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la sicurezza e la salute sul lavoro nel nuovo codice degli appalti pubblici.

  Pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (ed entrato in vigore in pari data) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli...

 
Pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (ed entrato in vigore in pari data) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) attua le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, disciplinando l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordinando la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Qui di seguito verranno analizzati i principali casi nei quali il decreto richiama la normativa posta a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con attenzione all’elemento “costi della sicurezza”, frequentemente richiamato dalla nuova disciplina.
L’art. 1, relativo a oggetto e ambito di applicazione, al co. 2 lett. e) prevede che, nell’aggiudicazione della categoria dei contratti di lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in via diretta o che la eseguono in regime di convenzione, l’offerta relativa al prezzo debba indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
L’art. 23 stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici sia articolata secondo 3 livelli di approfondimenti tecnici successivi: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; il co. 1 lett. c) disciplina la valutazione della conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto (di assai ampia portata) di quanto previsto in materia di salute e sicurezza; il co. 11 prevede, poi, che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche possano essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima; il co. 15, in relazione agli appalti di servizi, prevede, invece, che il progetto debba contenere, tra l’altro, anche le indicazioni e le disposizioni per la stesura del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), specificando inoltre il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’art. 26 sulla verifica preventiva della progettazione contempla che, nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante accerti, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, la rispondenza/conformità degli elaborati alla normativa vigente (che secondo il co. 4 lett. g) deve riguardare anche la sicurezza in senso ampio delle maestranze e degli utilizzatori); il co. 7 sancisce, in aggiunta, che lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile, per il medesimo progetto, con lo svolgimento dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.
L’art. 30, determinando i principi per aggiudicazione/esecuzione di appalti e concessioni, specifica che il principio di economicità può essere subordinato ai criteri previsti nel bando ispirati a esigenze sociali, nonché, fra gli altri, alla tutela della salute.
L’art. 31, nel delineare il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, stabilisce che il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente possa verificare, anche a sorpresa, l’effettiva ottemperanza alle prescrizioni in materia di tutela della salute umana (intesa in senso ampio: non solo lavoratori ma collettività) impartite dagli enti e dagli organismi competenti; il co. 8 prevede, poi, che, fra gli altri, gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, vengano conferiti secondo le procedure del codice e che, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta.
L’art. 80 individua, invece, i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione; tra i tanti, si richiama il co. 5 secondo cui le stazioni appaltanti possono escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico (anche un suo subappaltatore) qualora, ad esempio, la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza.
L’art. 93 co. 7 individua le ipotesi agevolate di garanzia per la partecipazione alla procedura: in caso di contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione SA 8000, o di certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute o di certificazione OHSAS 18001; il co. 10 precisa, tuttavia, che le ipotesi di agevolazione non si applicano agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento nonché i compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.
L’art. 95, dedicato ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, prevede, al co. 6, che i documenti di gara stabiliscano i parametri di aggiudicazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto; in particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa “qualità/prezzo” è valutata in riferimento a criteri oggettivi, fra i quali le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OHSAS 18001; il co. 10 sancisce, poi, che nell’offerta economica l’operatore debba indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni di salute e sicurezza.
L’art. 97 disciplina le offerte anormalmente basse; in particolare, il co. 5, lett. c) prevede che la stazione appaltante possa escludere un’offerta qualora accerti che gli oneri aziendali della sicurezza sono incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; il co. 6 prevede, poi, che non siano ammesse giustificazioni sugli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento e che la stazione appaltante possa, in ogni caso, valutare la congruità di qualsiasi offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’art. 101 si rivolge ai soggetti delle stazioni appaltanti e, al co. 1, prevede che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sia diretta dal responsabile unico del procedimento, il quale controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi anche del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori nella fase dell’esecuzione e del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione; il co. 3 lett. d) stabilisce (in modo presumibilmente illegittimo trattandosi di un vincolo non previsto dal TU Sicurezza che potrebbe surrettiziamente impedire l’accesso a tale incarico a molti professionisti abilitati) che le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori possano essere svolte dal direttore dei lavori o da almeno un direttore operativo se entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L’art. 103, co. 2, dedicato alle garanzie definitive, dispone che le stazioni appaltanti abbiano il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o, nei casi di appalti di servizi, nei luoghi dove viene prestato il servizio; prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti possano incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le dette inadempienze riguardanti i lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
L’art. 105 regola il subappalto: al co. 14, è previsto che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, che la stazione appaltante provveda alla verifiche sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione e che l’affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti di quest’ultimo agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il co. 17 sancisce, inoltre, che i piani di sicurezza debbano essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, che l’affidatario sia tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio detto obbligo incomba al mandatario e che il direttore tecnico di cantiere sia responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.