Insights

Se il decreto legge n. 25/2017 verrà convertito, i committenti degli appalti privati avranno minori tutele in giudizio. E’, pertanto, opportuno iniziare ad affilare le armi.

La materia degli appalti privati torna ad essere modificata. In sostituzione del referendum sui famosi voucher di lavoro e responsabilità solidale...

La materia degli appalti privati torna ad essere modificata.
In sostituzione del referendum sui famosi voucher di lavoro e responsabilità solidale negli appalti, il Governo ha alla fine deciso di emanare su tali materie, lo scorso 17 marzo, il decreto legge n. 25/2017.
Come tutti i decreti legge, anche quello in commento è entrato in vigore il giorno stesso della sua promulgazione.
Il decreto, composto di soli tre articoli ha abolito i voucher ed ha riscritto, o meglio rimodellato, l’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 (in materia di appalti privati).
Se tale testo normativo verrà convertito in legge nei prossimi 60 giorni, senza alcun emendamento, il nuovo comma 2 dell’art. 29 sarà il seguente “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.“.
In buona sostanza, due sono le modifiche introdotte.
Da un lato, è stata eliminata la norma che consentiva ai contratti collettivi di modificare il principio di responsabilità solidale esistente tra committente ed appaltatore o subappaltatore nei confronti dei crediti di lavoro o contributivi del dipendente (infatti, nella precedente formulazione dell’art. 29, tale solidarietà poteva essere esclusa o limitata dalla contrattazione collettiva).
Dall’altro, è stato abolito il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore.
La normativa precedente riconosceva al committente citato in giudizio di chiedere al Giudice di iniziare l’eventuale esecuzione forzata partendo dal patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore.
Tale tutela, introdotta nel 2012, era finalizzata a proteggere il committente che, estraneo al rapporto di lavoro tra appaltatore/subappaltatore e dipendente, non è il soggetto sul quale grava l’obbligo di corrispondere gli emolumenti di natura retributiva nascenti dal contratto di lavoro né quello a cui compete versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali. Paradossalmente, il committente dopo aver pagato il corrispettivo del contratto di appalto, potrebbe trovarsi a colmare i debiti dell’appaltatore o subappaltatore dei quali era totalmente ignaro. La riforma operata sull’art. 29 nel 2012 aveva, dunque, voluto limitare tale forma di responsabilità oggettiva.
Ovviamente, il committente, citato in giudizio, alla luce della nuova formulazione dell’art. 29, potrà chiedere, e farà bene a farlo, la chiamata in causa dell’appaltatore o dei subappaltatori. Tuttavia non è scontato che essa venga di volta in volta concessa dal Giudice.
Per questa ragione, oltre ad auspicare che in seguito alla conversione del decreto venga, quanto meno inclusa la possibilità di un litisiconsorzio necessario, sara’ bene che i committenti inizino a studiare come tutelarsi.
A tal fine, è innanzitutto interessante evidenziare che il decreto legge n. 25 non ha abrogato l’art. 8 D.L. n. 138/2011 (convertito in L. 148/2011) in base al quale gli accordi collettivi di secondo livello (i cd accordi di prossimità) possono derogare ad alcune norme di legge e di contrattazione collettiva in alcune specifiche materie, tra le quali rientra anche il regime di solidarietà negli appalti. Tali deroghe, tuttavia, possono essere introdotte a condizione che esse siano volte al raggiungimento dei seguenti specifici fini: la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività.
Pertanto, le società dovrebbero iniziare a rivedere i contratti di secondo livello e, laddove non ne abbiano alcuno, dovrebbero iniziare a dotarsene.
Sotto altro profilo, i committenti potrebbero tenere traccia del numero e dei nominativi dei subappaltatori, chiedendo all’appaltatore di dargliene immediata notifica, pena la previsione di una penale economica prestabilita.
Inoltre, potrebbero chiedere mensilmente all’appaltatore documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti i dipendenti coinvolti nell’appalto. Anche in tal caso, la mancata comunicazione potrebbe essere colpita con una penale prestabilita, come ad esempio con il mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto stesso.
E’ evidente che in caso di subappalto, l’appaltatore dovrebbe osservare le stesse tutele nei confronti dei subappaltatori.
Tutti gli accorgimenti menzionati dovrebbero essere oggetto del contratto di appalto. Sarà opportuno, quindi, per le società rivedere i modelli fino ad oggi utilizzati.
Infine, oltre alla chiamata in causa di appaltatore e subappaltatori (laddove non verrà previsto un litisconsorzio necessario), i committenti potrebbero chiedere l’immediatamente un sequestro conservativo dei loro beni.