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Il subfornitore è corresponsabile col committente per i contributi omessi: lo afferma il Tribunale di Rovigo.

La responsabilità solidale del committente per contributi omessi dall'appaltatore (ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003) è applicabile anche al...

La responsabilità solidale del committente per contributi omessi dall’appaltatore (ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003) è applicabile anche al rapporto di subfornitura. Lo ha affermato il 9 febbraio scorso il Tribunale del Lavoro di Rovigo.
La sentenza è stata emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo per omesso pagamento dei contributi di un terzista, opposizione proposta sostenendo la non riconducibilità del rapporto commerciale tra le stesse nella fattispecie dell’appalto bensì in quella della subfornitura. La società contestava anche le modalità di ripartizione dei contributi omessi utilizzate dall’ente previdenziale, che ha addebitato in misura percentuale rispetto al fatturato l’ammanco contributivo tra tutte le committenti che, nei mesi di mancato versamento dei contributi, avevano commissionato lavorazioni alla Società fallita e poi liquidata. Il principio utilizzato dall’INPS per il riparto del debito contributivo, dunque, non ha tenuto in considerazione i dipendenti della società fallita effettivamente impiegati sulla singola commessa e il tempo impiegato sulle lavorazioni di pertinenza di ciascun singolo committente, bensì ha suddiviso il debito tra tutte le società che nei mesi di scopertura avevano commissionato lavori e prodotti al datore di lavoro che ha poi mancato di versare i contributi.
Il Tribunale di Rovigo, dopo aver analizzato la natura della subfornitura ha affermato che «non si ritiene condivisibile l’esclusione dell’ambito di applicazione della norma dal rapporto di subfornitura».
Il Tribunale ha dunque deciso di seguire la tesi della dottrina che vede nel contratto di subfornitura un “tipo contrattuale generale” che si può realizzare secondo schemi contrattuali tipici, sposando quindi l’orientamento secondo cui la legge 192/1998, che disciplina la subfornitura, non avrebbe voluto introdurre un nuovo specifico tipo contrattuale bensì avrebbe previsto delle norme speciali a tutela dell’imprenditore che si può trovare in una situazione di “debolezza” nell’esecuzione di rapporti contrattuali di diversa natura (appalto, vendita, somministrazione, eccetera).
La dottrina lega questa visione al comma quarto dell’art. 5 della medesima legge, rubricato come “responsabilità del subfornitore”, che recita “eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge”. È stato dunque ritenuto che il legislatore intendesse offrire “solo una “tutela minima”, di natura “trasversale”, «così che ai rapporti di subfornitura si applicherebbe la disciplina delle singole fattispecie contrattuali tipiche che meglio si attaglino al caso concreto, ove non derogate dalla legge 192/1998»( Gabriele Gamberini).
Secondo il Giudice di Rovigo la legge sulla subfornitura deve essere vista come normativa di supporto rispetto alle altre fattispecie contrattuali tipizzate dall’ordinamento. Non sarebbe, quindi, individuabile un “contratto di subfornitura”, come figura contrattuale tipica, bensì una disciplina sulla subfornitura a tutela dell’imprenditore che versi in condizioni di “debolezza” rispetto alle controparti contrattuali come l’appaltatore rispetto all’appaltante.
La pronuncia del Tribunale di Rovigo introduce un’interpretazione innovativa della subfornitura, affermando un principio che vede applicabile, anche al rapporto di subfornitura, la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, decreto legislativo 276/2003.
