In data 27 gennaio 2014 la sezione IX Civile del Tribunale di Milano ha depositato ordinanza ex artt. 134 Cost, 23 L.n. 87/1953 con la quale...
In data 27 gennaio 2014 la sezione IX Civile del Tribunale di Milano ha depositato ordinanza ex artt. 134 Cost, 23 L.n. 87/1953 con la quale “giudica rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1 comma 51, Legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante persona fisica investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione”.
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Ordinanza sez. IX Civile Tribunale di Milano
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