L’interesse del legislatore alle donne lavoratrici
“In occasione dell’uscita del volume “Codice delle Pari Opportunità” edito a marzo 2017 dalla casa editrice La Tribuna nella collana dei codici commentati con la giurisprudenza, a cura di diciotto avvocate appartenenti a studi legali aderenti ad ASLA (associazione che raccoglie i principali studi legali associati d’Italia) abbiamo chiesto a una delle autrice, Giulietta Bergamaschi, partner dello studio legale Lexellent, un intervento sul complesso dei temi trattati nella pubblicazione”.
Le avvocate di ASLAWomen, la sezione femminile di ASLA, hanno messo a punto con entusiasmo il “Codice delle Pari Opportunità”, una raccolta commentata di tutte le leggi vigenti in materia.
Lo scopo iniziale era quello di creare una raccolta ad uso interno; negli studi legali le difficoltà delle donne sono le stesse che si ritrovano nelle aziende. Se vogliamo fare un paragone fra donne equity partner e donne dirigenti, la situazione dell’avvocatura si presenta migliore in termini percentuali a fronte di un 19% contro un 13%;l’ultimo Global Gender Gap Report, redatto dal World Economic Forum di Ginevra con cadenza annuale, posiziona l’Italia al 71esimo posto su 136 Paesi. Il tema della presenza femminile nelle posizioni apicali rimane sensibile anche nelle aziende quotate, dove le donne rivestono il ruolo di amministratori indipendenti nella maggior parte dei casi o comunque cariche non esecutive, mentre la carica di amministratore delegato è ancora nella stragrande maggioranza dei casi rivestita da uomini. Considerata la situazione delle donne nel suo complesso, ci è sembrato di dover contribuire al dibattito e abbiamo quindi deciso di pubblicare “il Codice” anche per l’esterno.
Il “Codice delle Pari opportunità”, che reca la prefazione di Monica Parrella, muove dall’attenzione particolare al tema delle pari opportunità nella nostra Carta Costituzionale, si sofferma sui contenuti del D. L.vo 11 aprile 2006, n. 198 (il Codice delle Pari Opportunità) che enuncia il generale divieto di discriminazione tra donne e uomini nel nostro Paese e tratta la materia delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nonché approfondisce il ruolo che il codice civile attribuisce alla donna nell’ambito dei rapporti familiari, tanto che è possibile affermare di essere finalmente giunti alla parificazione dei diritti e dei doveri dei coniugi in relazione alla vita familiare.
Sempre sotto il profilo dei diritti civili,un “Codice delle Pari Opportunità” non poteva dirsi tale senza un commento relativo all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico le unioni civili fra persone dello stesso sesso: lo stato di incertezza giuridica riguardo al riconoscimento del diritto alle unioni fra persone dello stesso sesso è stato ormai rimosso. Quello della L. n. 76 del 2016 è un approdo importante, destinato ad essere migliorato attraverso il vaglio della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale. Sotto il profilo giuslavoristico, per diversi motivi, tipici e caratteristici della vita interna all’azienda, la legge renderà più visibile il fattore discriminante meno visibile dentro e fuori all’azienda, l’orientamento sessuale, ed il datore di lavoro non potrà più far finta di non sapere, dovendo porre particolare attenzione al tema della parità di trattamento e dell’inclusione dei lavoratori LGBT.
In ambito penale, le colleghe hanno affrontato il tema della detenzione femminile e, in particolare, del fenomeno della c.d. “carcerazione degli infanti”, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dei fanciulli e del valore sociale e costituzionalmente protetto dell’istituzione familiare e della maternità, delle tutele a favore delle vittime di violenze di genere.
L’attenzione del legislatore alle donne lavoratrici, significativa nell’ambito del nuovo quadro di regole che delineano la materia del diritto del lavoro, si muove sempre di più in un’ottica di parità di trattamento e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Più recentemente, si segnalano gli interventi della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) con riferimento a violenza di genere, bonus nascita/adozione, buoni e voucher asili nido e opzione donna. Nella specie: viene esteso alle lavoratrici autonome, nella misura massima di 3 mesi, il diritto all’astensione dal lavoro già previsto per le lavoratrici dipendenti; viene riconosciuto, a decorrere dal 01.01.2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, corrisposto dall’INPS su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione; con riferimento ai nati a decorrere dal 01.01.2016, viene corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione, un buono di 1.000 euro su base annua, e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche; viene esteso agli anni 2017 e 2018 la possibilità di concedere alle madri lavoratrici, dipendenti e autonome, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La ratio sottesa a i provvedimenti sopra richiamati a titolo di esempio è quella di favorire il contemperamento delle esigenze, personali ed economiche, delle donne lavoratrici, madri e non solo, con il diritto al lavoro e alla progressione di carriera.
Sempre con riferimento all’ambito aziendale, tengo a sottolineare che “Il Codice” ha riservato la necessaria attenzione all’introduzione nel nostro Paese della normativa sulle c.d. quote di genere, avvenuta con la legge 12 luglio 2011 n. 120 (“Golfo-Mosca”) che prevede specifiche disposizioni volte ad assicurare il maggior equilibrio tra i generi – e quindi una maggiore rappresentanza di donne – negli organi delle società quotate e delle società a controllo pubblico. Sappiamo infatti che a seguito dell’introduzione della legge, la rappresentanza femminile è cresciuta in modo esponenziale sino ad oltrepassare, per alcune società quotate, la soglia del 30%.
Da ultimo, ma non meno importante perché volto a superare lo squilibrio di genere nelle assemblee elettive e a promuovere l’incremento del tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese, il Codice commenta le varie misure che incidono, principalmente, sulla composizione delle liste, sull’espressione del voto da parte degli elettori e sulla composizione degli organi collegiali non elettivi, quali le giunte comunali.
Infine, una motivazione in più per acquistare questo strumento di lavoro e sostenerci: le autrici hanno ceduto i diritti d’autore sui loro contributi all’associazione affinché vengano investiti in nuovi progetti per la valorizzazione del talento femminile e non solo, ASLAWomen infatti da qualche tempo lavora concretamente sull’inclusione di tutte le diversità.