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Dal 2 giugno si può presentare istanza di autorizzazione al part-time agevolato.

Trova finalmente attuazione un’altra importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016. A partire dal 2 giugno i datori di lavoro ed i...

Trova finalmente attuazione un’altra importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016.
A partire dal 2 giugno i datori di lavoro ed i lavoratori possono stipulare dei contratti di lavoro a tempo parziale agevolato, riducendo la prestazione lavorativa in una misura compresa tra il 40 ed 60 per cento.
Destinatari della norma sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo pieno ed indeterminato che matureranno entro il 31 dicembre 2018 il diritto anagrafico al trattamento pensionistico di vecchiaia e che avranno realizzato, al momento di presentazione della domanda, il requisito contributivo (20 anni).
I vantaggi per i lavoratori che ne facciano richiesta sono duplici. Oltre alla garanzia della contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata (il lavoratore percepirà una retribuzione inferiore, mentre i contributi versati rimarranno invariati), essi riceveranno ogni mese in busta paga un bonus, esente da tasse e contributi, pari alla quota dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione non corrisposta.
Attraverso questo meccanismo si prevede che la retribuzione netta di un dipendente che trasformi il suo contratto di lavoro in un part-time al 50% si riduca poco più del 20%.
I datori di lavoro possono cogliere l’occasione di ridurre il costo del lavoro del personale vicino alla pensione pur continuando ad utilizzarne la professionalità. Tuttavia, laddove abbiano necessità di assumere altro personale da affiancare al dipendente in part-time, dovranno sostenere dei costi maggiori a meno che non ricorrano ad un’apprendista. In ogni caso, la parte dei contributi figurativi è a carico dello Stato e sul predetto bonus mensile non è dovuto il premio per l’assicurazione INAIL.
Per poter usufruire di tale novità bisogna seguire una procedura telematica divisa in due fasi, la prima dinnanzi alla DTL territorialmente competente e la seconda dinnanzi l’INPS.