OLTRE IL “NORMALE ORARIO DI LAVORO”.

Nella pratica capita talvolta che la prestazione di fatto svolta dal lavoratore non sia correttamente formalizzata e riportata nel cedolino paga. Spesso si tratta di meri errori, altre volte la differenza può essere il frutto di una deliberata scelta della parte datoriale, diretta a conseguire, ancorché illegittimamente, un contenimento di costi.
Tra questi, il caso più comune, è quello della mancata contabilizzazione delle prestazioni svolte oltre il “normale orario di lavoro”, lo straordinario.
Il confronto giudiziale, in questi casi, non pone le parti sullo stesso piano processuale. Il principio dominante in Giurisprudenza è quello per cui il lavoratore che chiede in via giudiziale il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, ma anche festivo o notturno, ha l’onere di dimostrare di avere lavorato oltre l’orario contrattualmente previsto, in occasione di una festività o in orario notturno (v. per tutte, Cass., Sez. lavoro, 25/05/2016, n. 12434). In assenza di prova , il Giudice non potrà supplire la lacuna con una valutazione equitativa.
Si tratta di una tra le diverse applicazioni del principio generale secondo cui spetta al lavoratore di provare l’inadeguatezza della retribuzione in rapporto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. L’accertamento riguarda la prestazione, dunque un “fatto”, in quanto tale incensurabile in Cassazione.
Gli effetti processuali, sono devastanti rispetto alle domande di condanna al pagamento delle prestazioni straordinarie, del festivo o notturno, ove non assistite da adeguato supporto allegatorio e probatorio. E’ infatti verosimile la soccombenza della parte istante e, per l’effetto, la sua condanna a rifondere le spese di lite.
La domanda, perché possa essere accolta, dovrà essere correttamente rappresentata nei suoi elementi di fatto e di diritto. I primi dovranno essere provati attraverso i consueti mezzi previsti dalle norme processuali: documenti, prove orali ma anche presunzioni.

Dal 2 giugno si può presentare istanza di autorizzazione al part-time agevolato.

Trova finalmente attuazione un’altra importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016.
A partire dal 2 giugno i datori di lavoro ed i lavoratori possono stipulare dei contratti di lavoro a tempo parziale agevolato, riducendo la prestazione lavorativa in una misura compresa tra il 40 ed 60 per cento.
Destinatari della norma sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo pieno ed indeterminato che matureranno entro il 31 dicembre 2018 il diritto anagrafico al trattamento pensionistico di vecchiaia e che avranno realizzato, al momento di presentazione della domanda, il requisito contributivo (20 anni).
I vantaggi per i lavoratori che ne facciano richiesta sono duplici. Oltre alla garanzia della contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata (il lavoratore percepirà una retribuzione inferiore, mentre i contributi versati rimarranno invariati), essi riceveranno ogni mese in busta paga un bonus, esente da tasse e contributi, pari alla quota dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione non corrisposta.
Attraverso questo meccanismo si prevede che la retribuzione netta di un dipendente che trasformi il suo contratto di lavoro in un part-time al 50% si riduca poco più del 20%.
I datori di lavoro possono cogliere l’occasione di ridurre il costo del lavoro del personale vicino alla pensione pur continuando ad utilizzarne la professionalità. Tuttavia, laddove abbiano necessità di assumere altro personale da affiancare al dipendente in part-time, dovranno sostenere dei costi maggiori a meno che non ricorrano ad un’apprendista. In ogni caso, la parte dei contributi figurativi è a carico dello Stato e sul predetto bonus mensile non è dovuto il premio per l’assicurazione INAIL.
Per poter usufruire di tale novità bisogna seguire una procedura telematica divisa in due fasi, la prima dinnanzi alla DTL territorialmente competente e la seconda dinnanzi l’INPS.

La Trasformazione nel rapporto di lavoro.

I rapporti di lavoro flessibili: le nuove tipologie di lavoro quale risposta alla necessità di necessità.

I Flessibilità – Durata e Orario

Statistiche Job Sharing
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II Felssibilità – Contesto e Oggetto della prestazione

Statistiche Telelavoro
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III Flessibilità – Il luogo della prestazione

Statistiche Smartworking
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