L’individuazione del ramo d’azienda ai fini del trasferimento.

Di recente la giurisprudenza ha riaffermato la necessità che nelle operazioni di trasferimento di ramo d’azienda preesista al trasferimento un’autonomia del complesso ceduto.
Se, infatti, è vero che il legislatore permette a cedente e cessionario di individuare il ramo d’azienda che deve essere oggetto di cessione, è anche vero che il legislatore non ha inteso permettere operazioni che si concretino in un mero spostamento dei dipendenti da una società ad un’altra.
Per porre un limite all’arbitrio del venditore e dell’acquirente la giurisprudenza ha, quindi, affermato la necessità di procedere all’analisi dell’attività svolta dal ramo oggetto di cessione, la quale deve risultare autonoma fin dal momento del suo trasferimento, non essendo, invece, sufficiente che la stessa risulti autonoma soltanto presso la società cessionaria.
La giurisprudenza si è, poi occupata dell’individuazione del ramo d’azienda nell’ambito di un’economia sempre più dematerializzata, nella quale la cessione di ramo può comportare semplicemente un passaggio di dipendenti e non necessariamente di beni materiali.
Com’è possibile in tali casi distinguere un cessione legittima da una fraudolenta?
Ebbene a tal proposito viene individuata una forma di cessione di ramo “dematerializzata” o “leggera” che si realizza quando il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni. In tali casi viene individuato come criterio dirimente il possesso da parte del gruppo di lavoratori trasferiti di un particolare know how che li differenzia dagli altri lavoratori all’interno dell’azienda cedente e che permette loro di fornire lo stesso servizio sia prima che dopo la cessione. Inoltre, qualora il gruppo di lavoratori individuato si serva, per lo svolgimento della propria attività, di un particolare software presso la cedente, lo stesso deve seguire il destino dei dipendenti ceduti.
In sostanza, prima di procedere al trasferimento di un ramo d’azienda che svolga un’attività c.d. dematerializzata, l’imprenditore è tenuto a verificare se può, in caso di impugnazione del trasferimento da parte dei lavoratori, sostenere lo svolgimento da parte degli stessi di un servizio autosufficiente anche prima della cessione.