Precisazioni del Ministero del Lavoro su trattamenti di disoccupazione e apprendistato.

Lo scorso 20 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto dall’Associazione nazionale Agenzie di somministrazione, ha precisato i limiti dell’applicabilità della normativa in materia di assunzione con contratto professionalizzante di soggetti che abbiano superato i 29 anni di età.
Da un lato, con il D. Lgs. 22/2015 il legislatore ha riordinato le misure di sostegno al reddito previste per il caso di disoccupazione involontaria. Oltre alla Naspi, della quale beneficiano i lavoratori subordinati, è stata riconfermata la misura di sostegno del reddito diretta ai collaboratori parasubordinati, c.d. DIS COLL, è stata, poi, prevista il c.d. Asdi (assegno di disoccupazione) diretto a coloro che hanno fruito della Naspi per la sua intera durata ed è stato introdotto l’assegno individuale di ricollocazione.
Dall’altro lato il legislatore, sempre nell’ambito del Jobs Act, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di assumere per la qualificazione o riqualificazione professionale con contratto di apprendistato professionalizzante, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età.
Il problema sorge in riferimento a quei trattamenti che sono finalizzati alla ricollocazione: la questione, infatti, è se i soggetti percettori di tali trattamenti possano rientrare tra gli assumibili con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Con l’interpello 19/2016 il Ministero del Lavoro chiarisce proprio questo aspetto specificando che soltanto i percettori di trattamenti di disoccupazione e quindi di NASPI, DIS COLL e ASDI possono essere assunti fruendo dei benefici di legge riservati ai lavoratori apprendisti.
La normativa citata così come chiarita dal Ministero offre, quindi, ai datori di lavoro la possibilità di assumere lavoratori con contratto di apprendistato benché ultraventinovenni a condizione che fruiscano di un trattamento di disoccupazione, garantendo tutti i vantaggi contributivi, salariali (che discendono dalla possibilità di sottoinquadrare l’apprendista) e fiscali derivanti dalla specifica tipologia contrattuale.
 

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