L’innovazione nelle forme retributive.

Il Welfare Aziendale: interventismo e libertà nel posto di lavoro

Sergio Barozzi, Partner Lexellent
Hulla Bisonni, Associate Lexellent
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Approvazione Definitiva Decreto Lavoro – Maggio 2014

SI’ DEFINITIVO AL DECRETO LAVORO
recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio della occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

 

13 MAGGIO 2014 – VOTATA LA FIDUCIA
La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.

 

15 MAGGIO 2014 – APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA
La Camera, con 279 voti favorevoli e 143 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

 
Presupposti:

    • perdurante crisi occupazionale

    • incertezza del quadro economico in cui operano le imprese

Principali istituti interessati:

    • contratto di lavoro a termine

    • contratto di apprendistato

Applicazione:

  • rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto

Tempi di adeguamento:

    • 31 dicembre 2014

Verifica da parte del Ministero del Lavoro:

    • decorsi 12 mesi

Obiettivo:

    • occupazione

Fine ultimo (da attendere e verificare):

    • testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro

    • in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete


Modifiche al D.lgs. n. 368/2001 “IN PILLOLE”


E’ consentita l’apposizione di un termine senza indicazione della causale alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:
• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione


Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:

    – datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
    – istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)


    Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:

      – 1 lavoratore assunto oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
      – 2 o più lavoratori assunti oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro


      Maternità:

        per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

        Modifiche al D.lgs. n. 167/2011 “IN PILLOLE”


        Il contratto di apprendistato deve contenere il piano formativo individuale:
        • in forma sintetica
        • definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali


        Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti:

          assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti


          Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro:

            specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro


            Lexellent Maggio 2014



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Approvazione Definitiva Decreto Lavoro.

SI’ DEFINITIVO AL DECRETO LAVORO
recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio della occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

13 MAGGIO 2014 – VOTATA LA FIDUCIA
La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.

15 MAGGIO 2014 – APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA
La Camera, con 279 voti favorevoli e 143 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Presupposti:
• perdurante crisi occupazionale
• incertezza del quadro economico in cui operano le imprese
Principali istituti interessati:
• contratto di lavoro a termine
• contratto di apprendistato
Applicazione:
• rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto
Tempi di adeguamento:
• 31 dicembre 2014
Verifica da parte del Ministero del Lavoro:
• decorsi 12 mesi
Obiettivo:
• occupazione
Fine ultimo (da attendere e verificare):
• testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro
• in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete
 

Modifiche al D.lgs. n. 368/2001 “IN PILLOLE”

E’ consentita l’apposizione di un termine senza indicazione della causale alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:
• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:
• datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
• istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)
 
Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:
• un lavoratore assunto oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
• 2 o più lavoratori assunti oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
Maternità:
• per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate.
 

Modifiche al D.lgs. n. 167/2011 “IN PILLOLE”

Il contratto di apprendistato deve contenere il piano formativo individuale:
• in forma sintetica
• definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali
Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti:
• assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti
 
Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro:
• specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro

VOTATA LA FIDUCIA SUL DECRETO LAVORO.

La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Presupposti:
– perdurante crisi occupazionale
– incertezza del quadro economico in cui operano le imprese
Istituti interessati:
– contratto di lavoro a termine
– contratto di apprendistato
Applicazione:
– rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto
Tempi di adeguamento:
– 31 dicembre 2014
Verifica da parte del Ministero del Lavoro:
– decorsi 12 mesi
Obiettivo:
– occupazione
Fine ultimo (da attendere e verificare):
– testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro
– in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete
Modifiche al D.lgs. n. 368/2001
“IN PILLOLE”

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:
• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:
– datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
– istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)
Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:
– 1 lavoratore assunto oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
– 2 o più lavoratori assunti oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
Maternità:
per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate
Modifiche al D.lgs. n. 167/2011
“IN PILLOLE”

Il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale:
• in forma sintetica
• definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali
Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti 
assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti
Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro 
specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro.
 
Per scaricare il documento in PDF cliccare il link Fiducia Decreto Lavoro – 13 maggio 2014

Legge 78 del 16 maggio 2014: la conversione in legge del decreto lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, è stato pubblicato il testo della legge n. 78 del 16 maggio 2014 intitolata: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, entrata in vigore il 20 maggio.


Per il testo completo della legge clicca al seguente link: Legge78_2014

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Legge 78 del 16 maggio 2014: la conversione in legge del decreto lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, è stato pubblicato il testo della legge n. 78 del 16 maggio 2014 intitolata: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, entrata in vigore il 20 maggio.
Per il testo completo della legge clicca al seguente link: Legge78_2014

13 MAGGIO 2014 – VOTATA LA FIDUCIA SUL DECRETO LAVORO

La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.


