Nell’ottica di fornire ulteriori spunti alla discussione in corso sulla responsabilità civile professionale sanitaria e sulle questioni di medical malpractice collegate, ospitiamo il contributo di Alberto Tita, Of Counsel presso Lexellent – Milano e consulente in diritto assicurativo e compliance. L’autore, già risk manager Fiera Milano, al servizio legale dell’ENI, docente all’Università Cattoilica di Milano e consigliere di Ministeri ed Authority, ha in precedenza affrontato in diversi articoli comparsi sull’informazione di settore molte delle tematiche legate alla Rc professionale sanitaria. In questo contributo curato per Intermedia Channel, Tita analizza le sfaccettature del Ddl Gelli, prossimo all’approvazione, soffermandosi su diversi degli aspetti principali sotto il profilo assicurativo
La verità, vi prego, sulla med-mal. Ovvero: la riforma “Gelli” risolverà davvero la questione? – di Alberto Tita, Of Counsel, Lexellent, Milano
La med-mal è di moda. La riforma “Gelli” è in dirittura d’arrivo. Prevedibilmente questa vedrà la luce in primavera, al termine della prossima discussione in Senato, dopo esser stata approvata alla Camera a fine gennaio. E ritornare per la chiusura definitiva alla Camera, dopo gli ultimi ritocchi in Senato.
In effetti, con le ristrettezze attuali di bilancio, vi è maggiore attenzione agli sprechi. Vengano essi dalla medicina difensiva, o dai considerevoli stanziamenti di fondi rischi per r. c. sanitaria e premi assicurativi relativi.
Perciò è tutto un affannarsi a trovare la quadra. Medici e avvocati, assicuratori e risk manager, periti e vertici sanitari. Tutti cercano di riportare in asse una situazione a lungo deterioratasi.
Sono a tutti noti gli andamenti negativi del rapporto sinistri/premi, riportati annualmente da ANIA. Così come le fatiche del Ministero della Salute, tramite Agenas, nel ricostruire una mappatura autentica ed esaustiva dei sinistri sanitari nel Paese, contabilizzati dalle regioni.
Tutta la categoria medica lamenta i premi esorbitanti a carico dei professionisti e la frequente colpevolizzazione di cui si fa oggetto tanto la professione, quanto la struttura sanitaria.
Ma allora, possiamo attenderci che finalmente tutto questo cesserà all’entrata in vigore della riforma “Gelli”? O, detto altrimenti, l’obiettivo di mettere a posto la med-mal è alla portata di questo disegno-legge, oppure c’è qualcosa che ancora sfugge?
La questione-chiave è la sostenibilità. Si pagano troppi sinistri per i premi che si raccolgono. Questi ultimi sono poi gravati da imposte eccessive (22,25%), oltre i caricamenti che l’industria assicurativa imputa.
In più vi è forse nelle compagnie assicurative un sistema di riservazione-sinistri prudenziale, che ne appesantisce troppo i conti. Certo è che gli importi dei risarcimenti sono difficilmente prevedibili e contenibili.
E tutto questo è esiziale per il contesto assuntivo, che infatti ha in gran parte abbandonato il settore, con pochissime notabili eccezioni.
Diciamo subito che su questo aspetto del mercato assicurativo la riforma “Gelli” è di scarso aiuto, trascurando il contesto della capacità assuntiva e rinviando la struttura della copertura al solito futuro decreto, questa volta del Ministero dello Sviluppo Economico.
Fino a 25 anni fa, quando la responsabilità sanitaria era coperta dall’assicuratore pubblico Ina-Assitalia, le cose erano molto diverse perché vigeva il principio indennitario. In pratica si pagava il danno a tariffe INAIL. La scarsa appetibilità di questi importi motivava il contenzioso soltanto al verificarsi di eventi eclatanti.
La privatizzazione di Ina-Assitalia, basata sull’assioma che il mercato assuntivo privato avrebbe meglio calibrato i rischi e prezzato il loro costo ottimale, ha fatto entrare in gioco gli assicuratori privati. Da qui “l’assalto alla diligenza”, per quanto riguarda la med-mal, con la caccia al risarcimento satisfattivo, con un sistema giurisdizionale, come il nostro, che guarda alle compagnie assicurative come vacche da mungere e non come asset di capitale e risparmio.
Da gestire e salvaguardare nell’interesse del Paese. Né più, né meno delle banche, per le quali vi sono assai maggiori riguardi. Ed invece le compagnie assicurative, forse non del tutto incolpevoli, non hanno tenuto il punto e sono uscite da un settore non più sostenibile.
In realtà è tutta la cultura della sostenibilità ad essere purtroppo ancora acerba nel nostro paese. Con una scena pubblica poco attenta alle questioni del mercato finanziario. Non a caso, come quest’ultimo funziona e quanto rifletta autenticamente l’economia reale, bastano a dimostrarlo le sorti della nostra Borsa e le cronache riguardanti la Consob.
Per la med-mal poi è arrivata nel 2012 la vigente legge “Balduzzi”, che tuttavia non ha risolto né i problemi di regole, né i problemi di mercato. Per l’impraticabilità di conciliare le diverse pretese di tutte le categorie interessate.
