Con circolare n. 3 del 1 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito quali saranno le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva in relazione alle “Collaborazioni organizzate dal committente”, visto il superamento del contratto di lavoro a progetto.
Il Ministero del Lavoro chiarisce ai propri organi ispettivi che “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 […]” : al collaboratore, pertanto, verrà applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. Ciò – naturalmente – solo e soltanto qualora “le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce chiarimenti anche rispetto a questi due elementi. In particolare per gli ispettori saranno “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” quelle svolte personalmente dal collaboratore, senza l’ausilio di altri soggetti, e “continuative” quelle che si ripetono in un determinato arco temporale.
E’ presto chiarito, quindi, quali saranno gli elementi – che dovranno ricorrere congiuntamente – sui quali gli ispettori si baseranno per determinare l’applicabilità della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato ai co.co.co.: (i) obbligo di osservazione di un orario, (ii) individuazione del “luogo di lavoro”, (iii) prestazione svolta personalmente dal collaboratore, (iv) che si ripete in un determinato arco temporale. Niente di diverso dagli indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza.
Quali saranno, secondo il Ministero, le conseguenze della riconducibilità nell’alveo della disciplina del rapporto di lavoro subordinato dei collaboratori coordinati e continuativi ? Il Ministero del Lavoro interpreta la norma di legge nel senso più ampio possibile, chiarendo che sarà applicabile al collaboratore “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale […], normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”. In particolare – elementi da non sottovalutare da parte delle imprese – il Ministero del Lavoro chiarisce agli ispettori che dovranno applicare le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazioni di assunzione) e che dovranno sanzionare il mancato versamento della contribuzione prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
Infine, attenzione ai call center. I call center saranno nel mirino degli ispettori: il Ministero lo ha dichiarato nella circolare n. 3/2016. Alle imprese del settore converrebbe stabilizzare le eventuali collaborazioni “sospette”, prima dell’eventuale accesso ispettivo, posto che una volta iniziato l’accertamento non sarà più possibile beneficiare dell’estinzione degli illeciti eventualmente registrati.