Lo scorso 18 aprile 2018, si è tenuto l’incontro dal titolo “Il futuro delle relazioni industriali: riflessioni sull’Accordo Interconfederale del 28 febbraio 2018”, organizzato da Lexellent, con la partecipazione del Prof. Francesco Bacchini e dell’Avv. Hulla Bisonni.
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Il patto di prolungamento del periodo di preavviso.
Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso, la cui durata viene normalmente stabilita dalla contrattazione collettiva.
Ma le parti sono libere di accordarsi per prolungare il periodo di preavviso?
Vi sono alcuni contratti collettivi che espressamente prevedono la facoltà delle parti di derogare alla durata prevista dal CCNL: è il caso del CCNL del settore credito che prevede che il lavoratore sia tenuto a presentare le dimissioni per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato dalle parti. Ebbene una volta ammessa dalla contrattazione collettiva, non può che affermarsi la legittimità della disciplina individuale che, ad esempio, preveda il prolungamento del periodo di preavviso da uno a dodici mesi.
Anche la giurisprudenza ammette pacificamente una tale facoltà anche al di là di quanto specificatamente previsto dalla contrattazione collettiva: il preavviso costituisce condizione di liceità del recesso e pertanto non può essere escluso al momento della stipulazione del contratto di lavoro né essere limitato rispetto a quanto previsto dalla normativa collettiva, ma può essere esteso per effetto della volontà delle parti debitamente manifestata.
La pattuizione di un prolungamento del periodo di preavviso deve, secondo la giurisprudenza, rispettare alcuni limiti.
In primo luogo un tale patto deve avere un’efficacia temporanea, al termine della quale le parti sono libere di recedere dal patto stesso, tornando quindi in vigore la durata del preavviso stabilita dal contratto collettivo.
Inoltre se il patto di prolungamento del periodo di preavviso riguarda il recesso del lavoratore, questo dovrà essere compensato adeguatamente: infatti dare un maggiore preavviso per il lavoratore significa essere più legati all’azienda della quale si è dipendenti e, quindi, essere meno liberi di proporsi sul mercato del lavoro.
Quanto alla possibilità di prolungare il preavviso rendendolo più lungo rispetto a quello di licenziamento, i Giudici affermano che una tale facoltà di deroga sia possibile ove prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine un compenso in denaro.
E se un’azienda intende assumere un lavoratore che ha un patto di prolungamento del periodo di preavviso?
In tal caso le alternative possono essere: pagare il periodo di preavviso, in modo che il lavoratore si possa liberare subito oppure chiedere al lavoratore di contrattare una diminuzione o una rinuncia totale al preavviso da parte della società datrice di lavoro.
Quando nessuna di queste strade risulta percorribile, si può sempre chiedere al lavoratore di comportarsi in modo da farsi licenziare per giusta causa.