Proprietà intellettuale sulle invenzioni e creazioni dei dipendenti.

L’Ordinamento italiano prevede norme specifiche per regolamentare la titolarità della proprietà intellettuale nel caso delle creazioni intellettuali di un dipendente?
Sì, la normativa in materia di attività creativa generata nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato ha una lunga tradizione in risposta alla necessità di evitare potenziali conflitti tra dipendente e datore di lavoro. Ciononostante, a fronte di un’invenzione o altro genere di creazione intellettuale sviluppata da un dipendente, spesso sorgono conflitti a causa della mancanza di previ accordi formali in cui viene fatta menzione dell’attività creativa quale mansione facente parte dei vari doveri del dipendente.
Qual’è la normativa principale in materia?
La disciplina generale relativa alle invenzioni del dipendente è racchiusa nell’art. 2590 del Codice Civile e nell’art. 64 del Codice della Proprietà Intellettuale (CPI), il quale ultimo distingue tre casi diversi: a) Invenzioni di Servizio; b) Invenzioni d’Azienda e c) Invenzioni Occasionali.

  1. “Invenzioni di Servizio”: quando l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un rapporto di lavoro e l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto sottoscritto e a tale scopo retribuita, allora al dipendente spetta solo il diritto di essere riconosciuto autore, mentre tutti i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro.
  2. “Invenzioni d’Azienda”: quando un’invenzione è fatta durante l’esecuzione del rapporto di lavoro e l’attività inventiva è parte delle mansioni stabilite nel contratto, senza però che tale mansione preveda contrattualmente una specifica retribuzione, allora i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma il dipendente ha il diritto, oltre a quello di essere riconosciuto autore, anche ad un equo premio economico per l’invenzione fatta. Detto compenso straordinario è calcolato sulla base di una formula derivante dalla giurisprudenza tedesca
  3. “Invenzioni Occasionali”: quando l’invenzione non viene fatta durante l’espletamento delle proprie mansioni contrattuali, ma ricade nel campo dell’attività del datore di lavoro, sia i diritti economici sia quelli morali appartengono al dipendente. In tal caso, però, al datore di lavoro viene riconosciuto il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione, oppure la facoltà di acquistare il brevetto – qualora esista – pagando una cifra ragionevole che tiene conto del contributo del datore di lavoro nei confronti dell’inventore.

