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RINNOVATO IL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO.

Giovedì 21 luglio è stato rinnovato il contratto dei dirigenti del settore commercio. Come già avvenuto per i dirigenti industriali sono state...

Giovedì 21 luglio è stato rinnovato il contratto dei dirigenti del settore commercio. Come già avvenuto per i dirigenti industriali sono state introdotte importanti novità  in tema di licenziamento. In aggiunta modifiche sono state apportate al regime del comporto, a quello della formazione professionale, dell’outplacement e della contribuzione per i fondi integrativi previdenziali.
Il regime della risoluzione del rapporto di lavoro cambierà in modo significativo dal prossimo primo settembre , con la sostanziale riduzione delle tutele previste per i dirigenti. Vediamo il dettaglio.
Il periodo di preavviso resta immutato con gli scaglioni 6, 8, 10 e 12 mesi di preavviso che però adesso scattano dopo quattro, dieci (prima erano otto) quindici anni (prima erano dodici) di anzianità di servizio. Resta fermo il preavviso ridotto in caso di raggiungimento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia (trenta giorni di preavviso “integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico”)
Completamente riscritta la parte relativa alla indennità in caso di licenziamento illegittimo. Il sistema prevede ora 5 scaglioni così organizzati

Fino a 4 anni di anzianità Da 4 a 8 mesi
Fino a 6 anni Da 6 a 12 mesi
Fino a 10 anni Da 8 a 14 mesi
Fino a 15 anni Da 10 a 16 mesi
Oltre 15 anni Da 12 a 18

 
Come si vede una profonda revisione che va nel senso di una riduzione delle indennità per tutti i dipendenti che abbiano una anzianità inferiore ai 15 anni, per i quali il sistema non muta rispetto al passato.
Non solo ma è stata anche rivista la parte relativa alla indennità aggiuntiva dovuta per effetto del requisito anagrafico, che intanto scatterà non più dopo 10, ma bensì dopo 12 anni di servizio, e che viene fissata in 4 mesi per chi ha fra i 50 e 55 anni e in 5 mensilità per chi ha tra 56 e 61 anni.
La indennità supplettiva inoltre non verrà più calcolata tenendo conto del rateo ferie e festività, con una riduzione quindi di oltre il sei per cento.
Ulteriore importante novità per quanto concerne la malattia: il periodo di comporto si riduce a 240 gg. nel corso dell’ultimo anno solare, cambiando quindi sia la durata ( 12 mesi in precedenza) che il periodo di riferimento per il calcolo ( vigenza del contratto), ma viene parallelamente introdotto un ulteriore periodo di 180 gg. per quei dirigenti che siano sottoposti a terapia salvavita, opportunamente documentata. Cui si aggiunge la ulteriore aspettativa non retribuita di 6 mesi già prevista dall’art. 15 del vigente contratto.
Ovviamente è stata introdotta una clausola transitoria che prevede che l’introduzione del regime di cui sopra per i dirigenti oggi in malattia si applicherà solo a partire dal 15 del prossimo settembre.