La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto, seppur con criteri diversi rispetto al passato, la detassazione delle somme erogate a titolo di premio di risultato (la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto interministeriale Lavoro Finanze del 25 marzo 2016).
Il precedente provvedimento emanato in materia riguardava redditi da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 ed operava per premi corrisposti entro un massimale di € 3.000.
In virtù dell’attuale provvedimento, gli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato nel limite di € 2.000 lordi annui sono soggetti ad un imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della ordinaria tassazione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato che abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito lordo non superiore ad € 50.000 (per espressa previsione normativa tale limite deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10% in esame).
Il comma 187 dell’art. 1 della nuova legge di Stabilità prevede che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame tali premi devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (richiamando, così, l’attenzione dell’imprenditore anche sulla necessità di dotarsi di una contrattazione di secondo livello).
Tuttavia, si evidenzia che al vantaggio fiscale non si unisce quello contributivo. Infatti, da quest’anno non è più prevista la decontribuzione previdenziale per tali premi.
Per ottimizzare il costo del lavoro, garantendo la massima soddisfazione dei propri dipendenti, i datori di lavoro potrebbero riflettere sulla opportunità di sfruttare le misure di welfare aziendale che, a differenza dei premi di produttività standard, sono anche decontribuibili.
La nuova legge di Stabilità prevede infatti che i premi di produttività possano essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati direttamente dal datore di lavoro ad Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare.
La normativa include anche i servizi di utilità sociale ex art. 100 TUIR, comprendendo i servizi di educazione ed istruzione non solo del dipendenti ma anche dei suoi familiari, nonché tutti i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
In tal modo, l’importo corrisposto mediante servizi sostitutivi agevolati verrebbe detassato e decontribuito, riducendo di gran lunga il costo del lavoro.