Come noto, l’art. 4, comma 9 della L. 223/91, così come novellato dalla Riforma Fornero, prevede che “raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
Malgrado siano state date nel tempo diverse interpretazioni della norma, il citato articolo 4 non prevede l’onere per l’azienda di redigere una lista completa di tutti i lavoratori inizialmente coinvolti o interessati dalla procedura di mobilità. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12095 del 13.6.2016 ha, peraltro, chiarito che l’incompletezza della comunicazione di cui all’art. 4 comma 9 si traduce in una “violazione delle procedure” formale, dando luogo ad una tutela di tipo indennitario, confinando la tutela reintegratoria alla sola violazione dei criteri di scelta ove illegittimi. Tali risultando quelli adottati in violazione di legge o adottati in difformità dalle previsioni legali o collettive.