Competenze, inclusione lavorativa e welfare aziendale: un percorso in Comune.

Lo studio Lexellent  intende mantenere alta l’attenzione sul progetto Inclusive Mindset, di cui è partner legale in materia giuslavoristica, e pertanto ne promuove le attività.

Un appuntamento dedicato a condividere strategie e azioni di inclusione lavorativa realizzate da istituzioni pubbliche e aziende private, mettendo a fattor comune esperienze, innovazioni, difficoltà e sfide.
L’iniziativa è stata realizzata da Fondazione Sodalitas, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e Interaction Farm, con la collaborazione, oltre a quella dello studio Lexellent, del Comune di Milano e di Parks Liberi e Uguali. Un progetto ideato per promuovere l’inclusione nel mercato del lavoro di coloro a rischio discriminazione.
Programma della giornata:
Saluti di benvenuto e introduzione – Comune di Milano
Inclusive Mindset: il lavoro che include – Paolo Beretta, Program manager Inclusive Mindset
Competenze, inclusione lavorativa e welfare aziendale: un percorso in Comune:

Modera: Alessandro Cannavò, giornalista Corriere della Sera

  • Barilla: Andrea Sorbello, Public Affairs and Government Relations
  • IBM Italia: Doriana De Benedictis, Diversity Engagement Partner
  • Flex: Valeria Ferreri, HR Director Italy/ Regional HRBP Design & Engineering

Chiusura – Comune di Milano
Appuntamento per:
Martedì 20 febbraio 2018
ore 9 – 11,30
Comune di Milano, Palazzo Marino, Sala Alessi.
Per iscrizioni: www.inclusivemindset.org/registrazione
Per informazioni: Patrizia Giorgio, patrizia.giorgio@sodalitas.it, 0236572988

Lexellent, ancora per le Pari Opportunità.

Codice delle Pari OpportunitàLe norme commentate con dottrina e giurisprudenza. Aggiornato con i Decreti del 17 gennaio 2017 nn. 5.6 e 7 di attuazione della Legge sulle unioni civili.Codice pari opportunità
L’opera è curata da ASLA Women ed è firmata da 19 avvocatesse tra le quali Giulietta Bergamaschi, responsabile del primo dipartimento dedicato alla Gestione delle Diversità all’interno di una boutique giuslavorista, e le colleghe Hulla Bisonni e Alessandra Rovescalli.
L’opera, usando un linguaggio scientifico, si rivolge sia a colleghi avvocati ed esperti del settore risorse umane sia ad un pubblico più eterogeneo interessato al tema.
Ecco la descrizione di ASLAWomen stessa: “il commento che accompagna, unitamente alla giurisprudenza rilevante, ciascuno dei testi normativi consente di ripercorrere la storia della norma e la sua ratio, comprendere lo stato attuale della sua applicazione e cogliere le eventuali problematiche e contraddittorietà”.

Da sottolineare che tutte le autrici hanno scelto di cedere i propri diritti all’associazione affinché vengano investiti in nuovi progetti dedicati al rispetto e alla valorizzazione delle differenze.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Il 21 maggio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2016, N. 76, intitolata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
Dell’argomento abbiamo già parlato[1], ma in considerazione della recente pubblicazione del nuovo testo di legge in Gazzetta Ufficiale, il tema merita ancora alcune considerazioni.
Prima fra tutte, le disposizioni della nuova legge entreranno in vigore il 5 giugno 2016. La nuova disciplina interessa le “unioni civili”, tra persone dello stesso sesso, e le “convivenze di fatto”, ovvero “(…) due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolante da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Al fine di fornire una disciplina più dettagliata, il legislatore, nello stesso testo di legge, delega il Governo ad adottare, entro il 5 dicembre 2016 (cioè 6 mesi dopo l’entrata in vigore), uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. adeguamento alle nuove previsioni legislative delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
  2. modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
  3. modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Per tutto quello che rimane fuori dalla normativa e che non è espressamente vietato dalla legge, l’estensione di più ampi diritti alle parti di un’unione civile o ai conviventi di fatto in ambito giuslavoristico potrà comunque avvenire tramite l’adozione di policy aziendali, a livello di contrattazione individuale, oppure, a livello di contrattazione integrativa aziendale o, ancora, nel più ampio ambito della contrattazione collettiva nazionale.
[1] https://lexellent.it/wp-content/uploads/2016/05/La-legge-sulle-unioni-civili-6.pdf

CHE COSA PREVEDE LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI IN AMBITO GIUSLAVORISTICO E LE CONSEGUENZE PER I DATORI DI LAVORO.

A seguito dell’incontro organizzato da Parks in collaborazione con Deutsche Bank, in occasione della giornata IDAHOT – 17 maggio, l’avv. G. Bergamaschi mette a disposizione dei partecipanti le slide del proprio intervento.
Per scaricare le slide cliccare qui.

Rito fornero al vaglio della corte costituzionale.

In data 27 gennaio 2014 la sezione IX Civile del Tribunale di Milano ha depositato ordinanza ex artt. 134 Cost, 23 L.n. 87/1953 con la quale “giudica rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1 comma 51, Legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante persona fisica investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione”.
Leggi l’articolo di Giulietta Bergamaschi su Diritto 24
Ordinanza sez. IX Civile Tribunale di Milano