Agente in esclusiva, monomandatario, regime ordinario: di che cosa parliamo?

L’avvocato Alessia Gagliano ha scritto per la rubrica “Storie legali” un articolo in cui spiega quali sono i limiti e le modalità di svolgimento dell’attività di agente di commercio
Clicca qui per leggere l’articolo

L’incolumità degli spettatori negli eventi e spettacoli pubblici: tra safety e security

Francesco Bacchini ha pubblicato su Diritto24 – Il Sole 24 Ore un commento in merito all’incolumità degli spettatori negli eventi e spettacoli pubblici.
I fatti di Torino (3 giugno 2017, Piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League: 1 morto e più di 1.500 feriti) e l’odierna tragedia di Corinaldo (AN) (6 morti e centinaia di feriti) confermano la necessità di un approccio corretto e pianificato (recepito anche a livello normativo) che occorre tenere nell’organizzare un evento pubblico (che comporti comunque un assembramento di centinaia di partecipanti): è imprescindibile disciplinare e gestire non solo la safety (intesa come sicurezza sul lavoro durante le fasi di montaggio e smontaggio) ma anche la security (intesa come sicurezza e gestione del pubblico).
Sul primo aspetto è stato adottato il Decreto Interministeriale 22/07/2014, c.d. “Decreto Palchi”, con cui il legislatore ha disciplinato espressamente la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, in cui le lavorazioni svolte, pur non rientrando nella definizione giuridica di “cantiere edile” propriamente inteso (ove statisticamente sono maggiori gli infortuni), presentano comunque numerosi rischi da interferenze lavorative.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 24/12/2014 individua, poi, adeguati criteri tecnico-interpretativi del medesimo decreto per orientarne correttamente l’applicazione.
Fra i precetti più significativi si ricorda l’art. 1, nel quale vengono indicate le attività oggetto della specifica disciplina: montaggio e smontaggio delle opere temporanee, compreso l’allestimento e disallestimento di impianti luce, audio e video quindi tutte le lavorazioni accessorie quali carico, scarico e movimentazione delle attrezzature, restando pertanto escluse le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di smontaggio e smontaggio delle opere temporanee (o.t.)
L’articolo 2, elenca, inoltre, le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio sicuro delle o.t. che hanno determinato l’emanazione dello stesso decreto: a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diversa nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi stretti; f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni metereologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
Si pensi, a es., all’allestimento di un grande concerto di un cantante, con palco, scenografia, impianti audio, luce e video, eventuali tribune, servizi vari: anche se la data-evento risulta programmata già da tempo, tuttavia, per pochi giorni e all’interno di strutture comunque circoscritte (arene – palasport – stadi) possono venire a concentrarsi anche più di 20 imprese, più di 100 lavoratori, con l’esigenza di montare strutture complesse, e poi smontarle a fine spettacolo, in pochi giorni antecedenti la data, se non lo stesso giorno (c.d. “back to back”: date consecutive in luoghi diversi).
In tali casi risulta chiaro come sia altamente probabile il verificarsi di interferenze lavorative tra tutti i soggetti coinvolti e, conseguentemente, come sia necessario pianificare e gestire dettagliatamente la realizzazione di ogni opera e servizio.
Volgendo le spalle al palco e ponendo l’attenzione alla platea, agli spalti, al pubblico, entriamo nel campo della security.
Basta solo analizzare le copiose sequenze video delle tragedie, purtroppo sempre più frequenti, per riscontrare gli studi tecnici dello specifico settore: quando si diffonde il panico, la platea, ossia il pubblico, gli spettatori, si comporta come un fluido, che scorre e spinge, a seconda delle forze interne, travolgendo e schiacciando chi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato.
E’ per tali motivi che l’organizzatore, d’intesa con le forze dell’ordine e gli organi tecnici preposti al controllo pubblico, deve rispettare le prescrizioni delle Commissioni di Vigilanza (organo adibito al rilascio della cd. “agibilità dei luoghi” per lo svolgimento dell’evento), deve, fra l’altro, tener conto e garantire le vie di fuga, deve assicurare spazi (magari da dividere in settori) e strutture adeguati rispetto al numero degli spettatori, deve assicurare la presenza del personale di “security” (steward) necessario per gestire i controlli e le emergenze.
In tal senso depongono le diverse Circolari, come la cd. “Circolare Gabrielli” (“Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza delle persone”) adottata nel giugno del 2017 dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, e “novellata”, poi, dalla recente direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, il 18 luglio 2018.
Quest’ultima, nell’introdurre le misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni, prende come riferimento il D.M. 19 agosto 1996, relativo alle tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ed il D.M. 18 marzo 1996, relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
Nel solco della specifica “progettazione dell’evento” si pone anche la recente Norma UNI EN 13200-8:2017, relativa alla “gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori”.
Pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, è stata elaborata allo scopo di identificare i criteri generali per la gestione della sicurezza negli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
Tra i tanti aspetti trattati, la UNI EN 13200-8:2017 definisce le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori, delineando le politiche e le procedure di precauzione e protezione.
Viene, fra l’altro, esplicitata la definizione di barriera, da intendersi come qualsiasi elemento di un’installazione per spettatori, permanente o temporaneo, destinato a impedire alle persone di cadere nonché di trattenerle, fermarle o guidarle, così come la definizione di capacità, da intendersi quale numero totale di spettatori in relazione al quale viene progettata l’installazione o alcune divisioni della stessa (blocco o settore).
Degna di menzione è anche la definizione di piano di emergenza, vale a dire del documento redatto per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, laddove si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell’autorità locale, così come quella di piano di evacuazione, ovvero del documento finalizzato ad assicurare che le installazioni per spettatori possano essere efficacemente evacuate in caso di pericolo secondo quanto previsto dal piano di emergenza.
I piani, però, non finiscono qui, giacché si disciplina anche: il piano di gestione ossia il documento con cui mantenere, prima, durante e dopo l’evento, lo stato ottimale dell’installazione per spettatori conformemente al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, nonché il piano di contingenza vale a dire il documento organizzativo che precisa quali azioni intraprendere per reagire ad incidenti che si verificano sul luogo dello spettacolo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all’evento.
Ma non basta: la norma UNI prevede altresì la redazione di una pianta delle installazioni per spettatori, definita sulla base delle caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell’ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza e protezione durante gli eventi e pure un documento, chiamato politica di sicurezza, realizzato, rivisto e monitorato dall’organizzatore dell’evento, così come l’elaborazione di specifiche procedure di sicurezza che raccolgano il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale (su tutti steward, responsabile steward e gestore delle installazioni), valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze varie.
Qualcuno, purtroppo, nell’ampia articolazione dei soggetti obbligati a vario titolo agli adempimenti di safety e security, certamente l’organizzatore dell’evento, ossia la persona (o la struttura) responsabile della produzione dell’evento (a partire dalla progettazione e fino al suo completamento) e il responsabile della sicurezza, ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell’evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento, ma non solo (vedasi Commissione di Vigilanza), a Corinaldo, deve aver omesso o trascurato molto, forse tutto, di quanto abbiamo appena sinteticamente richiamato.