Esistono leggi specifiche che regolamentano le invenzioni da parte di ricercatori di enti pubblici?
Sì, le invenzioni fatte da ricercatori universitari e di enti pubblici sono specificatamente regolamentate dall’Art. 65 CPI, che attribuisce ai ricercatori la proprietà dei diritti economici e brevettuali, con almeno il 50% dei proventi attribuiti al ricercatore dipendente in conformità di meccanismi indicati nello stesso articolo di legge.
L’art. 64 CPI si applica a tutti i tipi di creazioni intellettuali?
No, ci sono norme diverse in funzione dei differenti tipi di creazione. Design industriale, semiconduttori e varietà vegetali sono regolati da altre norme del CPI. Mentre software, fotografie, illustrazioni e altre creazioni artistiche ricadono nella disciplina della Legge sul Diritto d’Autore. I principali articoli di legge sono i seguenti.
Art. 38 CPI – design industriale: laddove l’attività creativa è frutto del rapporto di lavoro, il progetto o il modello creato da un dipendente appartiene al datore di lavoro. Nessun compenso extra è dovuto al progettista.
Art. 89 – topografie dei prodotti a semiconduttori: i diritti esclusivi appartengono al datore di lavoro e si applica quanto stabilito nell’art. 64 CPI.
Art. 101 CPI – nuove varietà vegetali: il coltivatore, proprietario di tutti i diritti economici,  è il datore di lavoro della persona che ha sviluppato la nuova varietà vegetale. Nessun compenso extra è dovuto al dipendente.
Art. 12-bis Legge Autore – software e database: il datore di lavoro detiene il diritto esclusivo per l’uso economico del programma o del database creati dal dipendente durante l’espletamento delle proprie mansioni o in ottemperanza delle istruzioni ricevute dal datore di lavoro stesso. Nessun compenso extra è dovuto al dipendente.
Art. 88 – Legge Autore – fotografie: se lo scatto è stato prodotto nel corso e durante l’adempimento di un contratto di lavoro o di un incarico, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Nessun compenso extra è dovuto al dipendente.
Il datore di lavoro può acquisire tutti i diritti sulle creazioni intellettuali che possono essere generate da un dipendente firmando preventivamente un atto di acquisto all-inclusive?
Un errore comune da evitare è firmare unitamente alla contratto d’assunzione – o di inserire nel contratto di assunzione – una clausola “all-inclusive” che attribuisce al datore di lavoro la proprietà di tutti i tipi di creazioni intellettuali sviluppate dal dipendente, anche qualora questo non sia in linea con le mansioni contrattualmente remunerate.
Si ribadisce che la validità di tali accordi presuppone che il contratto di lavoro parli espressamente di una attività creativa quale mansione del lavoratore, per la quale lo stesso deve essere remunerato. E’ consigliabile, pertanto, firmare clausole per ogni situazione specifica.
Quale suggerimento quindi per regolamentare la PI in una lettera d’assunzione al momento dell’impiego di un dipendente?
Ai datori di lavoro viene fortemente consigliato di definire quali specifiche creazioni intellettuali possono essere generate dal dipendente e di attribuirne la proprietà al datore di lavoro quale risultato di tali mansioni creative ampiamente descritte e espressamente remunerate nel contratto.
Esiste qualche norma specifica per le creazioni intellettuali fatte da un lavoratore autonomo?
Si una nuova normativa entrata in vigore nel giugno 2017 (legge n. 81/2017), parte della vigente riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), che ha effetto verso i datori di lavoro che scelgono di avvalersi di lavoratori autonomi. La misura mira ad estendere la protezione prevista per i dipendenti anche ai lavoratori autonomi, con riferimento a coloro che generano “contributi creativi o invenzioni” nel corso dell’espletamento del proprio lavoro. In tal caso, la titolarità dell’invenzione/creazione appartiene al lavoratore autonomo ed è disciplinata dalle applicabili norme delle Legge Autore e del CPI. Peraltro l’invenzione/creazione appartiene al datore di lavoro solo se l’attività di invenzione/creazione viene espressamente indicata e concordata come mansione contrattuale.
Link al testo pubblicato.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei secoli infedele.

È di oggi la notizia di un contenzioso sorto tra la Waymo (società della galassia Google destinata a sviluppare autovetture senza pilota) ed un suo ex ingegnere, che prima di salutare tutti in azienda avrebbe scaricato 14mila file sul proprio portatile per poi dar vita ad una società attiva (guarda caso…) nello sviluppo di sensori che permettono la navigazione automatica e la sicurezza stradale! Con l’aggravante che la start-up creata dal transfugo è poi stata acquisita da Uber, nota azienda di trasporto ultimamente impegnata per allestire una flotta di veicoli senza conducente.
La vicenda è avvenuta oltreoceano, ma ancora una volta dovrebbe far drizzare le antenne agli addetti ai lavori del Belpaese, notoriamente votato all’innovazione di alta gamma in svariati settori produttivi (meccanica, informatica, fashion, ecc…).
Diciamola tutta: il precetto di fedeltà sancito dall’articolo 2105 c.c. è codificazione del secolo scorso, epoca in cui lo sfruttamento indebito del patrimonio conoscitivo dell’azienda da parte del dipendente era fenomeno assolutamente marginale, non foss’altro che per i modestissimi mezzi a cui il lavoratore infedele poteva ricorrere per “asportare” una parte del patrimonio aziendale.
Diversa è la situazione nell’epoca degli smartphone (che immortalano e trasmettono di tutto e di più), delle chiavette USB (su cui in un battibaleno si copiano milioni di dati), dell’email con cui è agevole inviare dall’altra parte del mondo quanto appena sfilato.. dal cassetto del capufficio. Ebbene, in questa nostra epoca il mero precetto di cui all’art.2105 c.c. è argine ben modesto rispetto alle mille occasioni che possono indurre il dipendente a divenire infedele.
Nè va dimenticato il fenomeno che gli stessi giudici italiani qualificano “cherry picking”, cioè lo storno “chirurgico” di dipendenti finalizzato a sottrarre gruppi selezionati di cervelli altrui; non solo per acquisirne le particolari capacità ed esperienze professionali (magari integrate da un affiatamento di gruppo che ne aumenta il valore aggiunto), ma anche perché depositari di nozioni tecniche segrete che il nuovo datore di lavoro potrà subito mettere a frutto in altra sede.
Insomma è bene tenere a mente che ogni dipendente può agevolmente divenire veicolo di pericolose fughe di patrimonio immateriale dell’azienda. E per quanto non sappiamo come finirà la vicenda americana tra Waymo ed Uber, possiamo già esser certi che quando le mucche sono fuggite dalla stalla il rimedio è poi sempre poca cosa rispetto al danno subito.

