Nell’ambito del rapporto di lavoro si possono verificare violazioni da parte del lavoratore che danno luogo ad una responsabilità risarcitoria.
Sono individuabili due forme di responsabilità a cui il lavoratore può dover far fronte: la responsabilità contrattuale, che discende dagli specifici obblighi assunti con la stipulazione del contratto di lavoro e che si realizza quando il lavoratore risulta inadempiente rispetto a tali obblighi, nonché la responsabilità extracontrattuale, che prescinde da quanto statuito nel contratto di lavoro e che discende da un illecito, penale o amministrativo, commesso dal lavoratore.
Le due tipologie di responsabilità trovano il proprio fondamento legislativo in norme differenti ed in particolare la prima fa riferimento agli artt. 2104 e seguenti, i quali prevedono che in capo a qualsiasi lavoratore sia posto il dovere di diligenza, l’obbligo di fedeltà nonché l’obbligo di lealtà, mentre la seconda tipologia ha quale riferimento l’art. 2043 del codice civile, a norma del quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Le due tipologie di responsabilità possono andare di pari passo laddove il lavoratore nell’adempimento delle proprie attività lavorative violi uno degli obblighi sullo stesso incombenti in qualità di lavoratore e, contestualmente, commetta un illecito.
Si pensi ad esempio al caso in cui il prestatore di lavoro subordinato si appropri, nell’esercizio delle sue mansioni, di somme di danaro affidategli dal datore di lavoro. Tale appropriazione integra innanzi tutto un illecito contrattuale, in quanto costituisce la violazione del dovere di eseguire la prestazione lavorativa nell’osservanza delle regole di correttezza (ex art. 1175 c.c. ) e di diligenza (ex art. 2104 c.c. ). Il medesimo comportamento costituisce poi un illecito poiché lede il diritto assoluto all’integrità del patrimonio, di cui è titolare, indipendentemente dal contratto di lavoro, il datore di lavoro.
Ma può il datore di lavoro rivalersi per il danno subito sul lavoratore?
La Cassazione afferma che il datore di lavoro sia legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale. La diversità delle due azioni ha rilievo ad esempio in ordine al regime dell’onere probatorio, posto che per la prima tipologia di responsabilità è sufficiente che il datore dimostri l’esigibilità del diritto al corretto adempimento, mentre per la seconda tipologia sarà necessario provare oltre al diritto anche il nesso di causalità tra il fatto e il danno subito.
È bene quindi tenere presente che, indipendentemente dalla fonte della specifica responsabilità, il datore di lavoro ha diritto ad ottenere il risarcimento quando il lavoratore provochi un danno al suo patrimonio.