The Jobs Act after the recent Constitutional Court decision

The rigid and uniform criterion used to determine the compensatory indemnity due to an employee dismissed without just cause or justified reason, established by Legislative Decree no. 23/2015 concerning the employment contract known as “increasing protection contract” which consists of the payment by the employer of an indemnity of 2 months’ salary per year of employment (minimum 6 – maximum 36 months’ salary) is unconstitutional. The discretionary assessment of the court therefore raises once again the issues of the uncertainty of the cost of the dismissal and the discretionary evaluation of the courts which had been considered overcome.

Giulietta Bergamaschi, Employment Law Specialist, Managing Partner of Lexellent
Compensatory damages for unlawful or unfair dismissal, regulated by Section 3, sub-section 1, of Legislative Decree no. 23/2015, not modifiable by the judge, takes on, according to the Constitutional Court, the characteristics of a “fixed and standardised payment”.
Hence the contrast between the criterion of determination of the indemnity and the principles of equality and reasonableness established by section 3 of the Italian Constitution, and the protection established by sections 4 and 35 of the Italian Constitution, and in relation to section 24 of the European Social Charter, and sections 117, sub-section 1, 76 of the Italian Constitution.
With reference to the principle of equality, the Constitutional Court finds an unjustified “identical protection” in the fixed mechanism for determining the indemnity with respect to “substantially highly dissimilar situations”.
According to the Constitutional Court it is “common knowledge, amply proven by case law, that the prejudice created in the various cases by unfair or unlawful dismissal stems from a plurality of factors” and not only from length of service.
Factors which must be taken into consideration by the court when determining the indemnity in order to respond “to the need to personalise the harm suffered by the worker” imposed by the principle of equality to avoid undue homogenisation of situations which in actual experience may be quite different one from the other.
With reference instead to the principle of reasonableness, the Constitutional Court considers that the indemnity established by section 3, sub-section 1, of Legislative Decree 23/2015 does not “constitute an adequate remedy for the actual prejudice suffered by the worker due to unfair or unlawful dismissal, and neither is it adequate to dissuade the employer from unfairly or unlawfully dismissing a worker”.
In particular, what is inadequate in this sense is not, according to the Constitutional Court, the upper limit of 24 months’ salary (now 36 months’ salary as a result of the amendments introduced by Law Decree no. 87/2018, converted into Law no. 96/2018), but the rigid criterion used to determine the indemnity, which is deemed inopportune, particularly when the length of service is quite short.
This indemnity does not compensate for the prejudice suffered by the worker and does not constitute an adequate dissuasion for the employer to unfairly or unlawfully dismiss a worker, therefore “does not create a balance of the interests at stake: the company’s freedom to organise on one hand and the protection of the unjustly dismissed worker on the other”.
Hence the contrast with sections 4 and 35 of the Italian Constitution, as the worker’s interest in having a stable job is not well enough protected by a provision such as the one at hand, which is not able to dissuade the employer from dismissing an employee unfairly.
According to the Constitutional Court, section 3 sub-section 1 of legislative decree no. 23/2015 is, furthermore, in contrast with section 117 of the Italian Constitution in relation to art. 24 of the European Social Charter: the reference, in particular, is to a principle expressed by the European Social Rights Committee. The Court, in fact, recognized the authority of the decisions taken by the Committee, which, in relation to the determination of the indemnity due for arbitrary dismissal affirmed its adequacy “if it is such as to ensure adequate reparation for the real prejudice suffered by the worker dismissed without good reason, and to dissuade the employer from dismissing employees unjustly”.
With this decision by the Constitutional Court, the certainty of the monetary indemnity, increasing but not modifiable, is definitively overridden.
Discretionary assessment by the court raises again the issue of quantifying it for those who work in the sector – judges, lawyers, finance people, etc. One thing is certain, however: what we are dealing with is a compensatory indemnity for unfair dismissal which is once again uncertain, variable, and differs dramatically from one tribunal to another, while remaining within the pre-established minimums and maximums.
 

Al via la rubrica “Storie legali”

Lexellent a partire da oggi si occuperà della redazione della rubrica “Storie legali” presente sul quotidiano online Affaritaliani.it.
Ecco il primo articolo in tema di molestie sul luogo di lavoro

Posted in Senza categoria