LE MODIFICHE APPORTATE DAL REGOLAMENTO 1215/2012 IN TEMA DI GIURISDIZIONE SUI CONTRATTI DI LAVORO AEREO.

Nel gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento UE 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito il precedente regolamento CE 44/2001 (c.d. Bruxelles I).
Le modifiche apportate al sistema europeo di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili è stato importante ed ha avuto enorme risalto tra i commentatori.
In tema di determinazione dei criteri di collegamento per l’individuazione della giurisdizione competente sulle varie materie, invece, il regolamento non ha apportato significative modifiche rispetto al precedente regolamento (CE) 44/2001, tanto che si potrebbe quasi sostenere che nella maggior parte dei casi i criteri sono rimasti pressoché invariati.
La giurisdizione in tema di contratti di lavoro, in particolare, parrebbe a primo avviso immutata rispetto al precedente regolamento Bruxelles I, ma, andando nel profondo della nuova lettera della legge europea, non è così.
C’è una grande fetta dell’imprenditoria che opera nel mondo dei trasporti che è stata particolarmente impattata dalla riforma dei criteri per la determinazione dei giudici competenti.
Il criterio base per determinare la giurisdizione in tema di contratti di lavoro è rimasto il medesimo, ovvero il domicilio del convenuto – regola base dell’intero impianto europeo di individuazione dei giudici competenti.
In particolare, il Reg. UE 1215/2012, in linea con il precedente Reg. CE 44/2001, stabilisce all’art. 21 che “Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto a) avanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato”. Ciò significa che se un’impresa opera in uno stato dove, però, non è domiciliata, in quanto per esempio non ha in quello Stato alcuna sede legale, secondaria o stabile organizzazione, non potrà essere convenuta davanti ai giudici di tale Stato.
La novità introdotta dal Regolamento UE 1215/2012 sta nel prosieguo della disposizione che deroga al precedente criterio generale stabilendo che, in ogni caso, “Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto b) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente”. Il criterio del luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa era presente anche nella regolamentazione precedente (Bruxelles I),  ma nella nuova versione vi è una piccolissima modifica che, però, ha grande impatto sulle società di navigazione aerea.
La nuova norma, infatti, prevede che il datore di lavoro possa essere convenuto non solo davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il dipendente svolge o svolgeva la propria attività lavorativa, ma – a partire dal 2015 – può essere convenuto anche davanti ai giudici del luogo “da cui” il lavoratore svolge la propria attività.
Questo significa che le imprese che effettuano trasporto aereo possono adesso essere convenute anche di fronte ai giudici dei paesi a partire dai quali i propri dipendenti si imbarcano a bordo degli aerei. I dipendenti delle compagnie aeree, che prestano attività lavorativa a bordo degli aeromobili, infatti, svolgono la propria attività nel paese di immatricolazione dell’aereo, posto che gli aeromobili sono territorio del paese di cui battono bandiera, così come stabilito dalla Convenzione di Chicago del 1944.
Pertanto, fino al gennaio 2015, le società di trasporto aereo che non avevano nel paese, sul quale operavano come vettore, alcuna sede legale o di rappresentanza, non potevano essere convenute dai propri dipendenti dinnanzi ai giudici di tale paese. Successivamente all’entrata in vigore del Regolamento UE 1215/2012, invece, la storia è cambiata.
Pur non avendo alcuna sede nel paese sul quale volano, i datori di lavoro del mondo aereo potranno essere convenuti in giudizio nel paese dove i propri dipendenti si imbarcano, anche se poi prestano l’intera attività lavorativa a bordo di aerei battenti bandiera straniera, e quindi in territorio straniero.