Reati nella gestione del personale.

A seguito di un’importante sentenza della Corte di Cassazione Link, ecco alcune considerazioni.
EFFETTO ESPANSIVO DEL DIRITTO PENALE: L’ESTORSIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO
Il 25 marzo dello scorso anno Lexellent organizzava un convegno dal titolo “ I reati nella gestione del lavoro”.  A commento e presentazione del seminario scrivevamo “Lo scopo del seminario è quello di analizzare gli aspetti problematici della “supplenza penale” a tutela delle condizioni di lavoro…….verranno analizzati quei comportamenti che sin d’ora hanno avuto conseguenze quasi esclusivamente in ambito lavoristico, ma che d’ora in avanti potrebbero essere maggiormente perseguiti anche a livello penale; solo per citare alcuni esempi, l’estorsione nei rapporti di lavoro, l’interferenza illecita nella vita privata e la diffamazione attraverso l’utilizzo indiscriminato dei social network.”. Volevamo infatti segnalare ai nostri clienti un fenomeno del quale ci eravamo accorti, e di particolare rilevanza.
Fino al marzo dello scorso anno il sistema del diritto del lavoro nel nostro Paese era incardinato su un impianto normativo nato oltre 40 anni prima incentrato su garanzie rigide, con una ampia tutela accordata al lavoratore in caso di violazione delle norme da parte del datore di lavoro ed in cui,a differenza di quanto si possa pensare, il lavoratore in quanto “individuo” passava per certi versi in secondo piano, perché in realtà al centro di tutto il sistema c’era il “posto di lavoro”, la sua tutela, la sua protezione, ma soprattutto la sua intangibilità: la reintegra, il divieto di modifica delle mansioni. Era un sistema che rispondeva alle esigenze del tempo e dei valori esistenti quando era nato, un sistema oggi non più adeguato al nuovo sentire collettivo.
La rigidità del sistema ha, però, prodotto anche degli effetti collaterali. Non ha consentito che potessero esprimersi forme diverse di tutela: lo Statuto dei Lavoratori bastava e avanzava e non c’era assolutamente bisogno di dare spazio a forme alternative di protezione dei lavoratori i quali, da parte loro, si vedevano costretti, o erano ben felici, di rinunciare all’affermazione di diritti diversi ed individuali in favore di una tutela, magari un pò fanè, ma certamente assai efficace ed a fronte della quale si poteva ben facilmente rinunciare a domande e bisogni il cui accoglimento appariva molto più incerto. E, dal canto loro, anche gli stessi giudici erano restii a dare ingresso a temi quali quello della parità, della discriminazione, dei danni morali a fronte di un sistema che proteggeva in modo forse meccanicistico ma certamente adeguato il lavoratore.
Il sistema di pesi e contrappesi aveva, come sempre, una sua logica. E così, in un ordinamento particolarmente rigido potevano trovare spazio e comprensione fenomeni ed atteggiamenti che, pur considerati disdicevoli venivano sostanzialmente sopportati. E ci chiedevamo se oggi che il sistema è completamente cambiato l’approccio a quei comportamenti resterà immutato? Saranno ancora sostanzialmente tollerate situazioni che si pongono oltre il confine del lecito? Cosa succederà nelle aule di giustizia? Le molestie nei confronti dei lavoratori, linguaggi non appropriati, esclusioni motivate solo dalla antipatia personale, trattamenti economici e normativi non giustificati dalla competenza professionale, saranno ancora valutati con sufficienza, come una risposta forse un pò eccessiva, ma tutto sommato ineludibile in un sistema bloccato che non offriva alternative legalmente percorribili e che apriva ampi spazi per furbetti e lavativi.
La risposta era negativa ed oggi le prime conferme di quello che dicevamo giungono dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza 18727/16 è stato condannato per estorsione un imprenditore che aveva costretto i candidati all’assunzione ad sottoscrivere un contratto simulato part time, pur già sapendo che l’orario di lavoro effettivo stato a tempo pieno e che gli aveva poi costretti a firmare una lettera di dimissioni in bianco, e imponeva loro di dichiarare il falso in occasione di una visita ispettiva intervenuta nel corso del rapporto.
Secondo la Cassazione può esserci estorsione anche quando “ il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell’estorsione è posto nell’alternativa di far conseguire all’agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato” e conseguentemente “ in questa prospettiva, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà; in tal caso, l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto”
vo dell’irrilevanza del formale ricorso al contratto, allorchè questo risulta strumentalizzato al perseguimento di un ingiusto profitto.
Invero, nella sentenza impugnata (la cui lettura va integrata con quella della sentenza di primo grado in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità con riferimento ai reati di estorsione) viene tracciato, in maniera logica ed esaustiva, un quadro globale di timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (in cui l’offerta superava di gran lunga la domanda) e in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro, sì da rendere evidente che, anche nel caso in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto il lavoratore avesse “accettato” di non rivendicare i propri diritti, siffatta accettazione non era libera, ma condizionata dall’assenza di possibilità alternative di lavoro” Ricorda poi la Corte che la giurisprudenza “ è costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo, può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera”