di seguito i cookie utilizzati:

- ga: Questo cookie viene utilizzato per identificare gli utenti del sito Web tramite gli indirizzi IP degli utenti.

- gat: questo cookie viene utilizzato per limitare il numero di richieste simultanee al fine di evitare bug

- gid: questo cookie viene utilizzato per identificare gli utenti del sito Web tramite il loro indirizzo IP (che vengono memorizzati 24 ore su 24)

Puoi visitare la pagina sulla privacy di Google