Insights

Agli equipaggi si applica la legge del Paese dell’aeromobile.

Il 7 febbraio, il tribunale del Lavoro di Roma ha pubblicato un'interessante pronuncia in materia di giurisdizione competente e legge applicabile al...

Il 7 febbraio, il tribunale del Lavoro di Roma ha pubblicato un’interessante pronuncia in materia di giurisdizione competente e legge applicabile al rapporto di lavoro di un’assistente di volo, assunta da una compagnia aerea straniera, che lavorava a bordo di un aereo battente bandiera irlandese, ma basata su un aeroporto italiano.
La dipendente è stata licenziata dalla compagnia aerea perché si è rifiutata di riprendere la propria attività lavorativa, dopo che era stata adibita a mansioni di livello più basso di quelle alle quali era stata assegnata per circa un anno.
La dipendente aveva, infatti, ricoperto temporaneamente le mansioni di capo cabina e poi, dopo 12 mesi, è stata riassegnata alle normali mansioni di assistente di volo. Ritenendo tale decisione illegittima, la lavoratrice ha contestato l’inadempimento di parte datoriale e non ha ripreso la propria attività, fino a che la società ha comminato il recesso.
La prima importante parte della pronuncia è quella in tema di giurisdizione competente: il giudice capitolino ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, sebbene la società convenuta abbia la propria sede legale in Irlanda e non abbia alcuna sede operativa o secondaria in Italia.
L’articolo 21 del nuovo regolamento europeo in materia (1215/2012), infatti, prevede che il datore di lavoro possa essere convenuto non solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il lavoratore presta o prestava la propria attività lavorativa, ma anche in quelle “da cui” presta attività. Nel caso specifico, l’assistente di volo – sebbene svolgesse la sua attività lavorativa in territorio irlandese – partiva dall’aeroporto di Ciampino, quindi dall’Italia.
Tale nuovo criterio, assente nella dicitura del precedente regolamento in materia di competenza giurisdizionale, il regolamento Ce 44/2001, ha innovato la materia, prevedendo che tra i fori alternativi che il lavoratore può adire, vi sia anche quello dello Stato membro «a partire dal quale» il dipendente inizia la prestazione lavorativa. Il nuovo regolamento, in vigore da gennaio 2015, sta fortemente impattando il settore dei trasporti internazionali, stabilendo la possibilità che il datore di lavoro venga convenuto in tanti stati quanti sono quelli di partenza dell’attività di trasporto.
Il giudice del lavoro di Roma, una volta dichiarata la propria competenza giurisdizionale, ha sancito l’applicabilità della legge irlandese, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Roma del 1980. Non solo le parti del rapporto avevano scelto la legge irlandese come quella che disciplina il contratto di lavoro, ma anche in mancanza di scelta, la legge applicabile sarebbe stata quella irlandese, posto che l’attività lavorativa era svolta a bordo di aerei irlandesi che, in applicazione della Convenzione di Chicago del 1944, sono considerati territorio irlandese.
È quindi stato riaffermato un principio cardine in materia di trasporto aereo, ovvero che l’aeromobile deve essere considerato territorio dello Stato in cui è registrato, così che la prestazione lavorativa di piloti e assistenti di volo non può che considerarsi svolta sul territorio dello Stato di cui l’aeromobile batte bandiera.
Ma vi è di più: il tribunale ha altresì chiarito come nel lavoro aereo la parte essenziale della prestazione viene svolta a bordo, mentre le eventuali e ulteriori attività svolte a terra, come la richiesta ferie, la ricezione delle informazioni sul volo e altre attività ancillari, non possono che essere considerate solamente «strumentali al nucleo essenziale che costituisce l’oggetto del contratto di lavoro, cioè lo scambio tra energie lavorative e denaro».
Sulla base della legge irlandese, infine, il giudice ha affermato la legittimità del licenziamento, non potendosi ravvisare alcuna norma di ordine pubblico infranta dalla condotta della compagnia aera irlandese. Ha, infatti, precisato che il criterio della promozione automatica previsto dall’articolo 2103 del codice civile non costituisce cardine fondamentale dell’ordinamento lavoristico italiano, essendo essenziale la sola garanzia di rilievo costituzionale del diritto di percepire la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
Una volta fugato il dubbio che l’articolo 2103 del codice civile potesse costituire cardine del nostro ordinamento giuridico ne è discesa la logica conseguenza della correttezza dell’operato della compagnia aerea con conseguente rigetto del ricorso della lavoratrice.