Ferie non godute da parte del Dirigente. Attenzione, si possono perdere

Il nuovo articolo firmato dall’avv. Alberto Buson di Lexellent per la rubrica “Storie Legali” su Affaritaliani tratta la questione delle ferie non godute da parte del Dirigente e dell’impossibilità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di ottenere l’indennità sostitutiva con l’effetto di monetizzare il tempo previsto per il recupero delle forze fisiche e intellettive.

È POSSIBILE FARE “DECADERE” I DIRIGENTI DAL DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE NEL CORSO DEL RAPPORTO?

La risposta è affermativa e ce lo conferma la giurisprudenza.
I dirigenti apicali, quelli che hanno il potere di attribuirsi le ferie, non hanno il diritto, che è invece riconosciuto per legge agli altri dipendenti, di vedersi corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute in occasione della cessazione del rapporto.
La Corte di Cassazione, con orientamento praticamente costante, ritiene che “Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione” (Cass. civ. Sez. lavoro, 07.06.2005, n. 11786).
La ragione di tale orientamento risiede nella ratio della norma di riferimento: l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, che ha dato attuazione nel nostro paese alle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE, rubricato “Ferie annuali”, detta come regola generale quella della impossibilità di monetizzare le ferie non godute.
Posto che il principio cardine, in tema di ferie, è l’irrinunciabilità del periodo di riposo garantito per legge, la ratio della norma sopra riportata è quella di garantire al lavoratore il riposo necessario al ripristino delle energie fisiche e intellettive per poter adempiere alla propria attività lavorativa. La disposizione, quindi, impedisce la monetizzazione delle ferie non godute, non perché i prestatori di lavoro possano “decadere” dal diritto alle ferie (o alla relativa indennità), bensì per obbligare il datore di lavoro a far fruire il lavoratore di un periodo di ristoro.
Il dirigente che, pur essendo titolato ad auto-attribuirsi le ferie, non lo faccia, essendo lui stesso e non il datore di lavoro a determinare la possibilità di accedere al ristoro delle energie previsto per legge, non avrà diritto a vedersi liquidare l’indennità per le ferie non godute in occasione della cessazione del rapporto, a meno che – dice la giurisprudenza della Suprema Corte – non sia in grado di dimostrare la sussistenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle ferie.
Quello che la giurisprudenza tende a fare è dunque un ribaltamento dell’onere probatorio: fin tanto che è il datore di lavoro che deve autorizzare le ferie o che deve/può imporre la fruizione di un periodo di ferie al lavoratore, allora le eventuali ferie non godute saranno monetizzabili al momento della cessazione del rapporto, in un’ottica compensativo-risarcitoria per la mancata fruizione del periodo di riposo garantito dalla legge e dal contratto. Quando, al contrario, è il dirigente medesimo ad avere la facoltà e il potere di attribuirsi le ferie, allora sarà suo onere fruirle o, in caso di mancata fruizione per un’inadempienza solo a lui attribuibile, non avrà diritto all’indennità sostitutiva, salvo riuscire a dimostrare che sono nuovamente esigenze solo riferibili al datore di lavoro che gli hanno impedito di godere del periodo di ferie.