La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti e...
La Camera, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Presupposti:
– perdurante crisi occupazionale
– incertezza del quadro economico in cui operano le imprese
Istituti interessati:
– contratto di lavoro a termine
– contratto di apprendistato
Applicazione:
– rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto
Tempi di adeguamento:
– 31 dicembre 2014
Verifica da parte del Ministero del Lavoro:
– decorsi 12 mesi
Obiettivo:
– occupazione
Fine ultimo (da attendere e verificare):
– testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro
– in via sperimentale, contratto a tempo indeterminato a protezione crescete
Modifiche al D.lgs. n. 368/2001
“IN PILLOLE”
E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore:
• la durata del contratto non deve essere superiore a 36 mesi
• ai fini del computo massimo di durata dei 36 mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti
• la durata dei 36 mesi è comprensiva di eventuali proroghe
• le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi
• il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
Esenzione dal rispetto della percentuale del 20%:
– datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (i.e. è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato)
– istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca che stipulino contratti per l’esercizio in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (i.e. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono)
Sanzione amministrativa applicata per ciascun lavoratore in caso di violazione del limite percentuale del 20%:
– 1 lavoratore assunto oltre il limite sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
– 2 o più lavoratori assunti oltre il limite sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro
Maternità:
per le lavoratrici madri il congedo di maternità intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate
Modifiche al D.lgs. n. 167/2011
“IN PILLOLE”
Il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale:
• in forma sintetica
• definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali
Disciplina specifica per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti
assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti
Disciplina specifica per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro
specifiche modalità di utilizzo del contratto per lo svolgimento di attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro.
LEXELLENT
13 maggio 2014
Per scaricare il documento in PDF cliccare il link Fiducia Decreto Lavoro – 13 maggio 2014