Spettacolo e manifestazioni pubbliche tra safety e security

I fatti di Torino, (3 giugno 2017, Piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League: 1 morto e piùdi 1.500 feriti) e la recente tragedia di Corinaldo (AN) (6 morti e centinaia di feriti) confermano la necessità di un approccio corretto e pianificato (recepito anche a livello normativo) che occorre tenere nell’organizzare un evento pubblico (che comporti comunque un assembramento di una motitudine di partecipanti): è imprescindibile disciplinare e gestire non solo la safety (intesa come sicurezza sul lavoro drante le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture e degli imianti) ma anche la security (intesa come sicurezza e gestione del pubblico).
La gestione della safety
Sul primo aspetto, nell’alvero del D. Lgs. n. 81/2008 (meglio noto come “Testo Unico Sicurezza del Lavoro”) è stato adottato il Decreto Interministeriale 22/07/2014, c.d. “Decreto Palchi”, con cui il legislatore ha disciplinato espressamente la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di spettacoli musicale, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, in cui le lavorazioni svolte, pur non rientrando nella difinizione giuridica di “cantiere edile” propriamente inteso (ove statisticamente sono maggiori gli infortuni), presentano comunuqe numerosi rischi da interferenze lavorative.
L’articolo completo di Francesco Bacchini è disponibile su Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore previa registrazione.