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Importanti novità in tema di appalti.

Un’importante novità in tema di appalti entrerà in vigore il prossimo 23 luglio e renderà più difficile la successione fra aziende...

Un’importante novità in tema di appalti entrerà in vigore il prossimo 23 luglio e renderà più difficile la successione fra aziende appaltatrici, che dovranno sottostare alle regole previste in caso di trasferimento di azienda (art 2112 cod. civ) al momento nel subentro nell’appalto, cosa fino ad oggi esclusa dall’art. 29 del D. lgs 276/03.
Oggi infatti quando si verifica il subentro di un appaltatore, l’eventuale passaggio del personale impiegato nell’appalto, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o anche per effetto delle clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda. Il che vuol dire che non vi è continuità di anzianità di servizio, obbligo di mantenimento dei livelli retributivi etc. In altre parole anche se il personale passa da un appaltatore ad un altro questo avviene con la stipula di un contratto di lavoro nuovo e diverso.
Tutto cambierà però per effetto della legge 7 luglio 2016, n. 122, cosiddetta legge europea 2105-16, che ha introdotto un’importante modifica all’art 29 D. Lgs 276/2003. Infatti la regola diviene che in caso di passaggio di appalto si applichi l’art. 2112 a meno che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e operativa e quando siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Va subito detto che se le conseguenze sono evidenti, assai più complicato è capire quando la norma si applichi.
Non è infatti chiaro quali siano le condizioni in cui dovrà applicarsi l’esclusione e in che cosa consistano gli elementi di discontinuità. Sembra potersi dire che debbano intervenire modifiche organizzative e strutturali nella gestione del “cantiere” tali da far ritenere che si tratti di un appalto strutturalmente nuovo e non nella semplice continuazione di uno precedente. Con la formulazione scelta da legislatore è però probabile che nei classici appalti di servizi a bassa tecnologia (pulizie, logistica semplice etc.) si configuri sempre il trasferimento di azienda. Vale la pena sottolineare che essendo la regola generale che ci sia trasferimento d’azienda in caso di subentro nell’appalto, sarà onere dell’imprenditore provare, in caso di contestazioni, che si è in presenza delle condizione che escludono l’applicazione della norma.
Quanto alle conseguenze: si dovrà dar corso alla procedura di consultazione sindacale (oltre i 15 dipendenti); inoltre il nuovo appaltatore dovrà subentrare in tutti i rapporti di lavoro e, nel caso di eccedenze procedere poi ai licenziamenti, sarà solidalmente responsabile con l’acquirente per i crediti fino al passaggio, e non gli non sarà più possibile rideterminare le condizioni del rapporto di lavoro, come orario, mansioni, inquadramento, trattamenti economici e normativi.
La nuova normativa pone problemi anche al committente che avrà minori margini di contrattazione con gli appaltatori che si troveranno ora in condizioni di rigidità maggiore nella organizzazione del lavoro, dovendo importare quella impostata dal precedente operatore.