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LEGITTIMI I CONTRIBUTI VERSATI IN IRLANDA PER I DIPENDENTI ITALIANI.

La Corte di Appello di Brescia respinge le istanze di INPS e INAIL che non riconoscevano la documentazione previdenziale irlandese per il personale...

La Corte di Appello di Brescia respinge le istanze di INPS e INAIL che non riconoscevano la documentazione previdenziale irlandese per il personale che opera a Orio al Serio.
Milano, 20 luglio 2017_Nuova vittoria in un tribunale italiano per R. la nota compagnia aerea irlandese prima in Italia per numero di rotte coperte e numero di passeggeri trasportati. Dopo la sentenza del Tribunale di Bergamo di marzo 2016 che aveva riconosciuto come legittimi i versamenti contributivi irlandesi effettuati per il personale italiano di stanza a Orio al Serio, ieri anche la Corte di Appello di Brescia, sezione Lavoro, ha rigettato le istanze di INPS e INAIL che contestavano la legittimità della certificazione previdenziale relativa ai dipendenti italiani del vettore irlandese.
Questo giudizio conferma le posizioni espresse dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Velletri, di Brescia e di Bologna, e dalla corte di appello di quest’ultima città, oltre che da molti tribunali in Europa, che hanno stabilito come il luogo di lavoro dell’equipaggio di una compagnia aera sia l’aeromobile dove svolgono le loro mansioni e ha confermato la legittimità delle certificazioni previdenziali relative (moduli E101) in assenza di un’impugnativa specifica di fronte a una corte europea. La compagnia in Italia, per quanto riguarda le questioni attinenti al diritto del lavoro è assistita da Lexellent, studio giuslavoristico milanese nelle persone degli avvocati Sofia Bargellini e Sergio Barozzi.
Sergio Barozzi, di Lexellent, ha dichiarato: «La sentenza della Corte di Appello di Brescia ha confermato che non solo nulla è dovuto all’INPS una volta assolti gli obblighi contributivi della compagnia verso i dipendenti italiani nel paese dove la compagnia ha sede, ma che non è possibile per un ente previdenziale italiano contestare la documentazione emessa da un ente previdenziale di un altro paese membro presso i tribunali locali (cioè italiani) ma occorre, eventualmente, farlo di fronte alla corte amministrativa europea. Rinnoviamo l’augurio che questa interpretazione dei fatti non venga di nuovo messa in discussione da ulteriori azioni legali contro il nostro cliente sullo stesso argomento».