“Lavoro agile: esperienze a confronto”, il 25 maggio 2018 da Lexellent

Lexellent è lieta di invitarvi al prossimo evento: “Lavoro agile, esperienze a confronto”.
Interverranno il Dott. Antonio Traficante, Direttore Regionale Inail Lombardia, la Dott.ssa Maria Rosaria Spagnuolo, Responsabile Area Salute e Sicurezza sul Lavoro Assolombarda Milano e Monza Brianza e la Dott.ssa Raffaella Maderna, Direttore Risorse Umane di Lundbech Italia S.p.a.
Programma:
Ore 8:45 – Registrazione Ospiti
Ore 9:00 – Inizio lavori
Ore 10:30 – Chiusura lavori e colazione di metà mattina
Informazioni:
Quando: 25 maggio 2018 ore 9:00
Dove: Lexellent, via Borghetto 3 Milano (MM Palestro – Porta Venezia)
RSVP: lexellent@lexellent.it
smart working

Lavoro agile: Circolare INAIL n. 48/2017.

L’avv. Giulietta Bergamaschi riprende i punti più interessanti della Circolare INAIL 48/2017 che riporta le istruzioni operative relative alla nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, introdotta dalla legge n. 81 dello scorso 22 maggio.
Il lavoro agile a seguito delle istruzioni operative contenute nella Circolare INAIL n. 48/2017
Con la presente nota segnaliamo i passaggi più interessanti della recente circolare INAIL in materia di lavoro agile.
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, il che comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile fa permanere il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Coerentemente con la previsione della norma, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
Sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori agili rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Secondo la posizione assunta dall’INAIL, l’accordo individuale di cui agli articoli 18 e 19 della legge, “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche”.
Questo sempre secondo l’INAIL comporta che “La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo individuale […] comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”.
I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1 della norma in argomento.
A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello ( .pdf o link ) per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

il lavoro agile.

Torniamo brevemente sul tema del lavoro agile. La legge che ne prevede l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano non è ancora stata approvata (i tre disegni di legge sul tema sono ancora all’esame delle commissioni competenti del Senato); tuttavia, l’attenzione su questa modalità di prestazione dell’attività lavorativa non è venuta meno. Molte pagine sono state scritte sul numero limitato di imprese che per il momento hanno attuato progetti di lavoro agile, con particolare attenzione al fatto che sarebbero le ragioni culturali proprie del nostro paese a impedire di fondare sulla fiducia il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Perché il lavoro agile abbia successo bisogna però porre l’attenzione anche sul punto di vista dei lavoratori, senza dare per scontato che accolgano con entusiasmo la proposta del datore di lavoro di prestare attività lavorativa in modo flessibile. Considerato che la prestazione di lavoro agile si attuerà, per quanto sembra, su base volontaria, perché la legge abbia successo occorrerà che l’offerta del datore di lavoro di lavorare fuori dall’azienda incontri l’esigenza di flessibilità dei lavoratori. Ciascun datore dovrà, quindi, porre particolare attenzione alle diverse istanze di flessibilità dei quali i suoi lavoratori si diranno portatori, in modo da dare loro risposte adeguate e concrete. Diversamente, se all’offerta di flessibilità non corrisponderà un’idonea domanda, la legge sarà destinata a risultati non soddisfacenti. Le esigenze dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro mutano in ragione delle stagioni della vita. Da uno studio effettuato da www.smartworking.srl in occasione dell’ultima giornata del lavoro agile del 18 febbraio 2016, è risultato che l’età media dei lavoratori che usufruiscono degli spazi di coworking è di 38 anni. Questo potrebbe significare che i lavoratori più giovani, da poco inseriti nel mondo del lavoro, preferiscono recarsi in ufficio anziché godere della flessibilità. E ciò può anche significare che laddove non ci sia il bisogno, lo strumento messo a disposizione dal datore di lavoro rimane poco utilizzato. Attenzione, quindi, a non perdere di vista le esigenze dei lavoratori, una delle chiavi attraverso le quali le aziende potranno davvero lavorare con maggiore impegno sugli obiettivi, con benefici in termini di competitività.

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