Insights

Autisti di Uber, per il tribunale di Londra è lavoro subordinato.

Molto spesso si descrive l'Italia come uno dei paesi meno innovativi e liberalizzati, le cui leggi sul lavoro sono viste come particolarmente...

Molto spesso si descrive l’Italia come uno dei paesi meno innovativi e liberalizzati, le cui leggi sul lavoro sono viste come particolarmente restrittive e limitative dello sviluppo imprenditoriale.
La notizia di qualche giorno fa sulla decisione del Tribunale del lavoro di Londra di considerare i guidatori di Uber dei normali lavoratori subordinati e non self-employed, o come diremmo noi dei co.co.co, ricorda molto da vicino la sentenza del Tribunale di Milano sui pony express di oltre 30 anni fa.
Si tratta di una prima decisione che certamente verrà sottoposta ad appello e la cui storia forse finirà solo davanti alla Corte Suprema, ma che ci può dare alcune interessanti indicazioni utilizzabili anche nel nostro paese.
Gli elementi della struttura del rapporto a deporre a favore del lavoro subordinato sono stati la necessità di essere connessi alla app di Uber, la limitazione territoriale della attività imposta dalla società californiana e l’obbligo di accettare le chiamate. In altre parole è stata rimarcata la assenza di autonomia da parte dei guidatori.
Interessante notare come il Giudice abbia voluto sottolineare come la sua sentenza non possa portare a sostenere che Uber non potrebbe operare con lavoratori autonomi, ma che semplicemente lo schema a cui oggi ricorre depone in senso opposto.
In particolare il giudice ha in tal senso sottolineato come lo schema proposto da Uber, ad esempio con le false fatture generate nell’interesse dei conducenti e mai inviate ai passeggeri, sia una mera finzione non corrispondente alla realtà. Realtà che, lo ricordiamo, anche in Italia rileva più dello schema contrattuale o del nome juris utilizzato dalle parti.
Insomma una sentenza in linea con i principi ribaditi anche dalle nostre corti a tutti i livelli e che si possono riassumere in alcune semplici regolette da applicare nel caso di rapporti “anomali”:
• ogni prestazione lavorativa può essere indifferentemente ricondotta al lavoro subordinato o al lavoro autonomo, non esistendo nessun lavoro che rientri necessariamente nell’una o nell’altra categoria;
•nessuno schema contrattuale, per quanto innovativo o complesso può superare la realtà fattuale;
•nel lavoro autonomo il lavoratore deve essere effettivamente in grado di autodeterminare la propria prestazione e se lavorare o meno, senza con questo subire conseguenze negative .