BREAKING NEWS (Corte Costituzionale Italiana, 21 luglio 2025, Sentenza n. 118/2025) – L’articolo a firma di Chiara D’angelo

La Corte Costituzionale italiana ha recentemente modificato il regime delle tutele economiche applicabili ai “nuovi assunti” in caso di licenziamento illegittimo nelle “piccole imprese”.
In particolare, sono stati eliminati i limiti previsti dalla normativa precedente alle indennità calcolate in base alle dimensioni aziendali.
Si tratta di un tema di interesse anche per le società estere che controllano entità soggette al diritto italiano.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nell’analisi a cura della nostra Chiara D’Angelo, disponibile qui.

Il licenziamento per superamento del comporto dei lavoratori con disabilità: accomodamenti ragionevoli e discriminazione indiretta, un delicato equilibrio all’esame della Suprema Corte – L’articolo di Giulietta Bergamaschi sulla rivista Labor

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze riaccende i riflettori su un tema cruciale per ogni azienda: il diritto al lavoro delle persone con disabilità e la gestione del periodo di comporto. Questa decisione, in linea con l’orientamento della Cassazione, sottolinea l’importanza di un approccio che bilanci la tutela del lavoratore con le esigenze produttive.
Per le imprese, è fondamentale essere aggiornati su questi sviluppi giurisprudenziali. Adottare una gestione attenta e consapevole non solo garantisce il rispetto della legge, ma rafforza anche la cultura aziendale dell’inclusione. Integrazione e produttività possono e devono andare di pari passo, creando un ambiente di lavoro equo e sostenibile per tutti.

In un articolo pubblicato sulla rivista Labor, Giulietta Bergamaschi approfondisce le implicazioni della sentenza e offre una chiave di lettura utile per comprendere come le imprese possano orientarsi tra obblighi normativi e responsabilità sociale.

L’articolo completo è disponibile, previa registrazione gratuita alla rivista, a questo link.

AI e nuove tecnologie: come cambia la funzione legale nelle imprese italiane – L’intervista a Ugo Ettore Di Stefano su ItaliaOggi

Su ItaliaOggi è stato pubblicato un interessante approfondimento in cui si analizza come la tecnologia e l’intelligenza artificiale stiano trasformando il ruolo del General Counsel, rendendolo sempre più centrale nei processi decisionali e nella governance d’impresa.

Il nostro Ugo Ettore Di Stefano è stato intervistato per condividere la sua visione sul futuro della funzione legale interna e sul rapporto tra GC e law firm.

In particolare, ha spiegato che “in Italia sono ancora pochi i GC con competenze trasversali, a tutto tondo, a riporto diretto del vertice e con strutture, risorse e deleghe articolate e adeguate a svolgere una piena funzione, non solo di presidio legale, ma anche e soprattutto di partner strategico per il business. […] Una reale evoluzione del ruolo richiede preparazione non solo tecnica e specialistica del GC, ma una visione trasversale su tutti i temi del diritto d’impresa, la capacità di leggere il business e i dati finanziari ed economici e, soprattutto, uno sviluppo di soft skill manageriali.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere l’articolo completo disponibile a questo link.

Gender Pay Gap: la condivisione delle informazioni sulle retribuzioni nel rispetto della normativa privacy – L’articolo a firma di Benedetta Zanetti

Segnaliamo sette azioni operative che i datori di lavoro sono tenuti a realizzare per adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR) nell’ambito dei nuovi obblighi imposti dalla Direttiva:

  1. valutare fin da subito se sia necessario effettuare una Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA) ex art. 35 del GDPR, in base alla natura del trattamento, alla quantità di dati coinvolti e alle tecnologie utilizzate per elaborarli o confrontarli.
  2. integrare il Registro dei trattamenti ex art. 30 del GDPR indicando con precisione le nuove finalità legate alla Direttiva, aggiornando anche le misure di sicurezza.
  3. predisporre una Policy sulla conservazione dei dati (cd. Data Retention Policy) chiara: bisogna stabilire con trasparenza per quanto tempo verranno conservati questi dati, e quando saranno cancellati.
  4. redigere o modificare l’Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del GDPR per i dipendenti, indicando il nuovo trattamento, i diritti degli interessati e i canali per esercitarli (es. DPO, ufficio HR).
  5. individuare le figure aziendali coinvolti (es. HR, compliance, legale, payroll) e formarli adeguatamente sulla normativa privacy.
  6. coinvolgere il DPO, se presente, per validare le scelte fatte, fornire supporto tecnico-giuridico e garantire che il trattamento avvenga nel rispetto della normativa europea e italiana.
  7. in caso di trasferimento verso paesi extra-UE (es. casa madre in India o USA), è fondamentale applicare le tutele previste dagli artt. 44–49 del GDPR, come le Clausole Contrattuali Standard.

Dal 2026, infatti, le aziende dovranno fare i conti con nuove regole sulla trasparenza retributiva. L’obiettivo? Ridurre il Gender Pay Gap e garantire la parità salariale tra uomini e donne.

La Direttiva introduce il diritto dei lavoratori a richiedere e ricevere informazioni sulla propria retribuzione e sui livelli retributivi medi, divisi per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 7), obbliga le aziende a comunicare periodicamente i dati sul divario retributivo (art. 9) e prevede valutazioni congiunte quando emergono differenze retributive ingiustificate, da correggere con misure concrete (art. 10).

Tuttavia, la condivisione delle informazioni ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 da parte del datore di lavoro, quando ciò comporti il trattamento di dati personali, deve avvenire in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR). Il paragrafo 1 dell’art. 12 richiama integralmente le disposizioni del GDPR

Inoltre, il secondo paragrafo dell’art. 12 richiama uno dei principi cardine della normativa privacy, ossia il principio di limitazione della finalità: è il legislatore europeo stesso che individua la finalità del trattamento e stabilisce che i dati personali trattati a norma degli artt. 7, 9 e 10 non possano essere utilizzati per scopi diversi dall’applicazione del principio della parità di retribuzione. Di nuovo, viene riconosciuto un ruolo importante ai datori di lavoro nel garantire il rispetto di tale principio: essi possono esigere che i lavoratori che abbiano ottenuto informazioni, ai sensi dell’art. 7, diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo non utilizzino tali informazioni per finalità diverse dal loro diritto alla parità di retribuzione.

Un’altra disposizione di grande importanza per il datore di lavoro e rilevante dal punto di vista privacy è l’art. 5, paragrafo 2, il quale stabilisce il divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

A cura di Benedetta Zanetti

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