PIÙ LAVORO NEL CONTENZIOSO DALLA RIFORMA

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Continuano le opinioni e i contributi sulla riforma del mercato del lavoro.
Sentiamo oggi l’Avvocato Giulietta Bergamaschi, socio dello Studio Lexellent.

D. Avvocato iniziamo da ciò di cui si è maggiormente parlato in questi giorni, l’articolo 18 e la flessibilità in uscita. Quali sono le vere novità tecniche?
Sotto il profilo dei licenziamenti disciplinari, un aspetto degno di essere menzionato è che, secondo il comma 7 della proposta di modifica dell’art. 18, la mancata specificazione dei motivi del licenziamento e la mancata osservanza della procedura di contestazione disciplinare ex art. 7 dello Statuto determinerebbero, nel caso in cui il giudice accertasse la legittimità del licenziamento disciplinare, quale unica sanzione applicabile al datore di lavoro un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mensilità della retribuzione globale di fatto quale pena per la mancanza di un requisito formale. Norma questa che toglie il marchio dell’inefficacia al licenziamento immotivato o non rispettoso della procedura.
Sotto il profilo dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’elemento di novità è rappresentato dal comma 9 del nuovo testo dell’articolo 18 che modifica l’art. 7 L. 604/66, introducendo un tentativo obbligatorio di conciliazione prodromico all’intimazione del licenziamento.

D. Quali le ombre e quali le luci delle novità legislative in discussione?
Nel caso in cui il comma 7 della proposta di modifica dell’art. 18 entrasse in vigore, sotto il profilo sostanziale, si vanno a toccare principi consolidati, come quello dell’immodificabilità dei motivi del licenziamento, consentendo appunto al datore di lavoro di presentare i fatti posti alla base del licenziamento al momento della costituzione in giudizio.
Per quel che riguarda il tentativo di conciliazione precedente al licenziamento per motivi oggettivi, si intravede il rischio a discapito dei datori di lavoro che gli effetti del provvedimento “annunciato” possano rimanere sospesi a causa di una malattia insorta nell’attesa della convocazione o durante il decorso del termine di legge.
Inoltre, la proposta di modifica sembrerebbe favorevole a contenere il risarcimento a carico del datore di lavoro a seguito di fattispecie oggi inefficaci come il licenziamento orale.

D. Da conoscitore del mercato del lavoro cosa cambierà davvero nelle dinamiche fra domanda e offerta?
L’eventuale entrata in vigore della proposta di modifica dell’articolo 18 non porterà – ritengo – cambiamenti significativi rispetto alla realtà che fino ad oggi abbiamo vissuto.
Infatti, deve essere fatto una riflessione con riferimento all’ammontare dell’indennità che il giudice, in alternativa alla reintegra, potrà riconoscere a favore del lavoratore in caso dell’accertata inesistenza del motivo soggettivo o della giusta causa (nel massimo 27 mensilità). Un così elevato rischio economico in capo alle società potrebbe indurre le aziende a non ritenere conveniente la nuova flessibilità in uscita.

D. E per il mercato legale, ossia per voi giuslavoristi?
La prima sensazione che si ha leggendo la proposta di modifica dell’articolo 18 è quella di ritenere che si assisterà ad un generale aumento del contenzioso e parallelamente si registrerà un aumento delle casistiche dei licenziamenti, in luogo invece dell’auspicata semplificazione delle tipologie oggi esistenti.