Quanto alle regole, la “Balduzzi” non delimita chiaramente la r. c. medica, tra contrattuale ed extra-contrattuale, a causa dei compromessi intervenuti in Parlamento, in sede di conversione in legge dell’originario decreto. Su questa scia, anche le discordanti pronunce giudiziarie hanno ampliato la crepa. Ed anche sulla responsabilità penale si è sentito bisogno di maggiore certezza sulla scriminante del sanitario che rispetta le linee-guida.
Quanto al mercato, il previsto d.pr. – che doveva disciplinare le condizioni minime delle polizze med-mal – non ha mai visto la luce, per il disaccordo tra medici ed assicuratori e per l’incapacità di mediare della politica e dell’amministrazione. Inoltre, il D.lgs. 90/2014, c. d. Madia, ha consentito alle strutture sanitarie il ricorso “a misure analoghe” all’assicurazione, con ciò autorizzando l’auto-ritenzione del rischio sanitario, che è la negazione dell’obbligo al suo trasferimento al mercato assicurativo.
Fin qui, per sommi capi, la situazione presente. Vediamo, piuttosto, se l’impostazione del disegno-legge “Gelli” risponde alle diffuse aspettative di miglioramento.
Sulla responsabilità civile, il testo fa chiarezza che medici liberi professionisti e struttura sanitaria rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, mentre i medici dipendenti rispondono a titolo extra-contrattuale.
Pure sulla responsabilità penale, l’esimente dell’osservanza delle linee-guida viene meglio valorizzata, pur nelle difficoltà attualmente affrontate della ufficializzazione delle linee-guida e della loro presunta oggettività e vincolatività.
Dunque, sul piano delle regole, il disegno-legge Gelli risponde alle necessità effettive, avanzate principalmente dai medici, ma avvertite anche dalle compagnie assicurative, che devono quantificare il rischio e prezzarlo.
Diverso discorso va fatto sul fronte del mercato assicurativo. Intanto l’articolo 10 del testo lascia ancora spazio alle “analoghe misure”, che sottintendono la auto-ritenzione del rischio. Ma per di più si rinvia la disciplina delle condizioni minime delle polizze e degli accantonamenti per la auto-ritenzione ad un decreto successivo, prima riferito, in sostanziale analogia con la Balduzzi.
Inoltre l’altro aspetto cruciale – quello delle tabelle risarcitorie – viene confinato nel parallelo disegno-legge concorrenza “Guidi”. Per di più, lì adottando le valorizzazioni delle c.d. tabelle milanesi, che sono piuttosto favorevoli ai danneggiati e penalizzano i danneggianti e le compagnie assicuratrici.
Sempre se si vogliono tenere i premi calmierati. In un corretto rapporto sinistri/premi.
Peraltro i premi sono già molto elevati, per i liberi professionisti medici, e le franchigie proibitive, per le strutture sanitarie.
Ma su questa trasparenza di rapporto sinistri/premi, lungamente lamentato dalle compagnie, anche Ivass dovrebbe dire la sua, nell’anno di Solvency II.
Di fatto, sotto il profilo assicurativo, il rimedio è uno solo: limitare i valori risarcitori e guardare dentro le riservazioni dei sinistri.
Ma il legislatore, che vuole stabilire un sistema di responsabilità obbligatoriamente assicurata per un rischio sociale così importante, non si accerta preventivamente delle condizioni del mercato assuntivo?
Perché il legislatore non chiede preliminarmente ad ANIA una piattaforma di regole ed economics accettabile dalle compagnie italiane?
E perché non chiede lo stesso ad AIBA per quanto concerne gli underwriters stranieri, le cui polizze i brokers distribuiscono in Italia, e che pare abbiano appetito per la sottoscrizione di questo rischio, se ricorrono condizioni di sostenibilità?
Ma quando è stato reso obbligatorio il sistema di Rc Auto, non si è sondato il mercato in maniera analoga? Forse che il rischio med-mal è socialmente meno importante di quello da circolazione automobilistica, pur con i profili propri a ciascuno?
Solo da una capacità assuntiva adeguata, per quantità e qualità e operante in condizioni concorrenziali, è possibile realizzare quel disegno che la privatizzazione di Ina-Assitalia presupponeva, ma rimasto senza esito, almeno per la med-mal.
Promuovendo un trasferimento avveduto del rischio med-mal all’assicuratore, questi – nel suo fisiologico ruolo di soggetto terzo rispetto al rischio – potrebbe essere il miglior custode della sostenibilità del rischio e dell’equilibrato rapporto sinistri-premi.
Certo, un assicuratore ben vigilato dalla autorità finanziarie, come in tutti i mercati che si rispettano.
Viceversa, tra franchigie esorbitanti per le strutture e premi elevati per i liberi professionisti (che li scaricano forzosamente sui pazienti), alla fine il costo del disservizio nella gestione del rischio lo paga sempre la collettività.
Ma se il paese non è maturo per fare sistema sulle questioni essenziali, c’è solo spazio per il debito pubblico, che mette d’accordo tutte le parti contendenti, alle spalle del debitore futuro ed anonimo. Che purtroppo siamo ancora noi contribuenti.
Conclusione:
- la riforma “Gelli” verrà approvata portando poche, non risolutive innovazioni rispetto alla “Balduzzi”;
- La vera partita sulle condizioni assicurative e sul mercato si gioca sul solito decreto successivo, che nessuno sa quando vedrà la luce;
- Una riforma che si basa sulla responsabilità assicurata e non garantisce la copertura assicurativa a condizioni sostenibili per utenti e sottoscrittori, che riforma è?
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