Bisogna precisare, però, che questa pronuncia si pone in contrasto con la giurisprudenza, che ha fino ad oggi individuato nella subofrnitura una fattispecie contrattuale tipica, caratterizzata dalla “subalternità progettuale-tecnologica dell’imprenditore”. (Tribunale di Modena, sentenza 132 del 14.02.2014). Si ricorda sul punto la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia (sentenza 112 del 6.03.2008) in una causa previdenziale dove si discuteva sulla configurabilità del rapporto commerciale tra due società nell’alveo dell’appalto o della subfornitura, che ha chiarito come «la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, non si riferisce a tutti i rapporti commerciali emersi nella prassi tradizionalmente qualificabili come subfornitura ma solo a quelli in cui sia ravvisabile il presupposto peculiare della necessaria conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologiche, modelli e prototipi forniti dalla committente (ossia la “lavorazione per conto” e la subfornitura di prodotti o servizi, entrambi con la ricorrenza del presupposto della strumentalità della prestazione rispetto al ciclo produttivo del committente) ed esige pertanto la sussistenza della “soggezione tecnologica” del subfornitore rispetto al committente (che non sussiste laddove costui non possedesse in ogni caso le competenze tecniche e la tecnologia necessari per la realizzazione dell’opus)». La giurisprudenza, pertanto, si divide tra chi individua nella subfornitura una tipologia contrattuale autonoma e chi, come il Tribunale di Rovigo, riconduce il rapporto di subfornitura ad una fattispecie contrattuale generale, a una sorta di normativa a tutela dell’imprenditore “debole”, che poi prende forma nella specifica normativa di riferimento. La decisione di Rovigo ha una portata innovativa rilevante: il giudice ha superato la barriera giuridica del contratto d’appalto, andando ad estendere la portata applicativa della responsabilità solidale per crediti retributivi e contributivi omessi dal contraente che svolge attività per conto del committente anche ad altre fattispecie contrattuali, come il contratto di subfornitura.
Per la aziende che si avvalgono di partner commerciali per mezzo di rapporti di subfornitura, la decisione del Tribunale di Rovigo ha una portata devastante: può significare la potenziale passività per crediti omessi nei confronti dei dipendenti del subfornitore. Ciò significa che – così come nell’appalto – in caso di contratti di subfornitura, l’azienda committente deve attentamente vigilare sulla regolarità contributiva e retributiva del subfornitore con specifico riferimento a quei soggetti che, nello svolgimento dell’attività, verranno assegnati alle specifiche commesse.
Sulle censure svolte dalla Società ricorrente in merito al criterio di ripartizione dell’onere contributivo, che non ha tenuto conto dei lavoratori effettivamente addetti alla commessa, il Giudice ha affermato la necessaria «riconducibilità dei crediti alle prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico appalto, fatto costitutivo della pretesa dell’istituto previdenziale, sul quale certamente incombe l’onere della relativa prova. Tuttavia, si ritiene che nel caso di specie l’I.N.P.S. abbia assolto l’onere a suo carico tramite il ricorso a presunzioni», intendendo quale meccanismo presuntivo quello di riparto del credito contributivo in misura percentuale rispetto al fatturato.
Il ricorso alle presunzioni appare forzato e manchevole dei requisiti richiesti dalla legge di gravità, precisione e concordanza, oltre che improprio, in quanto l’INPS avrebbe dovuto dimostrare il numero dei dipendenti e il tempo da essi dedicato alle commesse della Società ricorrente, sul principio in forza del quale gli enti possono chiedere al committente il versamento in loro favore dei contributi omessi dall’appaltatore solo nel limite dell’appalto medesimo, e quindi solo in relazione a quei dipendenti che a tale appalto sono stati addetti e per il periodo di tempo di effettivo lavoro in favore del committente.
Anche questo secondo passaggio della sentenza di Rovigo ha una portata rilevante nel sistema appalto/responsabilità solidale, in quanto potenzialmente estende la responsabilità in solido dell’appaltatore a tutti i dipendenti del committente, non solo a quelli che hanno effettivamente prestato attività in favore dello stesso, e si pone in contrasto con la legge e gli orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno fino ad oggi limitato la responsabilità dell’appaltatore ai soli dipendenti effettivamente impiegati nell’appalto, aprendo così le maglie a future possibili interpretazioni estensive delle obbligazioni dell'”imprenditore forte”.