Alcune considerazioni sulla nuova disciplina delle mansioni.
3 cose da sapere sulla promozione automatica dei lavoratori, nell’ambito della nuova disciplina delle mansioni.
Secondo la nuova versione dell’art. 2103 del codice civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo 6 mesi continuativi, a meno che l’assegnazione non sia avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore.
Tre sono gli aspetti rilevanti e innovativi da prendere in considerazione.
Il primo riguarda l’aumento delle ipotesi di sostituzione di altro lavoratore che rendono inoperante il meccanismo della assegnazione definitiva: la nuova versione della norma fa riferimento a generiche “ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”. Mentre, la precedente versione dell’art. 2103 c.c. richiamava la “sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto” (ossia, i lavoratori in malattia o le lavoratrici in maternità, ma non ad esempio lavoratrici e lavoratori in ferie). Dunque, oggi il lavoratore che sostituisce un collega in ferie non matura mai il diritto alla promozione automatica.
Il secondo aspetto innovativo riguarda l’estensione del periodo di tempo necessario per ottenere l’assegnazione definitiva. Si passa da tre a sei mesi continuativi. Ovviamente, è consentito alla contrattazione collettiva, anche aziendale, di allungare o ridurre il periodo di assegnazione delle mansioni superiori.
La terza novità consiste nell’inciso “salvo diversa volontà del lavoratore”. Il lavoratore adibito a mansioni superiori è libero di esprimere una volontà “diversa” rispetto alla previsione legale che gli garantisce, dopo sei mesi o il diverso periodo stabilito dai contratti collettivi, di ottenere l’assegnazione definitiva alle mansioni superiori e al corrispondente inquadramento contrattuale.
Pertanto, il lavoratore cui vengono affidate mansioni superiori può rinunciare alla promozione automatica e decidere di non acquisire la superiore qualifica, dalla quale potrebbero derivare conseguenze non sempre favorevoli. Si pensi ad esempio, alla privazione del diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario, non spettanti agli impiegati direttivi, ai quadri e ai dirigenti, oppure alla tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati, non spettante ai dirigenti.
La “diversa volontà del lavoratore” non deve esprimersi per forza dopo il decorso del periodo legale o quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ma può manifestarsi contestualmente all’assegnazione a mansioni superiori.
In questo modo, si potrebbero stipulare accordi individuali specifici, anche di durata prolungata, per la temporanea assegnazione di mansioni superiori, funzionali alla programmazione della crescita professionale e dei percorsi di carriera dei lavoratori, senza che ciò determini l’assegnazione definitiva alle mansioni superiori e al corrispondente inquadramento contrattuale.