LA CORTE DI GIUSTIZIA HA CHIARITO CHE, PER I LAVORATORI CHE NON HANNO UN LUOGO DI LAVORO FISSO O ABITUALE, IL TRAGITTO CASA – CLIENTE E CLIENTE – CASA È DA COMPUTARSI NELL’ORARIO DI LAVORO.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 10 settembre 2015, ha stabilito che per i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento tra il loro domicilio e ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro, costituisce orario di lavoro.
La domanda pregiudiziale è stata sollevata in una causa che oppone Tyco ad alcuni dipendenti, che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti, e si interroga sulla qualificazione del tempo impiegato dai dipendenti per recarsi dal proprio domicilio al primo cliente, all’inizio della giornata lavorativa, e dall’ultimo cliente a casa, al termine della prestazione quotidiana.
Tyco, infatti, ha sempre considerato come periodo di riposo quotidiano tali spostamenti. La Corte di Giustizia ha, invece, ribaltato tale posizione chiarendo che l’”orario di lavoro”, ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88, include qualsiasi periodo il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni.
Secondo la Corte, quindi, i dipendenti di Tyco che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, cioè i manutentori o installatori degli impianti che si recano semplicemente presso i clienti per svolgere la propria attività, devono essere considerati nell’esercizio delle loro funzioni durante il tempo di spostamento domicilio – clienti all’inizio e al termine della prestazione lavorativa.
Ogniqualvolta, pertanto, sia il datore di lavoro a stabilire gli orari delle visite presso i clienti, i dipendenti sono considerati in servizio fin dalla partenza da casa al mattino, e sino al rientro al proprio domicilio al termine della giornata lavorativa.
Questa sentenza ha ancora più peso nel panorama giurisprudenziale italiano, se si considera la posizione che il Tribunale di Vicenza lo scorso 5 luglio ha assunto in merito alla applicabilità ai dirigenti della procedura di licenziamento collettivo, ancor prima della modifica legislativa italiana, in applicazione diretta della Sentenza della Corte che aveva che aveva condannato l’Italia per non aver correttamente recepito la direttiva. (http://www.lexellent.it/academy/tribunale-di-vicenza-vengono-prima-le-sentenze-della-corte-europea/)