Chiacchiere di Carnevale e segreti di Pulcinella.

Mai prima d’ora la storia dell’umanità aveva attraversato un’epoca come l’attuale, in cui miliardi di comunicazioni personali, nozioni, fotografie, documenti, ecc… (“dati” in senso lato) vengono quotidianamente immagazzinati e messi virtualmente sotto chiave in uno scrigno informatico.
Col risultato che si moltiplicano i furbetti del telefonino che tentano di fare man bassa di cotanta ricchezza di informazioni. E la cronaca insegna che a nulla vale cercare un po’ di privacy appartandosi  sui tetti delle case…
Si tratta in definitiva di segreti di Pulcinella, cioè quello che Wikipedia spiega essere “un idiotismo della lingua italiana usato per indicare un segreto che non è più tale, qualcosa che ormai è diventato di pubblico dominio nonostante i tentativi di tenerlo nascosto da parte di chi lo detiene”.
E sia chiaro che le cose non vanno granché meglio nemmeno per i cari vecchi segreti di fabbrica , oggi normati dall’art. 98 del Codice della Proprietà Intellettuale alla voce “informazioni aziendali segrete”.
Dove sta il problema? La risposta è semplice.
L’art. 98 CPI stabilisce che le informazioni aziendali sono proteggibili, ma solo se assoggettate a “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
E qui generalmente casca l’asino (imprenditore).
La stragrande maggioranza delle aziende italiane, incluse quelle votate ad innovazione spinta, non ha infatti mai implementato una efficace policy interna volta a proteggere i segreti aziendali.
Col risultato che al momento opportuno (tipico esempio: passaggio di un collaboratore strategico alle dipendenze di un competitor) le informazioni riservate dell’azienda vengono trattate alla stregua di un… segreto di Pulcinella!
Che cosa fare, dunque? La soluzione è una sola.
Digerite le chiacchiere di Carnevale occorre passare all’azione: vale a dire, studiare i percorsi delle informazioni strategiche dell’azienda, individuare i possibili varchi da cui esse possono prendere direzioni indesiderate, adottare accorgimenti (informatici e negoziali) che possano seriamente qualificarsi come “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Ce ne ricorderemo?

Difendere il patrimonio aziendale

Patto di non concorrenza e informazioni confidenziali.

Giurisprudenza in tema di patto di non concorrenza.
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La concorrenza sleale non può essere configurata né sulla base della dannosità della condotta per l’avversario né sulla base di un non ben definito animus nocendi. In particolare, va negato che tale animus nocendi valga a rendere illecite condotte che – esaminate sul piano oggettivo – tali non sarebbero. Ogni condotta di concorrenza è tenuta dall’imprenditore nella piena consapevolezza del danno che essa può arrecare al proprio concorrente ed è, anzi, finalizzata a questo obiettivo e solo una malintesa concezione dell’attività imprenditoriale può arrivare ad immaginare una concorrenza non finalizzata alla eliminazione del concorrente dal mercato. Con particolare riguardo allo storno di dipendenti, va affermato il pieno diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente. Di riflesso, va affermato il diritto di ogni lavoratore – sancito dall’art. 35 Cost. – a mutare il proprio datore di lavoro senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell’ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in una sorta di vincolo che lo leghi all’attuale datore di lavoro e che precluda al lavoratore stesso la possibilità di cercare sul mercato nuovi sbocchi professionali (Cfr. Trib. Monza, 24 gennaio 2000).