Rassegna stampa

Le disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni della normativa nazionale

Il 12 dicembre 2022 il Governo ha trasmesso alla Camera dei Deputati lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE)...

Il 12 dicembre 2022 il Governo ha trasmesso alla Camera dei Deputati lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. whistleblowers) e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 dicembre – un giorno prima della scadenza dei tre mesi dall’entrata in vigore della legge delega n. 127 del 4 agosto 2022 – ed è stato tempestivamente assegnato alle commissioni parlamentari di competenza (II -Giustizia, XI – Lavoro, V – Bilancio e Tesoro e XIV – Politiche dell’Unione Europea), che avranno termine sino al 19 gennaio 2023 per le loro valutazioni.

Direttiva (UE) 2019/1937

La Direttiva sul whistleblowing prevede che debbano dotarsi di canali di segnalazione interni:

  • tutti gli enti pubblici, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti;
  • gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali: interni, esterni etramite divulgazione pubblica.

Sistema Italiano

Nell’ordinamento italiano il fenomeno del whistleblowing era già previsto e disciplinato, sia per il settore pubblico che per quello privato, dalla Legge 179/2017, che verrà dunque superata in caso di approvazione del decreto.

Le principali novità rispetto alla disciplina attualmente vigente riguardano il settore privato. Se infatti per i dipendenti pubblici la normativa italiana è per lo più allineata rispetto a quella comunitaria, la tutela dei whistleblower nel settore privato è allo stato molto limitata, riguardando esclusivamente i dipendenti e collaboratori degli enti privati che abbiano adottato il modello.

Ambito soggettivo di applicazione del decreto

Le principali novità rispetto alla disciplina attualmente vigente riguardano il settore privato.

Se infatti per i dipendenti pubblici la normativa italiana è per lo più allineata rispetto a quella comunitaria, la tutela dei whistleblower nel settore privato è allo stato molto limitata, riguardando esclusivamente i dipendenti e collaboratori degli enti privati che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e in relazione ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.

La nuova disciplina al vaglio della Camera riguarderebbe invece, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva, sia tutti gli enti privati con almeno 50 dipendenti che quelli operanti in determinati settori e che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Ambito oggettivo di applicazione del decreto

Dal punto di vista oggettivo, la nuova normativa troverebbe applicazione con riguardo alle seguenti categorie di illeciti:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’UE;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Canali per le segnalazioni

Quanto poi alle modalità di segnalazione, in linea con le disposizioni comunitarie, sono previsti:

  • canali interni;
  • canali esterni, tramite una segnalazione all’ANAC o ad altra autorità competente;
  • possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche.

Misure di protezione del segnalante

Con riguardo alle misure di protezione poste a tutela del segnalante:

  • è innanzitutto previsto un divieto di ritorsione (art. 17), che può verificarsi nelle seguenti ipotesi:
    • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
    • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
    • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la

modifica dell’orario di lavoro;

  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
    • le note di merito negative o le referenze negative;
    • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
    • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
    • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
    • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi

economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
  • Sono poi garantite al segnalante misure di sostegno (art. 18), quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
  • È inoltre prevista l’adozione nei confronti del segnalante di misure (art. 19), anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:
  • il risarcimento del danno
  • la reintegrazione nel posto di lavoro
  • l’ordine di cessazione della condotta che costituisce ritorsione
  • la dichiarazione di nullità degli atti adottati in esecuzione della condotta che costituisce ritorsione.
  • Sono poi previste limitazioni della responsabilità del segnalante (art. 20), laddove la segnalazione determini una violazione dell’:
  • obbligo di segreto
  •  diritto d’autore
  • protezione dei dati personali
  • ovvero determini un’offesa della reputazione della persona coinvolta o denunciata;
  • È infine prevista l’applicazione da parte dell’ANAC di sanzioni (art. 21) nei confronti del responsabile, di natura:
  • pecuniaria:
    • da € 5.000 a € 30.000 € in caso di ritorsioni, tentativo di ostacolare la segnalazione o violazione dell’obbligo di riservatezza;
    • da € 10.000 a € 50.000 in caso di mancata istituzione di canali di segnalazione, di mancata adozione procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
  • disciplinare.

Obbligo di riservatezza

Sempre a tutela del segnalante, è previsto un obbligo di riservatezza (art. 12) in ordine all’identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

Tale obbligo è già previsto dall’art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001; la principale novità riguarda tuttavia la necessità che il consenso sia espresso, come richiesto dalla Direttiva.

In caso di rivelazione dell’identità del segnalante è poi prevista la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Una tutela analoga a quella del segnalante è inoltre garantita anche alle persone coinvolte e a quelle persone menzionate nella segnalazione, tra cui anche il segnalato stesso.

Tutti i soggetti coinvolti hanno infine diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale, alla presunzione di innocenza e a un più generale diritto di difesa.

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri:

La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

L’ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

Oltre all’obbligo di riservatezza riguardo all’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il commento del Presidente dell’ANAC, G. Busia:

La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, estensione del diritto di libertà di espressione. Preservare i whistleblower da comportamenti ritorsivi è l’imperativo dell’Autorità: chi responsabilmente denuncia qualche irregolarità sa di poter trovare tutela, senza temere le ritorsioni dei suoi superiori. Bene quindi il rafforzamento da parte del governo di questi poteri dell’Autorità, e bene l’allargamento del campo di applicazione, come richiesto dall’Unione europea”.

A questo link è possibile scaricare delle slides riassuntive