Rassegna stampa

Ryanair: sentenza favorevole sui contributi versati in Irlanda ai dipendenti italiani.

Nuova vittoria in un tribunale italiano per Ryanair, la compagnia aerea irlandese prima in Italia per numero di rotte coperte e numero di passeggeri...

Nuova vittoria in un tribunale italiano per Ryanair, la compagnia aerea irlandese prima in Italia per numero di rotte coperte e numero di passeggeri trasportati. Dopo la sentenza del tribunale di Bologna dello scorso ottobre, ieri anche il tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ha rigettato le pretese dell’Inps di ottenere i versamenti previdenziali relativi ai dipendenti italiani di Ryanair in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio. Questo giudizio conferma le posizioni espresse dalla Corte di Cassazione italiana e dalle sezioni lavoro dei tribunali di Velletri e di Brescia, oltre che da molti tribunali in Europa, che hanno stabilito come il luogo di lavoro dell’equipaggio di una compagnia aera sia l’aeromobile dove svolgono le loro mansioni.
Ryanair in Italia, per quanto riguarda le questioni attinenti al diritto del lavoro è assistita da Lexellent, studio giuslavoristico milanese nelle persone degli avvocati Sofia Bargellini e Sergio Barozzi (nella foto). Sergio Barozzi, managing partner di Lexellent, ha dichiarato: «La sentenza de giudice di Bergamo ha confermato quanto ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti. Ovvero che nulla è dovuto all’Inps una volta assolti gli obblighi contributivi della compagnia verso i dipendenti italiani nel paese dove la compagnia ha sede. Ci auguriamo che questa logica e corretta interpretazione dei fatti non venga ulteriormente messa in discussione da altre azioni legali contro il nostro cliente sullo stesso argomento».
La contestazione dell’Inps di Bergamo era relativa al personale Ryanair in partenza dal l’aeroporto di Orio al Serio. L’Inps aveva chiesto a Ryanair il versamento di 9 milioni di contributi già regolarmente pagati in Irlanda. La sentenza di Bergamo conferma un principio chiave della normativa europea, ovvero che non vi può essere una doppia imposizione previdenziale per i dipendenti di aziende con sede in un paese comunitario che operino in un altro paese, ove gli obblighi previdenziali siano stati correttamente assolti nel paese dove l’azienda ha sede.