Presupposti:
– perdurante crisi occupazionale
– incertezza del quadro economico in cui operano le imprese


Istituti interessati:
– contratto di lavoro a termine
– contratto di apprendistato


Applicazione:
– rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto


Tempi di adeguamento:
– 31 dicembre 2014


Verifica da parte del Ministero del Lavoro:
– decorsi 12 mesi


Obiettivo:
– occupazione


Fine ultimo (da attendere e verificare):
– testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro
– in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete


Modifiche al D.lgs. n. 368/2001
“IN PILLOLE”

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:


• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione


Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:
– datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
– istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)


Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:
– 1 lavoratore assunto oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
– 2 o più lavoratori assunti oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro


Maternità:
per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate


Modifiche al D.lgs. n. 167/2011
“IN PILLOLE”

Il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale:


• in forma sintetica
• definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali


Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti 
assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti


Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro 
specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro.


LEXELLENT
13 maggio 2014



Per scaricare il documento in PDF cliccare il link Fiducia Decreto Lavoro – 13 maggio 2014

13 MAGGIO 2014 – VOTATA LA FIDUCIA SUL DECRETO LAVORO

La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.


Presupposti:
– perdurante crisi occupazionale
– incertezza del quadro economico in cui operano le imprese


Istituti interessati:
– contratto di lavoro a termine
– contratto di apprendistato


Applicazione:
– rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto


Tempi di adeguamento:
– 31 dicembre 2014


Verifica da parte del Ministero del Lavoro:
– decorsi 12 mesi


Obiettivo:
– occupazione


Fine ultimo (da attendere e verificare):
– testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro
– in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete


Modifiche al D.lgs. n. 368/2001
“IN PILLOLE”

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:


• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione


Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:
– datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
– istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)


Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:
– 1 lavoratore assunto oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
– 2 o più lavoratori assunti oltre il limite  sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro


Maternità:
per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate


Modifiche al D.lgs. n. 167/2011
“IN PILLOLE”

Il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale:


• in forma sintetica
• definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali


Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti 
assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti


Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro 
specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro.


LEXELLENT
13 maggio 2014



Per scaricare il documento in PDF cliccare il link Fiducia Decreto Lavoro – 13 maggio 2014

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GLBT Diversity Index 2014

Lexellent, in qualità di socio di Parks – associazione datoriale tesa a creare inclusione e rispetto nei confronti dei dipendenti GLBT – desidera promuovere il sondaggio GLBT Diversity Index 2014. Uno strumento, ideato da Parks, con l’obiettivo di definire, in Italia, un benchmark sulle politiche e sulle pratiche aziendali attuate dalla aziende nei riguardi dei dipendenti GLBT.
Il sondaggio, organizzato in collaborazione con AIDP (Ass. Direttori del Personale) e UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali), è aperto a tutte le aziende, piccole e grandi con sede in Italia fino al 25 maggio.


Per partecipare e per maggiori informazioni:
GLBT Diversity Index


I risultati del sondaggio saranno resi noti in occasione della 3° edizione dell’incontro GLBT People at Work che si terrà a Roma il 12-13 giugno 2014.

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GLBT Diversity Index 2014

Lexellent, in qualità di socio di Parks – associazione datoriale tesa a creare inclusione e rispetto nei confronti dei dipendenti GLBT – desidera promuovere il sondaggio GLBT Diversity Index 2014. Uno strumento, ideato da Parks, con l’obiettivo di definire, in Italia, un benchmark sulle politiche e sulle pratiche aziendali attuate dalla aziende nei riguardi dei dipendenti GLBT.
Il sondaggio, organizzato in collaborazione con AIDP (Ass. Direttori del Personale) e UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali), è aperto a tutte le aziende, piccole e grandi con sede in Italia fino al 25 maggio.


Per partecipare e per maggiori informazioni:
GLBT Diversity Index


I risultati del sondaggio saranno resi noti in occasione della 3° edizione dell’incontro GLBT People at Work che si terrà a Roma il 12-13 giugno 2014.

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Donne e lavoro: parità di genere nelle aziende e nei media

Lunedì 12 maggio 2014, ore 18
Circolo della Stampa, Corso Venezia 48, Milano


Introduce e presiede l’incontro Daniela Stigliano, Presidente del Circolo della Stampa e Vicepresidente Federazione Nazionale della Stampa. Partecipano Giulietta Bergamaschi, avvocato del lavoro e Partner dello Studio Lexellent, Lorena Capoccia, Presidente del fondo di assistenza sanitaria ASSIDAI (dirigenti e manager, 110 mila assistiti), Giacomo Moletto, Amministratore Delegato Hearst Magazines Italia, Lucia Visca, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale della Stampa. Modera il dibattito il giornalista economico Giovanni Medioli.


La partecipazione è gratuita-seguirà dibattito


Informazioni e contatti: Giovanni Medioli 335 460289