Francesco Bacchini docente al seminario “Sicurezza nei trasporti e in itinere”

Francesco Bacchini, parteciperà oggi, 21 maggio al seminario “SICUREZZA NEI TRASPORTI E IN ITINERE“, organizzato all’interno del Forum Sicurezza di Torino presso la Sala Stella.
Quando l’ambiente di lavoro è “la strada”, ci sono numerosi utenti e interferenze che vanno considerati. Nella consulenza in tema di sicurezza per attività che effettuano trasporti (logistica, produzione e consegna di prodotti) con mezzi tradizionali o smart, occorre soffermarsi anche sulle fasi preparatorie al trasporto oltre che sulle competenze degli operatori che vanno oltre quelle già delineate dalla normativa di settore.
Un focus si concentrerà  sulla relazione tra e-commerce e consegne a domicilio, sui nuovi rischi legati alla sharing economy e ai tempi di consegna serrati che si riversano a cascata sulla’ indotto, senza trascurare le attività  di autotrasporto pesante e la necessità  di monitorare e rendere consapevoli gli addetti sui rischi specifici del settore.

INTERVENGONO:
Francesco Bacchini, professore di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Milano Bicocca
Stefano Farina, geometra RSPP e CSE
Marcello Favalli, CEO SiWeGO srl
MODERA:
Lara Calanni Pileri, architetto
Sono previsti crediti formativi:

  • 2 CFP (architetti, ingegneri)
  • 1 CFP (geometri)
  • 2 RSPP/ASPP

Spettacolo e manifestazioni pubbliche tra safety e security

I fatti di Torino, (3 giugno 2017, Piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League: 1 morto e piùdi 1.500 feriti) e la recente tragedia di Corinaldo (AN) (6 morti e centinaia di feriti) confermano la necessità di un approccio corretto e pianificato (recepito anche a livello normativo) che occorre tenere nell’organizzare un evento pubblico (che comporti comunque un assembramento di una motitudine di partecipanti): è imprescindibile disciplinare e gestire non solo la safety (intesa come sicurezza sul lavoro drante le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture e degli imianti) ma anche la security (intesa come sicurezza e gestione del pubblico).
La gestione della safety
Sul primo aspetto, nell’alvero del D. Lgs. n. 81/2008 (meglio noto come “Testo Unico Sicurezza del Lavoro”) è stato adottato il Decreto Interministeriale 22/07/2014, c.d. “Decreto Palchi”, con cui il legislatore ha disciplinato espressamente la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di spettacoli musicale, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, in cui le lavorazioni svolte, pur non rientrando nella difinizione giuridica di “cantiere edile” propriamente inteso (ove statisticamente sono maggiori gli infortuni), presentano comunuqe numerosi rischi da interferenze lavorative.
L’articolo completo di Francesco Bacchini è disponibile su Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore previa registrazione.
 

Sicurezza è organizzazione

Nelle società di capitali e nelle organizzazioni complesse è molto difficile individuare le persone fisiche responsabili di un infortunio sul lavoro (così come di una malattia professionale).
Francesco Bacchini fa chiarezza in questo articolo scritto per Diritto24

Chi tutela la sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro?

