Dal 2 giugno si può presentare istanza di autorizzazione al part-time agevolato.

Trova finalmente attuazione un’altra importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016.
A partire dal 2 giugno i datori di lavoro ed i lavoratori possono stipulare dei contratti di lavoro a tempo parziale agevolato, riducendo la prestazione lavorativa in una misura compresa tra il 40 ed 60 per cento.
Destinatari della norma sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo pieno ed indeterminato che matureranno entro il 31 dicembre 2018 il diritto anagrafico al trattamento pensionistico di vecchiaia e che avranno realizzato, al momento di presentazione della domanda, il requisito contributivo (20 anni).
I vantaggi per i lavoratori che ne facciano richiesta sono duplici. Oltre alla garanzia della contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata (il lavoratore percepirà una retribuzione inferiore, mentre i contributi versati rimarranno invariati), essi riceveranno ogni mese in busta paga un bonus, esente da tasse e contributi, pari alla quota dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione non corrisposta.
Attraverso questo meccanismo si prevede che la retribuzione netta di un dipendente che trasformi il suo contratto di lavoro in un part-time al 50% si riduca poco più del 20%.
I datori di lavoro possono cogliere l’occasione di ridurre il costo del lavoro del personale vicino alla pensione pur continuando ad utilizzarne la professionalità. Tuttavia, laddove abbiano necessità di assumere altro personale da affiancare al dipendente in part-time, dovranno sostenere dei costi maggiori a meno che non ricorrano ad un’apprendista. In ogni caso, la parte dei contributi figurativi è a carico dello Stato e sul predetto bonus mensile non è dovuto il premio per l’assicurazione INAIL.
Per poter usufruire di tale novità bisogna seguire una procedura telematica divisa in due fasi, la prima dinnanzi alla DTL territorialmente competente e la seconda dinnanzi l’INPS.

CALL CENTER: NUOVA CLAUSOLA SOCIALE NEL CAMBIO APPALTI.

Lunedì 30 maggio è stata firmata l’intesa tra le parti sociali di categoria volta a disciplinare la procedura per i cambi di appalto nei call center, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della legge 11/2016.
La norma, introdotta all’inizio dell’anno, aveva generato dubbi applicativi da parte delle società del settore che non avevano compreso, nel silenzio del contratto collettivo, i risvolti pratici della disposizione.
La norma sancisce che “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale […]”.
Posto che – ad oggi – il CCNL Telecomunicazioni non disciplina in modo alcuno il subentro negli appalti e gli obblighi sociali connessi, l’applicazione della disposizione aveva sollevato alcuni dubbi nelle società del settore in merito alle effettive modalità applicative della nuova norma.
Sono intervenute, quindi, ad inizio settimana le parti sociali, che hanno introdotto una procedura nuova che le imprese del settore call center dovranno seguire nel caso di subentro in appalti precedentemente affidati a soggetti diversi, e che andrà ad integrare l’attuale formulazione dell’art. 53 CCNL TLC.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà comunicare alle organizzazioni sindacali, almeno trenta giorni prima dell’inizio della attività, le modalità e le tempistiche previste per assorbire il personale che lavora sull’appalto. Le OO.SS. interessate potranno chiedere un incontro nei successivi 5 giorni.
Qualora le parti raggiungano un accordo nell’ambito della descritta procedura, potranno definire condizioni economiche e normative diverse dalle precedenti, oltre che un inserimento progressivo dei lavoratori. Il cambiamento delle condizioni di lavoro potrà comportare passaggio a part time, riduzione dell’orario di lavoro, cambiamenti dei livelli di inquadramento e delle retribuzioni.
Sarà quindi interesse delle aziende del settore, che subentreranno in appalti precedentemente gestiti da altri operatori, cercare di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali nell’ambito della nuova procedura di consultazione, al fine di ottenere condizioni vantaggiose e compatibili con la propria struttura.