Circolare Inps n. 38 del 27.02.2017. Unioni civili e convivenze di fatto.

Il 27 febbraio 2017, l’Inps è intervenuto con la circolare n. 38 per coordinare le disposizioni normative che prevedono il godimento di permessi retribuiti e congedi straordinari a determinate condizioni, con la legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) e la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 della Corte Costituzionale.
I dipendenti che prestano assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave, hanno diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti (artt. 3 comma 3, e 33 comma 3 della legge n. 104/1992).
Questo diritto è esteso anche alla parte di unione civile equiparata al coniuge grazie alla clausola di salvaguardia con funzione antidiscriminatoria di cui all’art. 1 comma 20 della legge Cirinnà, la quale prevede l’applicazione delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e delle disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Sempre in virtù di questa clausola, alla parte dell’unione civile si applica anche la disposizione che concede il congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado (art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001).
In caso di convivenza di fatto, così come disciplinata dalla legge Cirinnà, questa clausola di salvaguardia non trova applicazione. Tuttavia, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione (artt. 3 comma 3, e 33 comma 3 della legge n. 104/1992) nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, anche il convivente di fatto potrà beneficiare di questi permessi.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Il 21 maggio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2016, N. 76, intitolata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
Dell’argomento abbiamo già parlato[1], ma in considerazione della recente pubblicazione del nuovo testo di legge in Gazzetta Ufficiale, il tema merita ancora alcune considerazioni.
Prima fra tutte, le disposizioni della nuova legge entreranno in vigore il 5 giugno 2016. La nuova disciplina interessa le “unioni civili”, tra persone dello stesso sesso, e le “convivenze di fatto”, ovvero “(…) due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolante da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Al fine di fornire una disciplina più dettagliata, il legislatore, nello stesso testo di legge, delega il Governo ad adottare, entro il 5 dicembre 2016 (cioè 6 mesi dopo l’entrata in vigore), uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. adeguamento alle nuove previsioni legislative delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
  2. modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
  3. modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Per tutto quello che rimane fuori dalla normativa e che non è espressamente vietato dalla legge, l’estensione di più ampi diritti alle parti di un’unione civile o ai conviventi di fatto in ambito giuslavoristico potrà comunque avvenire tramite l’adozione di policy aziendali, a livello di contrattazione individuale, oppure, a livello di contrattazione integrativa aziendale o, ancora, nel più ampio ambito della contrattazione collettiva nazionale.
[1] https://lexellent.it/wp-content/uploads/2016/05/La-legge-sulle-unioni-civili-6.pdf

La legge sulle unioni civili.

Un commento a seguito all’approvazione di ieri della legge sulle Unioni Civili e i risvolti giuslavoristici.
L’11 maggio 2016 la Camera ha approvato il disegno di legge sulle unioni civili, nel testo così come validato in commissione Affari costituzionali e già votato al Senato. Da oggi anche il nostro Paese ha una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze anche tra persone di sesso diverso. Disciplinare la pluralità di forme della convivenza significa dare attuazione al dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (art. 2 Cost.). In attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), alcuni diritti e doveri spettanti al nucleo familiare costituito da coniugi vengono estesi anche alle parti dell’unione civile, pur rimanendo quest’ultima e il matrimonio istituti distinti. L’attuale testo è il frutto di diverse riformulazioni della disciplina delle unioni civili e assorbe al suo interno ben tredici disegni di legge, in precedenza presentati al Senato. Nel testo approvato, la disciplina sull’impresa familiare (di cui all’art. 230 bis c.c.) viene estesa anche alle unioni civili e alla coppia convivente, per cui il partner che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altra parte si vede riconosciuto il diritto di rivolgersi al giudice per richiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili. Risvolti ancor più dirompenti assume l’estensione alle parti dell’unione civile dei diritti e degli obblighi derivanti dalle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e riguardanti i coniugi ovunque ricorrano “nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi” (art. 1 comma 20 del testo appena approvato). Tradotto in altri termini, questo significa che, in caso di morte di un partner lavoratore dell’unione civile, al superstite spetteranno la pensione di reversibilità e il versamento del Tfr da parte del datore di lavoro. In caso di convivenza registrata (coppie di persone di identico sesso o di sesso diverso), invece, al partner superstite la pensione non spetterà, mentre il Tfr si ma solo se previsto nel testamento; il testo di legge, infatti, estende espressamente i diritti sopra citati soltanto alle parti di un’unione civile. Da una prima interpretazione, alle parti di un’unione civile spetterà anche il congedo matrimoniale, istituto disciplinato dal RDL n. 1334/1937 che rinvia alla contrattazione collettiva le modalità di fruizione del congedo retribuito, generalmente della durata di quindici giorni (non computabili né nel periodo di ferie annuali né nel preavviso). Studio Legale Lexellent Via Borghetto, n. 3 – 20122 Milano | Via dei Gracchi 128 – 00192 Roma Tel. 02 8725171 – Fax 02 87251740 | P.IVA 07411510964 lexellent@creativeconnection.it – www.lexellent.it | www.ellint.net Quello che sembrava rimasto fuori dall’attuale testo di legge, sempre in ambito giuslavoristico, potrebbe rientrarvi grazie alla sopra citata clausola di carattere generale: ad esempio, le disposizioni che prevedevano l’estensione alle parti dell’unione civile dei diritti derivanti dall’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate, ove l’appartenenza ad un nucleo familiare sia requisito di preferenza e l’estensione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. In ogni caso, rimane facoltà del datore di lavoro operare unilateralmente, attraverso policy o inserendo nel contratto individuale di lavoro l’estensione del riconoscimento di diritti, così come di benefit e strumenti di welfare, anche alle coppie conviventi e alle unioni civili omossessuali ed eterosessuali. Peraltro, questa estensione può essere prevista anche dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello.