Con sentenza del 21 giugno 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla prova che deve essere fornita dal datore di lavoro nel caso in cui la lettera di contestazione disciplinare non venga consegnata a mani, al lavoratore ma sia spedita a mezzo posta.
Nel corso del procedimento di secondo grado, che ha determinato la decisione impugnata dinnanzi al Supremo Collegio, il datore di lavoro aveva infatti omesso di produrre la ricevuta di ritorno relativa alla contestazione disciplinare.
Sul punto la Corte di Appello aveva affermato che, pur in mancanza della prova del perfezionamento della consegna della lettera raccomandata, doveva ritenersi operante la presunzione di conoscenza da parte del lavoratore soltanto sulla base della prova dell’avvenuta spedizione della lettera (i.e. il tagliandino compilato al momento della spedizione).
Tuttavia, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha affermato che in mancanza dell’avviso di ricevimento non può ritenersi integrata la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. E’ infatti, vero che la presunzione di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione del luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo. Di conseguenza, affinché tale presunzione trovi applicazione è necessario che vi sia una documentazione (l’avviso di ricevimento) compilata dall’agente postale che precisi le operazioni compiute nell’avvenuto tentativo di consegna.
Pertanto di fronte all’eccezione sollevata in giudizio dal lavoratore, il quale contesti di non aver mai avuto conoscenza della contestazione disciplinare, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento configura un mancato adempimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro. Ciò comporterà, quindi, la violazione della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e , di conseguenza, il licenziamento verrà dichiarato inefficace.
Alla luce di questa sentenza diventa, quindi, fondamentale conservare le ricevute di ritorno delle raccomandate inviate e produrle in giudizio, per poter far fronte alle eventuali eccezioni sollevate dal destinatario della comunicazione.