Prima della riforma, l’art. 2103 c.c. riconosceva al lavoratore il diritto a essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita in seguito o, ancora, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro che avesse voluto modificare le mansioni del lavoratore avrebbe potuto farlo solo conferendogli mansioni superiori o equivalenti.
Il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha sostituito integralmente la regolamentazione previgente e, al fine di aumentare la flessibilità non solo in entrata e in uscita ma anche nella gestione dei rapporti di lavoro, ha attribuito un importante spazio all’autonomia collettiva e individuale.
A seguito delle novità introdotte, il criterio dell’equivalenza delle mansioni viene sostituito dal riferimento più specifico alle mansioni “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”.
La riforma promuove, in questo ambito, un ruolo primario della contrattazione collettiva a cui viene affidata la determinazione del parametro sulla base del quale operare la classificazione contrattuale della professionalità dei lavoratori. L’autonomia collettiva diventa così il nuovo arbitro della mobilità in orizzontale, nel senso che, nell’ipotesi in cui le mansioni rientrino nella stessa categoria, non si potrà più eccepire la non equivalenza delle mansioni. Ne deriva una maggiore flessibilità organizzativa per il datore di lavoro, dato l’ampliamento del raggio d’azione dello ius variandi.
L’art. 2103 c.c. viene novellato poi con riguardo al potere del datore di attribuire mansioni inferiori. Se prima il lavoratore avrebbe potuto vedersi conferite solo mansioni superiori o al massimo equivalenti, ora invece vengono previste tre specifiche ipotesi di demansionamento: la determinazione unilaterale del datore di lavoro a seguito di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore; la conclusione di accordi collettivi in specifiche ipotesi; la stipulazione di accordi individuali nell’interesse del lavoratore. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2103 c.c., il lavoratore demansionato ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo di cui gode al momento del mutamento, fatta eccezione per quelle erogazioni collegate a specifiche modalità della prestazione.
Con riferimento invece alla mobilità verso l’alto, il novellato art. 2103 c.c., da un lato, ha mantenuto inalterato il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento economico corrispondente all’attività svolta, dall’altro, ha introdotto modifiche in materia di assegnazione definitiva alle mansioni superiori.
L’assegnazione diventa definitiva trascorso il periodo fissato dai contratti collettivi, salvo diversa volontà del lavoratore, volontà che deve essere slegata da ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. In mancanza di una fissazione del periodo da parte dei contratti collettivi, l’assegnazione diventa definitiva trascorsi 6 mesi, laddove la previgente disciplina prevedeva al fine di far scattare il diritto alla promozione un periodo inferiore, pari a 3 mesi. La novella chiarisce anche che il periodo per la maturazione dell’assegnazione definitiva a mansioni superiori deve essere continuativo.