CORTE DI CASSAZIONE: LE DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI IN SEDE DI ISPEZIONE FANNO PIENA PROVA IN GIUDIZIO ANCHE SE VENGONO SUCCESSIVAMENTE SMENTITE IN GIUDIZIO.

Lo scorso 8 settembre 2015, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro è nuovamente tornata sulla spinosa questione del valore probatorio delle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori al momento dell’ispezione sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione, in una causa di opposizione a cartella esattoriale, ha confermato la sentenza di appello impugnata che aveva conferito alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità rispetto a quelle rilasciate nel corso del giudizio, “per essere state le stesse fornite nell’immediatezza del fatto”.
La Suprema Corte nel ribadire l’orientamento, che ormai può dirsi pacifico, secondo il quale i “verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”, ha confermato la valutazione che delle risultanze istruttorie avevano dato i giudici delle corti inferiori.
Gli stessi, infatti, avevano ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al momento dell’ispezione, rispetto a quanto dai medesimi riferito in giudizio, in sede di escussione testimoniale.
La valutazione delle prove acquisite in giudizio, d’altronde, spetta al Giudice, e solo quest’ultimo può (e deve) valutare l’attendibilità o meno dei testimoni, così come la genuinità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Si tratta, quindi, di una decisione che spetta ai giudici di merito e che non può essere sindacata in sede di legittimità.
È doveroso, infatti, rimarcare come vi siano precedenti in cui i Giudici hanno ritenuto di non basare la propria decisione sulle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva, dubitando – ad esempio – della genuinità delle modalità con cui erano state raccolte, e che hanno quindi basato la propria decisione sulle testimonianze successivamente rese in giudizio.
Non è stato affermato alcun principio di diritto che imponga la prevalenza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva rispetto a quelle rilasciate in sede testimoniale: sarà il giudice a dover valutare di volta in volta l’attendibilità delle prove che gli vengono sottoposte, siano esse le dichiarazioni redatte dagli ispettori o i testimoni escussi in sua presenza.