Nella giornata dello scorso 14 giugno, si è verificato un infortunio ai danni di un studente durante un progetto di alternanza scuola-lavoro: un giovane di 17 anni, alle prese con un macchinario in un’officina, si è ferito alla mano sinistra, perdendo la falange dell’anulare.
Tale infortunio, accaduto a Montemurlo (Prato), lungi dall’essere un episodio isolato, si pone in scia con diversi (ormai troppi) altri casi di infortuni di giovani studenti in alternanza scuola-lavoro.
A maggio 2018, infatti, uno studente di 16 anni, impegnato in uno stage in un’azienda di Pavia di Udine (Udine) è rimasto gravemente ferito utilizzando una fresa, semi-amputandosi una mano.
Il 6 ottobre 2017, a La Spezia, presso una ditta che ripara motori nautici, un ragazzo di 17 anni si è rotto la tibia a seguito del ribaltamento del muletto che stava guidando (senza avere l’apposito patentino); due mesi dopo, il 21 dicembre, un incidente sul lavoro (con infortunio mortale) ha visto il ferimento anche di uno studente di 18 anni che si trovava sul cestello di una gru con un lavoratore di 45 anni di una ditta di manutenzione di impianti elettrici; i due, una volta giunti a una decina di metri d’altezza, sono precipitati: l’uomo non ha avuto scampo, mentre lo studente ha riportato gravi lesioni e fratture alle gambe.
Accompagnata, fin da subito, da scetticismi e critiche, più o meno argomentate, l’alternanza scuola-lavoro continua a rappresentare terreno di scontro e preoccupazione sociale e ciò in particolare per quanto riguarda la doverosa (ma spesso, a dir poco, trascurata) tutela della salute e della sicurezza degli studenti.
Risulta, pertanto, doveroso richiamare in breve le principali caratteristiche di tale istituto, così da delinearne, oggettivamente, gli aspetti positivi e/o negativi.
Introdotta (facoltativamente) con la L. n. 53/2003 (c.d. Riforma Moratti), per alternanza scuola-lavoro si intende una metodologia didattica, destinata agli studenti degli istituti di istruzione superiore che permette lo svolgimento di una parte del percorso formativo presso un’impresa o un ente, al fine di incrementare le capacità di orientamento, le conoscenze pratiche e, conseguentemente, le opportunità di lavoro durante, ma, soprattutto, dopo il ciclo di studi.
La L. n. 107/2015 (c.d. “Legge sulla buona scuola”) ha, poi, sancito, tra le altre, l’obbligatorietà di tale metodo nell’offerta formativa quale parte integrante e vincolante dei percorsi di istruzione.
I progetti vengono attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ancora, con enti pubblici e privati.
Tali convenzioni hanno per oggetto le finalità dell’alternanza e le modalità di realizzazione della stessa, con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare.
Oltre alla convenzione tra istituto scolastico e soggetto ospitante, viene sottoscritto dallo studente (o, se minore, dal genitore quale rappresentante legale ex art. 320 c.c.) e dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato un “patto formativo”, che è il documento con cui il medesimo studente si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi (i.e. rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali), a conseguire competenze, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni dei tutors e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.
La relazione “studente-organizzazione ospitante” non costituisce un rapporto di lavoro: il vincolo viene meno, di fatto, con l’esaurimento del progetto di alternanza, senza comportare alcun impegno di assunzione ma, soprattutto, impedisce che in capo allo studente possa sorgere un diritto nei confronti dell’organizzazione ospitante a qualunque compenso o indennizzo per l’attività lavorativa di orientamento e formazione di cui al progetto medesimo.
Nonostante tale impostazione, trovano, tuttavia, applicazione i tipici obblighi del rapporto “datore di lavoro-lavoratore” relativi alla tutela della salute e della sicurezza.
Gli studenti in alternanza scuola lavoro, infatti, rientrando, seppure con evidenti peculiarità, nella categoria degli stagisti, risultano equiparati ai lavoratori quali destinatari di tutte le misure preventive e protettive dell’integrità fisio-psichica contenute nel D.lgs. n. 81/2008 (si veda la definizione di cui alla lett. a) dell’art. 2).
La L. n. 107/2015 rimette, in particolare, la regolazione degli aspetti di salute e sicurezza alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza (d.m. n. 195/2017), la quale prevede specifiche iniziative di formazione e di controllo medico nei confronti degli studenti.
Per quanto riguarda la formazione generale di cui al Testo Unico Sicurezza, la Carta prevede che sia erogata dagli istituti scolastici e certificata prima dell’inizio dell’alternanza; diversamente, quella relativa ai rischi specifici non affrontati a scuola, viene affidata alla struttura ospitante al momento dell’ingresso dello studente.
