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I RIPOSI COSIDDETTI “PER ALLATTAMENTO”.

Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. n. 151/2001) vieta espressamente – conformemente a...

Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
(D.lgs. n. 151/2001) vieta espressamente – conformemente a quanto disposto
dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. n. 198/2006)
– qualsiasi discriminazione per ragioni connesse allo stato di maternità o paternità,
anche adottive, e all’esercizio dei relativi diritti (art. 3).
Nel quadro di tale divieto, il datore di lavoro, durante il primo anno di vita
del bambino, deve consentire alle lavoratrici madri che ne facciano richiesta
di poter usufruire nel corso della giornata lavorativa di due periodi di riposo
di un’ora ciascuno, anche cumulabili, ovvero di uno solo nel caso in cui l’orario
giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore, riducibili a mezz’ora quando la
lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore
di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. In tali casi
la lavoratrice avrà il diritto di uscire dall’azienda e non perderà il proprio trattamento
economico, dovendo i periodi di cui trattasi essere considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro (art. 39).
Analoghi diritti il datore di lavoro deve riconoscere al padre lavoratore che ne
faccia richiesta: nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente; e in caso di morte o di grave infermità della madre (art. 40)
Il T.U. prevede espressamente che: in caso di parto plurimo, i periodi di
riposo siano raddoppiati e che le ore aggiuntive rispetto a quelle concesse alla
madre possano essere utilizzate anche dal padre (art. 41); non possa esservi
cumulabilità della fruizione di tali permessi con la fruizione oraria del congedo
parentale, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, anche di
livello aziendale (art. 32 come modificato dal D.lgs. n. 80/2015; cfr. messaggio
INPS n. 6704/2015); fino al compimento del terzo anno di vita del bambino
con handicap in situazione di gravità, e in alternativa al prolungamento del
periodo di congedo parentale, si applichi l’art. 33, co. 2, L. 104/1992 relativo alle
due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 42); in caso di adozione e di affidamento
le disposizioni in materia di riposi si applichino entro il primo anno
dall’ingresso del minore nella famiglia (art. 45 come modificato dal D.lgs. n.
119/2011 dopo C. Cost. n. 104/2003).
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad
Interpello n. 23/2015 ha avuto modo di chiarire che «il diritto di fruire dei riposi
in questione ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione
giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice
madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione
e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione
dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. Nello specifico, a differenza
di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la
lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei
summenzionati riposi» (da leggersi, alle condizioni date, anche con riferimento
al padre).
In caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di cui alla
normativa sopra richiamata, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria
da 516 a 2.582 euro (art. 46).