Approfondimenti

Novità in tema di distacco internazionale.

Immediatamente prima delle vacanze estive è entrato in vigore il Decreto L.gs.136/2016 (G.U. 17 luglio 2016) in attuazione alla direttiva 2014/67/UE...

Immediatamente prima delle vacanze estive è entrato in vigore il Decreto L.gs.136/2016 (G.U. 17 luglio 2016) in attuazione alla direttiva 2014/67/UE (c.d. direttiva “Enforcement”) in materia di controlli sui distacchi dei lavoratori da un paese comunitario ad un altro, anche nell’ambito di operazioni infra gruppo o tramite agenzie di somministrazione.
La novità più sostanziale e che potrebbe essere destinata ad avere rilevanti effetti è quella in tema di ispezioni e controlli. Fino ad oggi infatti non esisteva un efficace meccanismo di controllo e sostanzialmente i lavoratori transfrontalieri restavano in limbo di anonimità.
Con la nuova legge viene invece introdotto l’obbligo di notifica al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. Al fine ovviamente di consentire un controllo sula legittimità dell’operazione, che ove manchi, porterà il lavoratore ad essere è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione ed all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico tanto del distaccante che dell’utilizzatore, pari a 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000.
A fini di controllo il decreto indica specificatamente gli indici a cui l’ispettorato potrà ricorrere per determinare se il distacco sia o meno autentico.
Fra questi il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; il luogo in cui i lavoratori sono assunti e distaccati; la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi dipendenti; il luogo in cui l’impresa esercita la propria attivita’ economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato di stabilimento; il contenuto, la natura e le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa e la retribuzione del lavoratore; la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attivita’ nello Stato membro da cui e’ stato distaccato; la temporaneita’ dell’attivita’ lavorativa svolta in Italia e che il lavoratore torni o si preveda che torni a lavorare nello Stato membro da cui e’ stato distaccato e che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita’ di pagamento o rimborso; eventuali periodi precedenti in cui la medesima attivita’ e’ stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato.
Da un punto di vista sostanziale il decreto poco innova. Viene ribadito il principio che il lavoratore distaccato ha diritto ad una retribuzione non inferiore a quella di un suo collega che lavora dove egli è distaccato, ovviamente a parità di mansioni e quindi in particolare si applicano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro qui vigenti con riferimento alle seguenti aree: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; condizioni di cessione temporanea dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; provvedimenti di tutela per determinate categorie (gestanti, bambini e giovani); parità di trattamento uomo/donna e altre norme in materia di non discriminazione.
Inoltre si ribadisce il fatto che i lavoratori distaccati che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in Italia possono far qui valere sia in sede amministrativa che giudiziale i diritti loro derivanti.