La Carta fa, comunque, salva “la possibilità di regolare, nella convenzione il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”, aggiungendo, inoltre, che, al fine di ridurre i costi formativi a carico della struttura ospitante, vengano conclusi accordi a livello regionale con l’Inail e gli organismi paritetici per fornire tale formazione, anche facendo ricorso alla modalità e-learning mediante convenzioni con le piattaforme pubbliche esistenti e a ciò finalizzate.
La procedura, che sulla carta pare accettabile, risulta, tuttavia, in concreto, assai farraginosa, con il forte rischio che lo studente finisca per apprendere, a livello operativo, poco o nulla dei comportamenti sicuri che dovrebbe tenere mentre, lavorando, si orienta e si forma.
Ne consegue che l’unica “vera” tutela per gli studenti in alternanza finirà per essere rappresentata dall’addestramento e dal controllo che su di essi necessariamente eserciterà il tutor aziendale, una sorta di preposto dedicato e obbligato, mentre insegna, a vigilare e intervenire per garantire la loro incolumità.
Per quanto riguarda la visita medica, la Carta chiama in causa le aziende sanitarie locali, “fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”.
La norma, con l’evidente intento di evitare alle strutture ospitanti di affrontare le spese connesse alla sorveglianza sanitaria degli studenti, pare di assai difficile realizzazione operativa e ciò in quanto, da un lato, le aziende sanitarie non sono a conoscenza dei rischi specifici ai quali gli studenti saranno esposti durante l’alternanza presso le strutture ospitanti e, dall’altro, le stesse presumibilmente non dispongono delle risorse necessarie per adempiere a tale incombenza, quanto meno nei tempi richiesti dai percorsi di alternanza.
La previsione, pertanto, suona decisamente stonata, sicché è facile immaginare che i costi della sorveglianza sanitaria, a meno di non bloccare tutto il sistema dell’alternanza, finiranno per essere sostenuti dalle strutture ospitanti, le quali se vorranno “utilizzare” gli studenti, dovranno provvedere direttamente all’effettuazione dei controlli medici e, segnatamente, quelli relativi alla visita medica preventiva (e, mutatis mutandis, “preassuntiva”) “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro” per lo studente, realizzata “al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” (in questo caso all’attività di orientamento e formazione in contesto lavorativo), non derogandosi, comunque, ai divieti normativi in tema di lavoro dei minori, come ad esempio quello di impiegare gli stessi in “lavorazioni, processi o lavori pericolosi e dannosi per la salute umana” o di adibirli “al lavoro notturno”.
Fra le prescrizioni contenute nella Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza merita di essere sottolineata quella che, “al fine di garantire la salute e la sicurezza” degli stessi, impone di determinarne il numero in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221” (rischio basso, medio o alto).
La Carta sancisce, infatti, che il rapporto studenti/tutor della struttura ospitante dovrà rispettare la seguente proporzione numerica: “non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.
La norma, che ha l’evidente finalità di imporre, come abbiamo visto, un controllo effettivo da parte del tutor sull’orientamento e sulla formazione on the job durante l’alternanza, tuttavia non specifica, malauguratamente, a chi competa la valutazione preliminare (presumibilmente al dirigente scolastico), né a chi spetti la verifica operativa del rapporto studenti/tutor (presumibilmente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al servizio ispettivo delle ASL).
La Carta stabilisce, infine, l’obbligo di dotare gli studenti della copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del percorso di alternanza (anche in relazione alle “attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza”).
I costi delle coperture assicurative dianzi richiamate non gravano sugli studenti e sulle loro famiglie, né sulle strutture ospitanti, ma sono sostenuti, genericamente, dall’istituzione scolastica.
Al di là degli aspetti positivi e negativi che possono emergere dall’analisi complessiva della normativa che ha disciplinato l’alternanza scuola-lavoro, risulta assolutamente necessario, per un accettabile bilanciamento degli stessi, che tutti gli operatori coinvolti adottino, senza inammissibili sottovalutazioni e negligenze, tutte, ma proprio tutte, le prescritte misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, stante la inaccettabile gravità degli episodi infortunistici sopra riportati.
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