Il Jobs Act per i lavoratori autonomi.

In questi giorni è allo studio della commissione Lavoro del Senato un disegno di legge di riforma del lavoro autonomo, c.d. Jobs Act per il lavoro autonomo.
Troverà così regolamentazione una fattispecie contrattuale che è stata tradizionalmente poco disciplinata. Ciò ha permesso nel tempo un sempre maggiore uso ed abuso del lavoro autonomo, cui già la riforma Fornero aveva tentato di dare una limitazione introducendo alcuni criteri che determinavano una presunzione di subordinazione del lavoratore. Tali criteri sono stati, però abbandonato con la più recente riforma Jobs Act ed il legislatore ha preferito intervenire direttamente attraverso una regolamentazione di tutela per i lavoratori autonomi, che non si limitasse al livello “sanzionatorio”.
Viene innanzitutto introdotta una forma di tutela per il caso di gravidanza, malattia ed infortunio del lavoratore autonomo.
Infatti il Disegno di Legge prevede, come già previsto per le collaborazioni c.d. parasubordinate, che gravidanza, malattia ed infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo. Si tratta di un’importante innovazione, che pone dei vicoli all’assoluta libertà sino ad oggi vigente nei rapporto di lavoro autonomo e che consentiva al committente di recedere anche in casi di oggettivo impedimento, come quelli elencati.
Viene poi riconosciuto alle lavoratrici o ai lavoratori autonomi genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32 D. Lgs. 151/2001, pari a 6 mesi, con estensione del trattamento economico e previdenziale già previsto per i lavoratori subordinati.
Vi è poi nel Disegno di Legge una particolare tutela del lavoratore autonomo contro le clausole c.d. abusive, definite come quelle clausole che realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale in favore del committente, che vengono espressamente vietate.
In particolare deve considerarsi abusiva:

  1. la pattuizione di clausole che riservino al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  2. la pattuizione di clausole che attribuiscano al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
  3. la pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  4. il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.

La violazione del divieto di pattuizione delle clausole abusive  comporta, oltre alla nullità della clausola, il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.
L’impianto normativo attualmente al vaglio delle commissioni realizza un riequilibrio nelle tutele del lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato. In un mercato del lavoro che si avvale sempre maggiormente di una tipologia contrattuale una volta riservata a coloro che svolgevano una vera e propria professione, vi era la necessità di fornire delle regole di base che tutelassero chi di fatto è in una posizione di svantaggio nella contrattazione individuale.
Bisognerà poi, in sede di approvazione e di applicazione della normativa, verificare se effettivamente tale scopo sarà realizzato.