Nel caso del risarcimento del danno causato dal lavoratore, il rapporto da cui scaturiscono le reciproche obbligazioni è unico: il lavoratore vanta un credito di tipo retributivo fondato sul contratto di lavoro subordinato ed il datore di lavoro vanta un credito risarcitorio anch’esso fondato sul contratto di lavoro, in quanto conseguente ad un illecito commesso dal lavoratore nell’esecuzione del citato contratto. L’eventuale trattenuta realizzerebbe, quindi, una compensazione impropria.
Il danno causato dal lavoratore in conseguenza della commissione di un atto illecito può essere “riparato” con una trattenuta in busta paga?
La compensazione impropria viene pacificamente ammessa dalla Giurisprudenza, la quale individua quale requisito indispensabile ai fini della legittimità della compensazione, la preventiva contestazione al lavoratore del danno subito, da intendersi non in senso tecnico quale atto che avvia il procedimento disciplinare, ma quale atto che porta a conoscenza del lavoratore l’esistenza del danno subito nonché l’entità dello stesso.
Se tali sono i principi generali applicabili alle trattenute operate per il risarcimento del danno causato dal lavoratore, non possono essere taciute le previsioni di alcuni contratti collettivi che richiedono precisi adempimenti perché la trattenuta possa effettivamente considerarsi valida.
Si prenda ad esempio il contratto collettivo logistica, trasporto merci e spedizioni a norma del quale l’impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l’entità del danno. In tal caso non sarà affatto sufficiente una generica contestazione del danno, ma sarà necessaria una contestazione, da intendersi questa volta in senso tecnico, che avvii un procedimento disciplinare che si deve necessariamente conclude con l’irrogazione di un provvedimento disciplinare se si intende poi operare la trattenuta.
Un altro aspetto fondamentale della questione riguarda il limite del quinto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, non trova applicazione nell’ambito delle trattenute operate dal datore di lavoro per danni causati dal lavoratore, trattandosi di contrapposti crediti originati da un unico rapporto, quello lavorativo.
Limiti quantitativi vengono comunque imposti dalla contrattazione collettiva. Ne è un esempio il CCNL Industria Chimica il quale prevede che “Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.”
Il datore di lavoro che vorrà procedere alla trattenuta dello stipendio del proprio lavoratore, che gli ha causato un danno, dovrà quindi avere ben presente le norme del CCNL per evitare qualsiasi contestazione.