Con circolare n. 3 del 1 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito quali saranno le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva in relazione alle “Collaborazioni organizzate dal committente”, visto il superamento del contratto di lavoro a progetto.
Il Ministero del Lavoro chiarisce ai propri organi ispettivi che “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 […]” : al collaboratore, pertanto, verrà applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. Ciò – naturalmente – solo e soltanto qualora “le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce chiarimenti anche rispetto a questi due elementi. In particolare per gli ispettori saranno “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” quelle svolte personalmente dal collaboratore, senza l’ausilio di altri soggetti, e “continuative” quelle che si ripetono in un determinato arco temporale.
E’ presto chiarito, quindi, quali saranno gli elementi – che dovranno ricorrere congiuntamente – sui quali gli ispettori si baseranno per determinare l’applicabilità della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato ai co.co.co.: (i) obbligo di osservazione di un orario, (ii) individuazione del “luogo di lavoro”, (iii) prestazione svolta personalmente dal collaboratore, (iv) che si ripete in un determinato arco temporale. Niente di diverso dagli indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza.
Quali saranno, secondo il Ministero, le conseguenze della riconducibilità nell’alveo della disciplina del rapporto di lavoro subordinato dei collaboratori coordinati e continuativi ? Il Ministero del Lavoro interpreta la norma di legge nel senso più ampio possibile, chiarendo che sarà applicabile al collaboratore “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale […], normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”. In particolare – elementi da non sottovalutare da parte delle imprese – il Ministero del Lavoro chiarisce agli ispettori che dovranno applicare le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazioni di assunzione) e che dovranno sanzionare il mancato versamento della contribuzione prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
Infine, attenzione ai call center. I call center saranno nel mirino degli ispettori: il Ministero lo ha dichiarato nella circolare n. 3/2016. Alle imprese del settore converrebbe stabilizzare le eventuali collaborazioni “sospette”, prima dell’eventuale accesso ispettivo, posto che una volta iniziato l’accertamento non sarà più possibile beneficiare dell’estinzione degli illeciti eventualmente registrati.
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CALL CENTER: NUOVA CLAUSOLA SOCIALE NEL CAMBIO APPALTI.
Lunedì 30 maggio è stata firmata l’intesa tra le parti sociali di categoria volta a disciplinare la procedura per i cambi di appalto nei call center, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della legge 11/2016.
La norma, introdotta all’inizio dell’anno, aveva generato dubbi applicativi da parte delle società del settore che non avevano compreso, nel silenzio del contratto collettivo, i risvolti pratici della disposizione.
La norma sancisce che “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale […]”.
Posto che – ad oggi – il CCNL Telecomunicazioni non disciplina in modo alcuno il subentro negli appalti e gli obblighi sociali connessi, l’applicazione della disposizione aveva sollevato alcuni dubbi nelle società del settore in merito alle effettive modalità applicative della nuova norma.
Sono intervenute, quindi, ad inizio settimana le parti sociali, che hanno introdotto una procedura nuova che le imprese del settore call center dovranno seguire nel caso di subentro in appalti precedentemente affidati a soggetti diversi, e che andrà ad integrare l’attuale formulazione dell’art. 53 CCNL TLC.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà comunicare alle organizzazioni sindacali, almeno trenta giorni prima dell’inizio della attività, le modalità e le tempistiche previste per assorbire il personale che lavora sull’appalto. Le OO.SS. interessate potranno chiedere un incontro nei successivi 5 giorni.
Qualora le parti raggiungano un accordo nell’ambito della descritta procedura, potranno definire condizioni economiche e normative diverse dalle precedenti, oltre che un inserimento progressivo dei lavoratori. Il cambiamento delle condizioni di lavoro potrà comportare passaggio a part time, riduzione dell’orario di lavoro, cambiamenti dei livelli di inquadramento e delle retribuzioni.
Sarà quindi interesse delle aziende del settore, che subentreranno in appalti precedentemente gestiti da altri operatori, cercare di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali nell’ambito della nuova procedura di consultazione, al fine di ottenere condizioni vantaggiose e compatibili con la propria struttura.