Il Tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza emessa nell’ottobre scorso dal Tribunale di Bologna, conforme alle posizioni espresse dalla Corte di Cassazione italiana e dalle sezioni Lavoro dei Tribunali di Velletri e di Brescia, oltre che da molti tribunali in Europa, che hanno stabilito come il luogo di lavoro dell’equipaggio di una compagnia aera sia l’aeromobile dove svolgono le loro mansioni.
La contestazione dell’INPS di Bergamo era relativa al personale Ryanair in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio. L’INPS aveva chiesto a Ryanair il versamento di 9 milioni di contributi già regolarmente pagati in Irlanda.
La sentenza di Bergamo conferma un principio chiave della normativa europea, ovvero che non vi può essere una doppia imposizione previdenziale per i dipendenti di aziende con sede in un paese comunitario che operino in un altro paese, ove gli obblighi previdenziali siano stati correttamente assolti nel paese dove l’azienda ha sede.
Ryanair in Italia, per quanto riguarda le questioni attinenti al diritto del lavoro, è assistita dallo Studio Lexellent, nelle persone degli avvocati Sofia Bargellini e Sergio Barozzi.