L’ordinanza n. 436 dell’8 gennaio 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del corrispettivo del patto di non concorrenza, chiarendo se,...
L’ordinanza n. 436 dell’8 gennaio 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del corrispettivo del patto di non concorrenza, chiarendo se, accanto al modello “statico” (pagamento dopo la cessazione), sia ammissibile anche il modello “dinamico”, con remunerazione erogata in costanza di rapporto.
Nel caso esaminato da Chiara D’Angelo su Labor, il Tribunale aveva dichiarato nullo il patto che prevedeva 5.200 € annui per tutta la durata del rapporto, ritenendo indeterminabile l’importo complessivo (art. 1346 c.c.), in quanto dipendente dalla durata incerta del rapporto.
La Cassazione distingue però tra determinatezza e congruità: la durata incide sulla proporzionalità del compenso (art. 2125 c.c.), non sulla sua determinabilità. Ne consegue che il modello dinamico è ammissibile, purché il corrispettivo sia oggettivamente determinato o determinabile e non manifestamente iniquo.
La questione non è solo teorica: in caso di nullità, il datore perde la tutela contro la concorrenza e il lavoratore può essere tenuto alla restituzione delle somme percepite. Resta dunque centrale una corretta strutturazione del patto, ferma la maggiore prudenza del modello “statico”.
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